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    Il Nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua (valido da Gennaio 2015)



    Il Consiglio Nazionale dei Geometri  e Geometri Laureati ha approvato, con delibera del 22 luglio 2014, il Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.

    Il nuovo regolamento è entrato in vigore dal 1 gennaio 2015 ed andrà a sostituirsi al precedente (in vigore dal 1 gennaio 2010).

    Tra le novità principali introdotte dal regolamento si evidenzia quanto segue:

    • Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, cui sono soggetti TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 cfp
    • L’obbligo della formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo
    • È reso esplicito che la violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare
    • Sono state ampliate le attività che consentono il conseguimento di crediti, come indicato nella tabella sotto riportata:
    Evento formativo CFP Limiti max
    triennali (CFP)
    1 Corsi di formazione e aggiornamento 1 cfp ogni ora Nessuno
    2 Corsi di formazione e aggiornamento FAD 1 cfp ogni ora Nessuno
    3 Esame nei corsi previsti da norme specifiche 3 cfp Nessuno
    4 Corsi o esami universitari 8 cfp ogni 1 cfu Nessuno
    5 Corsi di formazione post secondari 30 cfp Nessuno
    6 Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q 2 cfp ogni ora Nessuno
    7 Seminari, convegni, giornate di studio (max 3 cfp x evento) 1 cfp ogni 2 ore 24 cfp
    8 Visite tecniche e viaggi di studio (max 3 cfp x evento) 1 cfp ogni 2 ore 12 cfp
    9 Commissioni per gli esami di stato 6 cfp 12 cfp
    10 Relazioni o lezioni in eventi formativi fino a 3 cfp 18 cfp
    11 Attività di docenza negli eventi formativi 2 cfp ogni ora 30 cfp
    12 Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali fino a 6 cfp 18 cfp
    13 Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett k) – tirocinio 10 cfp ogni Prat. 20 cfp
    14 Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett i) – apprendistato 10 cfp ogni Appr. 20 cfp

    Si allega il Regolamento Formazione professionale continua, pubblicato in data 15.08.2014 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15.

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