Art.
1. (Finalità della legge) 1. La presente legge ha lo scopo
di dettare i principi fondamentali diretti a: a) assicurare la
tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della
popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel
rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; b) promuovere la
ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine
e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del
principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del
trattato istitutivo dell'Unione Europea; c) assicurare la tutela
dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica
e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli
effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo
le migliori tecnologie disponibili. 2. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2. (Ambito di applicazione) 1. La presente
legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature
per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano
comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della
popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente
legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici
compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti
per radiodiffusione. 2. Le disposizioni della presente legge non
si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi
diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso
domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente
legge. 3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di
polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). 4. Restano
ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti
servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e
per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il
decreto di cui al comma 3.
Art. 3. (Definizioni) 1. Ai fini
dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti
definizioni: a) esposizione: è la condizione di una persona
soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a
correnti di contatto, di origine artificiale; b) limite di
esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, con siderato come valore di immissione, definito
ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve
essere superato in alcuna condizione di esposizione della
popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a); c) valore di attenzione: è il valore di
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate
per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).
Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da
possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi
e nei modi previsti dalla legge; d) obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le
prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le
competenze definite dall'articolo 8; 2) i valori di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato
secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai
fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi
medesimi; e) elettrodotto: è ]'insieme delle linee elettriche,
delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione; f)
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro
specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici; g) esposizione della popolazione:
è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici. ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera
f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o
terapeutici; h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici:
sono uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di
trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un
servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra
del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio
dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra
per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art. 4. (Funzioni dello Stato) 1. Lo Stato
esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3,
comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di'
normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo
1; b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di
raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando
annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il
Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche
e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel
campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemilogica
e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi
connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta
frequenza; c) all'istituzione del catasto nazionale delle
sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di
rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente; d) alla
determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento
di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle
priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di
coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle
migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni
di carattere economico ed impiantistico; e) all'individuazione
delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento
elettromagnetico; f) alla realizzazione di accordi di programma
con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi
o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la
disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza
radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie
e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di
minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV; h) alla determinazione dei parametri
per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario
ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro
ore. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione
di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1,
lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge: a) per la
popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le
competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata"; b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando
le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità,
sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza
sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di
sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori
professionalmente esposti. 3. Qualora entro il termine previsto
dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di
Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro
i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2,
lettere a) e b). 4. Alla determinazione dei criteri di
elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera
d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla
definizione di' cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2),
agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del
presente articolo. 6. Per le finalità di cui al presente
articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1,
lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001
per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la
realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera
f), nonchè per gli ulteriori accordi di programma di cui agli
articoli 12 e 13.
Art. 5. (Misure di tutela dell'ambiente e del
paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di elettrodotti) 1. Al fine di tutelare l'ambiente
e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e
per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di
cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari,
sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche
tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la
progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di
impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso
regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare
danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate
ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e
la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da
leggi statali o regionali, nonchè da strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici,
artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali,
fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il
rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione. 2.
Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure
di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo
stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e
di collisione dell'avifauna. 3. Con il medesimo regolamento di
cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti
con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto
dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale
disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi; b)
individuazione delle tipologie di' infrastrutture a minore impatto
ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini; c)
concertazione con le regioni e gli enti locali interessati
nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei
tracciati; d) individuazione delle responsabilità e delle
procedure di verifica e controllo; e) riordino delle procedure
relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi
indennizzi; f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici
preesistenti. 4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i
procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui
al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata
in vigore dei regolamento medesimo.
Art. 6. (Comitato interministeriale per la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)
1. E' istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito
denominato "Comitato". 2. Il Comitato è presieduto dal Ministro
dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è
composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della
sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività
culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni,
della difesa e dell'interno. 3. E Comitato svolge le attività
di' cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e
13. 4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4,
comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti
previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al
Parlamento sulla sua attuazione. 6. Il Comitato si avvale del
contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie,
istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze
specifiche nelle diverse materie di interesse della presente
legge. 7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
Art. 7. (Catasto nazionale) 1. Il catasto
nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro
della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di
monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in
coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma
1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a
sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature
radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro
dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi
agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e
dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a
sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per
usi militari e delle forze di polizia.
Art. 8. (Competenze delle regioni, delle province e
dei comuni) 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati
dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità
indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative
all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per
telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per
radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel
rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e
dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5; b)
la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i
parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di
segnalarle; c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni
alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in
conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo
conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
preesistenti; d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento
con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel
territorio regionale, con riferimento alle condizioni di'
esposizione della popolazione; e) l'individuazione degli
strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di
qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1); f)
il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche
relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo
termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi
relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità
ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 4. Le regioni,
nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che
spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. Le attività di cui al
comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o
appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti
all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo
3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.
Art. 9. (Piani di risanamento) 1. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti
gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al
fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di
ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di
qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o
inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle
regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi
tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle
regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di
radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e
degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è
effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti. 2.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una
proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela
della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete
di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la
disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della
rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le
proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza,
nonchè tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione
della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i
progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti
di esposizione e i valori di attenzione, nonchè di raggiungere gli
obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di
attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto,
considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a
più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità
di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di
edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con
particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile.
Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o
inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo
periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre
mesi. 3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la
proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero
dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il
Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di
piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il
piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro
sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori,
il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al
terzo periodo del presente comma. 4. Il risanamento degli
elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed
entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il
risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi,
rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104
del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità
stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della
presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei
proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica
ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14
novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni
dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi
strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento
nonchè i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale
recupero. 5. Ai fini della concessione di contributi alle
regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la
realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di
controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire
2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate
all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura
del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali
somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla
Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni,
ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo
periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di
risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e
dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio. 6.
Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei
sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli
impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano,
dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti
o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento
da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone
di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei
suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo
comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di
pubblica utilità. La disattivazione è disposta: a) con
provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale
nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti
con tensione superiore a 150 kV; b) con provvedimento del
presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli
elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi
radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e
per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonchè
delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui
disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle
comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina
sul territorio nazionale. 7. Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di
cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve
essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante
la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella
documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di
attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le
distanze di rispetto.
Art. 10. (Educazione ambientale) 1. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della
pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di
informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8
luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire
2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 11. (Partecipazione al procedimento
amministrativo) 1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati
degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonchè ai
procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di
cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 12. (Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo) 1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo
parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni
parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli
orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di
inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni
per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di
apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico,
individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e
alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede
informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i
livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo,
la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali
prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le
tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione
di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali
tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna
precauzione. 2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese
ed accordi di programma con le imprese produttrici di
apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che
producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le
emissioni.
Art. 13. (Accordi di programma per i servizi di
trasporto pubblico) 1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta
del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di
programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che
producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le
emissioni.
Art. 14. (Controlli) 1. Le amministrazioni
provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di
controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione
della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di
vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni
vigenti. 2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al
comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del
supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP),
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
(ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite
dalle disposizioni vigenti. 3. Il controllo all'interno degli
impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle
Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è
disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in
particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli
articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 4. Il
personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che
costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in
conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti
necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale
è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.
Art. 15. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una
sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di
attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti
dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La
predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso
di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed
i tempi ivi previsti. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è
raddoppiata. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, le
sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità
competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità
abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità
competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2. 4. In
caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della
tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla
concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli
impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione
della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a
quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è
revocato. 5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata
dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a
rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti
effettuati dalle autorità abilitate ai controlli. 6.
L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa
fra lire 2 milioni e lire 600 milioni. 7. In riferimento alle
sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento
in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 16. (Regime transitorio) 1. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano,
in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e
successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonche' le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre
1998, n. 381.
Art. 17. (Copertura finanziaria) 1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:
a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001,
mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente; b) quanto a lire 13.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle
proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |