È stato pubblicato il 24 settembre il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 agosto 2022 che definisce criteri e modalità di erogazione dell’indennità una tantum prevista dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dall’articolo 23, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
L’importo dell’indennità è stabilito in € 200.
Il decreto ha previsto uno stanziamento per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 pari a 95,6 milioni di euro per l’anno 2022, che dalle verifiche effettuate in sede ADEPP risulta capiente rispetto alla possibile platea di beneficiari.
L’indennità è erogata a domanda, da presentare obbligatoriamente tramite l’apposito servizio online che sarà accessibile tramite un link pubblicato nella home page del sito istituzionale della Cassa, dalle ore 12 del 26 settembre fino al termine perentorio del 30 novembre 2022.
Hanno diritto al bonus i geometri iscritti alla Cassa al momento della presentazione della domanda che rispettano i seguenti requisiti:
Nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, la domanda deve essere presentata ad un solo ente.
L’importo dell’indennità è incrementato, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti ter) di una ulteriore quota pari a € 150, destinata esclusivamente a coloro che – fermi restando tutti gli altri requisiti – hanno percepito un reddito complessivo nell’anno di imposta 2021 non superiore a € 20.000.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione web sul sito della Cassa dedicata all’indennità in oggetto, nella quale sono inoltre pubblicati una raccolta di FAQ sulle tematiche principali, il manuale d’uso del servizio online dedicato e il testo del decreto interministeriale.
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