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    Scade il 31 dicembre 2017 il primo triennio dei crediti formativi professionali istituiti dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012.



    Gentile Collega, Come comunicato con nostra lettera circolare, in data 31 agosto 2015, la formazione continua é obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.

    Il 31 dicembre 2017 scade il primo triennio dei crediti formativi professionali (Cfp) istituiti dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali».

    Entro quella data, i professionisti devono acquisire un minimo di 60 Cfp, di cui un massimo di 24 attraverso la partecipazione a seminari e i rimanenti 36 mediante la frequenza a corsi di formazione sulle materie cosi come definite dal Regolamento sulla formazione continua pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n° 15 del 15 agosto 2014.

    Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza, per garantire la qualità ed efficienza della prestazione, nel migliore interesse dell’utente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale.

    Per agevolare l’acquisizione dei 24 cfp il Collegio in questo triennio che sta per concludersi ha organizzato diversi seminari anche in collaborazione con altri Ordini Professionali, avendo cura di dislocarli in tutto il territorio provinciale.

    Per quanto riguarda gli altri 36 Cfp il Collegio, nell’intento di abbattere i costi, ha stipulato una convenzione che consente di seguire on-line i corsi messi a disposizione al fine di conseguire i crediti formativi senza spostarsi dal proprio studio. La convenzione è pubblicata nel nostro sito sin dal 30 maggio u.s., ove sono dettagliatamente descritti i corsi che si possono seguire e tutte le altre notizie necessarie.

    Ti invito pertanto ad attivarti al fine di controllare i Crediti Formativi già conseguiti e, eventualmente, quelli da conseguire, stante la ormai molto prossima scadenza del triennio, collegandoti al sito del Consiglio Nazionale Geometri al portale della Formazione Continua (SINF) e, qualora ne avessi necessità, di provvedere approfittando di questi ultimi tre mesi.

    A norma del suddetto regolamento, il mancato conseguimento dei crediti formativi costituisce illecito deontologico e, come tale, soggetto a procedimento disciplinare da parte della Commissione Territoriale di Disciplina.

    Documento: Avviso Formazione Continua

    Con l’occasione abbi i miei più cordiali saluti,

    Il Presidente
    Vincenzo Bellavia