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Decreto
Ministeriale 27 gennaio 1999
in Gazzetta Ufficiale, 24 febbraio, n. 45
Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura.
Prove e criteri di classificazione.
Il
Ministro dell'interno:
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966,
recante disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante
l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di
prevenzione e vigilanza antincendi; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre
1993, recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di
resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di
chiusura"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto
il parere favorevole espresso nella riunione n. 208 del 14 ottobre 1997 dal
Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Esperita,
con notifica 98/0051/I, la procedura d'informazione di cui alla direttiva
98/34/CE, che codifica la prassi istituita dalla direttiva 83/189/CEE e
successive modifiche; Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione SG
(98) D/52848, dalla Commissione europea che ha prescritto di modificare il primo
comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993;
Decreta:
Art. 1.
Classificazione.
La classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura
si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI-CNVVF 9723 e nel primo
foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723: 1990/A1.
Art.
2.
Omologazione.
Devono essere omologate, secondo la procedura tecnico-amministrativa di cui al
decreto ministeriale 14 dicembre 1993, le porte ed altri elementi di chiusura,
per le quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco ed aventi le
dimensioni compatibili con i seguenti limiti massimi:
a) per porte di qualsiasi tipologia (con esclusione di quelle scorrevoli):
a1) fino al 15% in larghezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova;
a2) fino al 10% in altezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova;
b) per porte scorrevoli:
b1) fino al 50% in larghezza o altezza o area oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova.
Art.
3.
Benestare all'installazione.
1. In attesa dell'emanazione di norme sulle porte di grandi dimensioni, per
quelle aventi misure superiori a quanto indicato all'articolo precedente, il
produttore deve presentare al Centro studi ed esperienze dei vigili del fuoco
apposita istanza, corredata della documentazione indicata al comma 2, intesa ad
ottenere il parere tecnico sulla resistenza al fuoco.
Acquisito tale parere favorevole, il Ministero dell'interno rilascerà:
1.1. un "benestare di tipo" per l'installazione di porte fino ai
seguenti limiti massimi:
a) chiusure scorrevoli con larghezza non superiore a 8 metri, altezza non
superiore a 4,5 metri ed area non superiore a 28 mq;
b)
chiusure ad anta a rotazione verticale con larghezza non superiore a 6 metri,
larghezza della singola anta non superiore a 3 metri, altezza non superiore a 4
metri ed area non superiore a 16 mq;
c)
chiusure complesse con larghezza non superiore a 6 metri, altezza non superiore
a 4 metri ed area non superiore a 18 mq.
1.2.
un "benestare a singola installazione" per porte con dimensioni
maggiori rispetto a quelle riportate al punto 1.1.
2.
In allegato all'istanza di cui al comma 1, il produttore dovrà presentare la
seguente documentazione tecnica:
a)
relazione descrittiva della porta e di tutte le sue componenti;
b)
elaborati grafici dettagliati;
c)
rapporti delle prove di resistenza al fuoco delle porte alle quali si fa
riferimento;
d)
descrizione degli ulteriori accorgimenti previsti per garantire la resistenza al
fuoco di porte di grandi dimensioni;
e)
valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta di grandi
dimensioni: tale valutazione sarà basata anche su eventuali relazioni di
calcolo.
3.
Il parere tecnico del Centro studi ed esperienze di cui al comma 1 rientra tra i
servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti dall'art.
1 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art.
4.
Responsabilità per il produttore.
Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e sotto la
propria responsabilità civile e penale, a garantire la rispondenza della porta
a quanto riportato nell'atto di omologazione o nel benestare, nonchè le
prestazioni di resistenza al fuoco della classe di appartenenza dichiarata.
Art.
5.
Tolleranze delle misure.
In sede di verifica e controllo, rispetto a quanto indicato dal laboratorio di
prova (nel caso dell'omologazione) o dal Centro studi ed esperienze (nel caso
del benestare), sono accettabili le seguenti tolleranze:
Misure
lineari |
5 % |
Massa
volumica dei materiali isolanti |
10 % |
Peso
dell'intero serramento e delle componenti |
6 % |
Requisito
E e requisito I |
8 %
(rispetto al valore della classe di apparenenza) |
Art.
6.
Commercializzazione.
Il primo comma dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'interno 14 dicembre
1993 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al
fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura" è sostituito
dal seguente:
"Le porte ed altri elementi di chiusura legalmente fabbricati o
commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea od originari degli
Stati firmatari dell'accordo SEE, sulla base di norme armonizzate o di norme o
regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere
commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto".
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