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Decreto
28 febbraio 2000
in Gazzetta Ufficiale, 7 marzo, n. 55
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
Il Ministro dell'interno:
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante: "Norme tecniche e
procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di
porte ed altri elementi di chiusura"; Visto il proprio decreto 19 agosto
1996 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di
pubblico spettacolo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'art.
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il proprio decreto 27
gennaio 1999 recante "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di
chiusura"; Visto il proprio decreto 17 maggio 1999 recante
"Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni";
Considerato che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte
resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno
attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto
ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile - garantendo i necessari
requisiti di sicurezza - tutelare gli interessi privati consentendo la
commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi
dimensioni; Ritenuti congrui, a tale scopo, i termini del 31 dicembre 2001 per
le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare alla
singola installazione", con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri,
e del 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il
"benestare di tipo";
Decreta:
Art. 1.
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
L'installazione di porte resistenti al fuoco, aventi dimensioni comprese nei
limiti di cui all'art. 3 del D.M. 27 gennaio 1999, alle condizioni riportate nel
seguente art. 2, è consentita:
1) fino al 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve
ottenere il "benestare alla singola installazione" con esclusione dei
sipari di sicurezza dei teatri;
2) fino al 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve
ottenere il "benestare di tipo".
Art.
2.
Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti
al fuoco di grandi dimensioni.
L'installazione delle porte resistenti al fuoco, di cui all'art. 1, con
esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che,
in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la
seguente documentazione:
a) estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti
dall'art. 2 del D.M. 27 gennaio 1999;
b) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e
sotto la propria personale responsabilità, indica le dimensioni della porta e
garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere
non inferiori alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione di cui al
punto a);
c) relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per
garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal
produttore.
Art.
3.
Sipari di sicurezza dei teatri.
I sipari di sicurezza per i teatri devono essere muniti del "benestare alla
singola installazione" previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 27
gennaio 1999 ed avere le caratteristiche e specifiche tecniche previste
dall'art. 5.2.4 del decreto ministeriale 12 settembre 1996.