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Servitù di acquedotto coattivo. la capitalizzazione con saggio commerciale, dei tributi gravanti sulle superfici di cui sopra; Ind = V1 + 1/2 V2 + Tr/r1 + F.p.(A.c., Vss) + D Analiticamente: Logicamente r risulta il saggio di capitalizzazione, mentre r1 è
un saggio commerciale riferibile ad un comune investimento bancario a
breve o a medio termine. Si capitalizzeranno i tributi relativi alle
superfici occupate poiché il proprietario del fondo servente non riceve
alcun reddito da tali superfici, ma continua a pagarli. Se invece del
canale fosse una condotta, l'indennizzo sarebbe uguale a quello precedente
con l'esclusione del valore relativo allo spurgo in quanto inesistente.
Nel caso che l'acquedotto costruito ex novo abbia una durata inferiore ai
nove anni e cioè la servitù sia temporanea, l'indennità deve risultare
pari a metà dell'importo che si pagherebbe nel caso in cui la servitù
fosse permanente. I frutti pendenti ed i danni comunque causati al fondo
con la costruzione dell'acquedotto vanno sempre risarciti integralmente a
parte. Al termine della servitù temporanea il proprietario del fondo
dominante ha l'obbligo, a sue spese, di togliere la servitù e di rimettere
il fondo nello statu quo ante. Il proprietario del fondo dominante può
parimenti rendere permanente la servitù tramite il pagamento dell'altra
metà dell'indennizzo, con i relativi interessi legali maturati dal
giorno della costituzione della servitù temporanea al giorno del passaggio
a quella permanente. Scaduto il termine dei nove anni, per ottenere la
servitù permanente, il proprietario del fondo dominante dovrà pagare
l'intero indennizzo, senza tener conto di quanto è stato pagato per la
concessione temporanea. Quando invece il passaggio dell'acqua avviene
attraverso un acquedotto già esistente, l'articolo 1034 del Codice Civile
prevede che al proprietario del fondo servente sia data una indennità da
determinarsi avuto riguardo all'acqua che si introduce, al valore
dell'acquedotto, alle spese che si rendono necessarie per il nuovo
passaggio ed alle maggiori spese di manutenzione. Il proprietario del
fondo servente può evitare la costruzione di un nuovo acquedotto
attraverso il suo fondo qualora ne esista un altro e sia però in grado di
ricevere il passaggio delle nuove acque senza pregiudizio grave per la
condotta che viene richiesta. |