DECRETO
MINISTERO DELL'INTERNO 25 MARZO 1985
(G.U.
24-4-1985 N.95 suppl.)
PROCEDURE
E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI
ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE
1984, N.818
Titolo
I
PROCEDURE
E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL
MINISTERO DELL'INTERNO
Art.1.
Le certificazioni di cui alla legge 7-12-1984, n.818, sono rilasciate da
professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei
chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in
possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.
Art.2.
I professionisti di cui all'art.1, nel seguito del presente Titolo I
indicati con il termine "professionisti", sono autorizzati,
nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle
leggi e dai regolamenti, a rilasciare le certificazioni ai fini
dell'approvazione di progetto o del rilascio di certificato di prevenzione
incendi e/o di nullaosta provvisorio.
Art.3.
Per
l'autorizzazione e
per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero
dell'Interno di cui alla legge 7-12- 1984, n.818, art.1, comma secondo, i
professionisti debbono essere in possesso, alla data della domanda
stessa, dei seguenti requisiti;
a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso di
specializzazione antincendi di cui al successivo art.5.
Art.4.
1. Il requisito temporale di cui al punto a) dell'art.3 non è richiesto
ai professionisti di cui alle lettere a), b), c) e d) del successivo
comma.
2.
L'attestazione di cui al punto b) dell'art.3 non è richiesta ai
professionisti per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno
dei seguenti punti:
a) siano professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in
discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;
b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici
delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;
c)
siano stati componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o
interregionali per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente, agli
artt. 10 e 20 del D.P.R. 29-7-1982, n.577;
d)
siano stati responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore
antincendi, nell'ambito di attività, comprese tra quelle dell'elenco
allegato al decreto del Ministro dell'interno 16-2-1982, che dispongano di
apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;
e)
abbiamo anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale;
f)
abbiano anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all'albo
professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale,
svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto,
nella materia della sicurezza antincendio.
3. I requisiti di cui ai precedenti punti b) o c) saranno
comprovati dall'interessato, all'ordine o al collegio professionale di
appartenenza, mediante attestazione da richiedersi al Ministero
dell'Interno e, nel caso di professionisti che siano stati componenti dei
comitati tecnici regionali o interregionali di prevenzione incendi, agli
ispettori regionali o interregionali dei vigili del fuoco.
4.
Il requisiti di cui al punto d) dovrà essere comprovato dall'interessato
all'ordine o al collegio professionale di appartenenza mediante
dichiarazione del titolare dell'attività presso la quale svolga o abbia
svolto l'incarico di responsabile del servizio antincendi.
5. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal comando
provinciale dei vigili del fuoco competente sul territorio dove ha sede
l'attività presso la quale il professionista svolge l'incarico di cui al
precedente comma.
Art.5.
1. Il Ministero dell'Interno, Direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi, Servizio tecnico centrale, stabilisce, in
linea di massima, i programmi e la durata di appositi corsi di
specializzazione di prevenzione incendi per i professionisti.
2. La direzione e l'organizzazione particolareggiata di detti corsi -
distinti per ciascuna categoria professionale - sono approvate dallo
stesso Ministero che valuterà con criteri di uniformità le proposte che
i singoli consigli nazionali delle professioni elencate all'art.1 o le
autorità scolastiche e universitarie competenti formulano d'intesa anche
con gli ordini o collegi professionali.
3. Il Ministero dell'Interno, per la docenza dei corsi di cui al primo
comma, può designare funzionari appartenenti al ruolo tecnico del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, ove necessario, funzionari già
appartenuti al ruolo stesso nonché esperti, in materie attinenti al
corso, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro e del Consiglio Nazionale delle ricerche.
4. Gli ordini e i collegi professionali e le autorità scolastiche
competenti potranno altresì designare esperti qualificati nelle singole
discipline per l'affidamento degli incarichi di docenza.
5. I programmi dei corsi, con riguardo agli aspetti interdisciplinari
della prevenzione incendi, debbono contenere almeno le materie di cui al
presente comma e prevedere il numero minimo d'ore di insegnamento a fianco
di ciascuna indicato, ferma restando all'ente proponente la facoltà di
inserire ulteriori argomenti per una durata complessiva maggiore:
a)
Obiettivi e fondamenti delle prevenzione incendi...ore 10
b) Fisica e chimica dell'incendio...ore 6
c) Norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione...ore 30
d) Tecnologie dei materiali e delle strutture - Protezione passiva...ore
15
e) Tecnologie dei sistemi e degli impianti - Protezione attiva...ore 15
f) Legislazione generale...ore 4
g) Esercitazioni pratiche o visite conoscitive presso attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi...ore 10
Totale...
ore 90
6.
I corsi possono svolgersi presso: le scuole centrali antincendi del Corpo
nazionale del vigili del fuoco, le università, il Consiglio Nazionale
delle ricerche, gli istituti tecnici per geometri o periti industriali, le
altre sedi indicate dagli ordini e dai collegi professionali.
7. A conclusione di ogni singolo corso si terrà un colloquio inteso ad
accertare il profitto acquisito dai partecipanti.
8. La commissione preposta a tale adempimento sarà formata da un
presidente e da quattro componenti designati, tra i docenti, dalla
direzione del corso.
