IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 528 ed in particolare l'articolo 22;
Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del ………;
Acquisito in data ……….. il parere della conferenza unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
……;
Sulla proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità
e dei Lavori Pubblici;
Emana
il seguente regolamento:
Art.
1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di
progettazione dal coordinatore per la progettazione in collaborazione con il
progettista dell'opera, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al
minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo
delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da
adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione
temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato
lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 34, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature e i
dispositivi atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a
proteggere i lavoratori dal rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale,
comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le
fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità
dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base
alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro,
la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
j) POS: il piano operativo si sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni e all'articolo 31, comma 1-bis), lettera c), della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
k) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nonché gli
oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni.
CAPO
I
Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 2
Contenuti minimi
1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere, di concreta fattibilità, e
coerente con le scelte progettuali; i suoi contenuti sono il risultato di scelte
progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. Il
PSC è redatto in un linguaggio facilmente comprensibile sia dai tecnici delle
imprese che dai lavoratori ed utilizzabile dalle imprese ai fini della
informazione dei lavoratori e della consultazione dei loro rappresentanti per la
sicurezza, nonché per integrare, ove necessario , la formazione dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'opera.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera ai sensi dell'articolo 3, commi
1 e 2;
b) l'identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza come indicato
all'articolo 3, commi 3, 4 e 5;
c) una breve relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi, in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive, in riferimento:
- all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3;
- all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3;
- alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5;
- alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi
1, 2 e 3;
e) le misure di coordinamento relative all'uso comune, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza: di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui
all'articolo 5, commi 4 e 5 ;
f) ove la complessità dell'opera lo richiede, il tipo di procedure
complementari ed di dettaglio al PSC, connesse alle scelte autonome dell'impresa
esecutrice, da esplicare nel POS;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché
della reciproca informazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi;
h) la specificazione del tipo di organizzazione prevista per il pronto soccorso
e per la gestione delle emergenze, nel casi di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 e successive modificazioni;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la
complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del
cantiere espressa in uomini-giorno;
j) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8.
3. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla
definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è riportato nell'Allegato
I.
Art.
3
Identificazione e descrizione dell'opera e dei soggetti coinvolti
1. Identificazione e descrizione dell'opera, di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), è esplicata con:
a) l'indirizzo del cantiere;
b) la destinazione urbanistica dell'area di realizzazione dell'opera;
c) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.
2. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti
della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la complessità
dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche del terreno o al rinvio a specifica relazione se
già redatta.
3. L'individuazione dei soggetti con compiti per la sicurezza, di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), è esplicata con l'indicazione dei
nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione.
4. Il coordinatore per l'esecuzione integra il PSC, prima dell'inizio dei
singoli lavori, indicando i nominativi del datore di lavoro dell'impresa
esecutrice, dei datori dei lavori delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione verifica che nei POS redatti dalle singole
imprese esecutrici siano indicati i nominativi del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente ove
previsto e degli addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze in
riferimento al singolo cantiere interessato.
Art.
4
Contenuti del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere,
alle lavorazioni
1. L'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
all'area di cantiere, sono esplicate con l'analisi degli elementi essenziali di
cui all'Allegato II, in riferimento:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il
cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per
l'area circostante.
2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione
alla tipologia del cantiere, l'individuazione e l'analisi dei seguenti elementi:
a) la recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilità principale del cantiere e l'eventuale modalità d'acceso dei
mezzi di fornitura dei materiali;
d) gli impianti di alimentazione e le reti principali di elettricità, di acqua,
gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) la dislocazione degli impianti fissi di cantiere;
g) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
h) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio, materiali e dei rifiuti;
i) le eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione.
3. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1 e 2, vanno indicate:
a) le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove
necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).
4. L'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento alle
lavorazioni in cantiere sono esplicitate suddividendo le singole lavorazioni in
fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro. Il coordinamento per la progettazione effettua l'analisi di tutti i
possibili rischi presenti per ogni fase e sottofase di lavoro, con particolare
attenzione:
a) al rischio di seppellimento;
b) al rischio di annegamento;
c) al rischio di caduta dall'alto di persone o materiali;
d) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
e) al rischio di elettrocuzione;
f) al rischio di rumore;
g) alla salubrità dell'area nei lavori in galleria;
h) alla stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
i) alle estese demolizioni o manutenzioni;
j) ai possibili rischi di incendio o esplosione;
k) agli sbalzi eccessivi di temperatura.
5. Per ogni elemento dell'analisi di cui al comma 4 vanno indicati:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove
necessario vanno prodotte tavole o disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).
6. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi
delle imprese e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto ai
commi 3 e 5 ed indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di
verifica.
Art.
5
Contenuti del PSC in riferimento alle interferenze tra lavorazioni ed al loro
coordinamento
1. L'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni sono esplicate con la predisposizione del
cronoprogramma dei lavori e l'analisi delle loro interferenze.
2. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC le misure preventive e
protettive atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza; nel
caso in cui permangono rischi di interferenza rilevanti, indica le prescrizioni
operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
e la modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni.
3. Durante i periodi di maggiore rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il
coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, in collaborazione con le
imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della
relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono
definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori
autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi
delle imprese e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al
comma 4 ed indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di
verifica.
CAPO
II
Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza
Art. 6
Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli
stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della
stima dei costi della sicurezza.
Art.
7
Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici
della sede legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice, dalle imprese e dai lavoratori autonomi
sub-appaltatori;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa
impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni
figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e
dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati
nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le
relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a
quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS quando previsto ha gli
elementi del POS.
CAPO
III
Stima dei costi della sicurezza
Art. 8
Stima dei costi della sicurezza
1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
particolari lavorazioni ed interferenze;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di
sicurezza;
f) delle misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al
minimo i rischi di interferenza e degli eventuali interventi per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni e per le quali non è prevista la
redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta
la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti,
delle procedure e delle prescrizioni operative finalizzati alla sicurezza e
salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo a misura,
riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari
o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle
misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia
applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno
calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale
dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza
previsti in base allo stato d'avanzamento lavori, sentito il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori quando previsto.
ALLEGATO
I
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla
definizione dei contenuti del PSC di cui all'articolo 2, comma 2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti;
impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; gabinetti; locali per lavarsi;
spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere;
gru; autogrù; argani; elevatori; ascensori e montacarichi; macchine movimento
terre; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari;
piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione
fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo;
impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi
meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti
di cantiere.
4. I mezzi e i servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di
sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione
d'emergenza; i mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.
ALLEGATO
II
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini
dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui all'articolo 4,
comma 1.
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti
interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie,
idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole,
ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di
servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri;
fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di
materiali dall'alto.
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