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Decreto
14 dicembre 1993
in Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre, n.303
Norme tecniche e procedurali per la
classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri
elementi di chiusura.
Il
Ministro dell'interno:
Vista la legge 27
dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi
antincendi; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 26
luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di
pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per i servizi a pagamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577; Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra
l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1985, recante
procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori
negli elenchi del Ministero dell'interno; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982,
recante modifiche alla struttura organizzativa del Servizio tecnico centrale
della D.G.P.C. e S.A. nonchè delle Scuole centrali antincendi e del Centro
studi ed esperienze; Vista la norma UNI-VVF 9723, concernente la resistenza al
fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - prove e criteri di
classificazione; Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme,
criteri e procedure per la classificazione di resistenza al fuoco di porte ed
altri elementi di chiusura ai fini della prevenzione incendi;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.
317;
Decreta:
Art. 1.
Classificazione.
La classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di
chiusura, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI-CNVVF 9723.
Il laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del
Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1, comma 2, e
5, del decreto ministeriale 26 marzo 1985 stabilendo, in particolare, i criteri
per l'approntamento della campionatura di prova e predisponendo la modulistica
occorrente per il rilascio del certificato di prova per quanto non espressamente
previsto dalla norma UNI-CNVVF 9723.
Art.
2.
Utilizzazione.
Le porte ed altri elementi di chiusura da impiegarsi nelle attività soggette
alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.
La dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, quinto comma, sarà
tenuta, a cura del responsabile dell'attività, a disposizione dei competenti
organi di controllo.
Art.
3.
Definizioni.
a) Per "omologazione" si intende la procedura tecnico-amministrativa
con la quale sono effettuate le prove sul prototipo del prodotto, è certificata
la classe di resistenza al fuoco del medesimo ed è emesso, da parte del
Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del
prototipo stesso, prima della immissione del prodotto sul mercato, per la
utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
b) Per "laboratorio" si intende il laboratorio di scienza delle
costruzioni del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro
laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto
ministeriale 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove e
all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.
c) Per "certificato di prova" si intende il rapporto rilasciato dal
laboratorio nel quale si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione
sottoposto ad esame.
d) Per "produttore" si intende il fabbricante del prodotto nonchè
ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul
prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso.
Si considera altresì produttore chi importa o commercializza un prodotto di
importazione.
e) Per "dichiarazione di conformità" si intende la dichiarazione
rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo
omologato e contenente, tra l'altro, i dati del Marchio di conformità di cui
all'art. 3.6.
f) Per "marchio di conformità" si intende l'indicazione permanente ed
indelebile apposta dal produttore sul prodotto conforme a quanto stabilito al
punto 16 della norma UNI 9723 e riportante altresì gli estremi dell'atto di
omologazione.
g) Per "prototipo omologato" si intende il campione, parte del
campione medesimo e/o documentazione idonea alla completa identificazione e
caratterizzazione del prodotto, conservato dal laboratorio che rilascia il
certificato di prova.
Art.
4.
Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione.
1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del
prototipo si adotta la seguente procedura:
il produttore inoltra al Laboratorio la domanda corredata della documentazione
tecnica occorrente;
verificata la correttezza della documentazione di cui sopra, il Laboratorio
richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova nonchè il
pagamento degli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione
delle prove medesime;
l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e la ricevuta del
versamento di cui sopra entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del
Laboratorio che, ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica, entro i
successivi quindici giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone
comunicazione al richiedente;
decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la
pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
entro centoventi giorni dall'iscrizione della pratica, il Laboratorio provvede
al rilascio del certificato di prova.
2. Per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero
dell'interno apposita domanda corredata del certificato di prova.
Valutata la documentazione presentata, il Ministero dell'interno provvederà,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare
all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.
Semestralmente, il Ministero dell'interno renderà noto l'elenco aggiornato dei
prodotti omologati.
Indipendentemente da ciò, al fine di permettere anche l'effettuazione dei
controlli di cui all'art. 7 del presente decreto, il Ministero dell'interno
comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti, nonchè i provvedimenti di
annullamento delle omologazioni stesse.
3. Invio della documentazione.
Le domande con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi
1 e 2 debbono essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Art.
5.
Commercializzazione CEE.
Le porte e altri elementi di chiusura legalmente riconosciuti in uno dei Paesi
della Comunità economica europea, sulla base di norme armonizzate o di norme o
regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere
commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
A tal fine, per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita
istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi, che provvederà al rilascio dell'atto di
omologazione di cui all'art. 3, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 4,
comma 2, motivando l'eventuale diniego.
L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della
documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi
certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello
Stato membro.
Art.
6.
Obblighi e responsabilità per il produttore.
Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla
osservanza dei seguenti adempimenti, sotto la personale responsabilità civile e
penale:
garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un
sistema di controllo di produzione;
emettere per ogni prodotto la dichiarazione di conformità;
apporre sul prodotto il marchio di conformità.
Art.
7.
Controlli.
Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre a controllo, anche con
metodi a campione, i prodotti.
Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il
produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori,
i commercianti e gli utilizzatori.
A tal fine, con l'ottenimento di atti di omologazione del prodotto, il
produttore si impegna a consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito,
a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei
prodotti stessi, ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle
operazioni di controllo.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per
i servizi resi dall'amministrazione.
Art.
8.
Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione.
L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile, su istanza del
produttore ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale
rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente
art. 1 qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore
dichiari che il prodotto non ha subìto modifiche, salvo che gli esemplari
prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione.
Negli altri casi, il rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto o in parte,
delle prove di cui all'art. 1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed
esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul
prodotto.
L'omologazione decade se il prodotto subisce una qualsiasi modifica o, ai soli
fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di
classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente
all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i
tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento
delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento
della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno
stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le
singole attività.
I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo
smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli stabiliti per i
prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le
singole attività.
Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione se:
viene rilevata la non conformità di esemplare di prodotto al prototipo
omologato;
il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli
articoli 6 o 7.
L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di
apposizione del marchio di conformità e il divieto di emissione della
dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della
decadenza.
Art.
9.
Ricorsi.
Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione o di diniego sono
esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ed alla legge 6 dicembre
1971, n. 1034 e successive modificazioni.
Art.
10.
Norme transitorie.
1. Ai fini dell'art. 2 del presente decreto, a decorrere dalla data del 1°
gennaio 1995 potranno essere costruite, commercializzate e installate solo porte
o elementi di chiusura i cui prototipi siano omologati.
2. Per l'ottenimento dell'omologazione potranno essere utilizzati anche i
certificati emessi, da laboratori autorizzati, in conformità alla norma
UNI-CNVVF 9723 dal 1° gennaio 1990 alla data di emanazione del presente
decreto.