9. Il presidente della commissione preposta ad effettuare detto colloquio
è il comandante delle scuole centrali antincendi per i corsi svolti
presso tale sede e un ispettore regionale o interregionale dei vigili del
fuoco, ovvero un dirigente del Corpo nazionale, per i corsi svolti in
altra sede.
10. Gli ordini e i collegi professionali o le autorità scolastiche
competenti, a seguito di favorevole esito del colloquio, rilasciano
l'attestazione di cui all'art.3, lettera b).
Art.6
1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli
appositi elenchi di cui all'art.3 sono inviate dagli interessati agli
ordini ed ai collegi professionali competenti e, per conoscenza, ai
comandi provinciali dei vigili del fuoco dei capoluoghi sedi degli ordini
e collegi medesimi.
2. Gli ordini e i collegi professionali verificano la validità della
istanza e la sussistenza dei prescritti requisiti di cui agli artt. 3 e 4
entro novanta giorni dalla data di presentazione della istanza stessa.
3. Il comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio
può effettuare controlli a campione.
4. In esito alle favorevoli risultanze dell'esame degli atti di cui al
comma precedente, gli ordini e i collegi trasmettono semestralmente (ai
sensi dell'art.4, secondo comma, del D.M. 30-4-1993, le comunicazioni
dovranno essere annuali e riferite al 31 dicembre di ogni anno) al
Ministero dell'Interno, Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi, ai fini della pubblicazione, i nominativi dei
professionisti da iscriversi negli appositi elenchi del Ministero stesso
con l'indicazione dei dati specificati all'art.11, commi secondo e terzo.
5. Gli ordini e i collegi professionali comunicano altresì periodicamente
al Ministero dell'Interno i nominativi cancellati dall'albo dei
professionisti al fine dell'aggiornamento degli elenchi (ai sensi
dell'art.4, secondo comma, del D.M. 30-4-1993 le comunicazioni di cui
sopra dovranno essere annuali e riferite al 31 dicembre di ogni anno).
6. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno
possono rilasciare le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente
decreto sull'intero territorio nazionale indipendentemente dall'ordine o
collegio professionale di appartenenza.
Art.7
1. Gli aggiornamenti professionali nel campo della prevenzione incendi,
anche in relazione alla emanazione di nuove normative, potranno formare
oggetto di appositi corsi e/o seminari, destinati agli iscritti negli
elenchi del Ministero dell'Interno, per i quali, con provvedimento del
Ministero stesso saranno emanate indicazioni e modalità di esecuzione.
Titolo
II AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE
Art.8
1. In applicazione dell'art.1, comma quarto, della legge 7-12- 1984,
n.818, e fino alla pubblicazione degli elenchi del Ministero dell'Interno
di cui all'art.3 del presente decreto, le certificazioni richiamate agli
artt. 1 e 2 sono rilasciate dai professionisti iscritti da almeno due anni
negli albi indicati all'art.1 per i quali sussistano requisiti indicati in
almeno uno dei punti elencati al precedente art.4, secondo comma, fatto
salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo stesso.
Art.9
1. Gli ordini e i collegi professionali, previo accertamento e valutazione
dei requisiti sopra richiamati, rilasciano a domanda, entro quindici
giorni dalla presentazione dell'istanza, ai singoli professionisti una
dichiarazione di sussistenza dei requisiti medesimi con la quale il
professionista è autorizzato provvisoriamente ad emettere le
certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto.
Art.10
1. I professionisti nel rilasciare le certificazioni di cui agli artt. 1 e
2 del presente decreto dovranno allegare copia della dichiarazione di cui
all'art.9.
2. I professionisti in possesso della predetta dichiarazione possono
rilasciare le certificazioni sull'intero territorio nazionale
indipendentemente dall'ordine o collegio di appartenenza.
Titolo
III DISPOSIZIONI FINALI
Art.11
1. Il Ministero dell'Interno provvede alla pubblicazione degli elenchi
previsti all'art.3 distintamente per ciascuna delle professioni elencate
all'art.1.
2. Ciascun elenco è articolato per provincia o, ove occorra, per gruppi
di province e riporta per ciascun nominativo le generalità, la
specializzazione, se prevista, nonché il codice di individuazione
assegnato dall'ordine o collegio e da questo comunicato al professionista
il quale lo riporterà su ogni certificazione rilasciata.
3. Tale codice è costituito dalla sequenza alfanumerica indicante,
nell'ordine, la sigla della provincia sede dell'ordine o del collegio, il
numero di iscrizione all'albo professionale, la lettera iniziale della
professione (A per architetto, C per chimico, G per geometra, I per
Ingegnere e P per perito industriale) e infine il numero progressivo della
dichiarazione rilasciata dall'ordine o dal collegio professionale.
Art.12
1. Con proprio decreto il Ministro dell'Interno, in relazione al
completamento di tutti gli adempimenti atti a consentire la pubblicazione
degli elenchi di cui all'art.3, stabilirà la data di cessazione della
validità delle autorizzazioni provvisorie rilasciate in applicazione
dell'art.9.
Art.13
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della
progettazione in generale nelle materie oggetto delle attività comprese
nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'Interno 16-2-1982 nonché
ai fini della formulazione del rapporto di sicurezza prescritto ai sensi
del decreto del Ministro dell'Interno 2-8-1984 per le attività comprese
nel campo di applicazione del decreto 16-11-1983 del Ministro stesso.
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