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D.Lgs. del 14/08/96 n.494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 ed
in particolare l'articolo 6, comma 3;
Vista la direttiva 92/57/CEE del
Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni permanenti della camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo
prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
a).
2. Le disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e
della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto
non si applicano:
a) ai lavori di
prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori
svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il
perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori
svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi
dell'articolo 23 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati
fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di
frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed
alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività
di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e
gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello
Stato.
Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui
al presente decreto si intendono per:
a) cantiere
temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è
riportato all'allegato I;
b) committente:
il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
c) responsabile
dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per
l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera;
d) lavoratore
autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore
in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 4;
f) coordinatore
in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera di
seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 5.
Art. 3
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
626/94; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro
che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di
tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente,
ogni qualvolta ciò risulti necessario, documenti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e b).
3. Il committente o il responsabile dei
lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione
esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri
in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se
l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni;
b) nei cantieri
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
c) nei cantieri
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
d) nei cantieri
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), se l'entità presunta del cantiere
sia superiore a 300 uomini/giorni;
e) nei cantieri
di cui all'articolo 13.
4. Nei casi di cui al comma 3, il
committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10.
5. Il committente o il responsabile dei
lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art 10, può svolgere le
funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei
lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo
del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei
lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei
lavori, nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1:
a) chiede alle
imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;
b) chiede alle
imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e ferme
restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti.
Art. 4
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione esecutiva
dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige o fa
redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e il
piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13;
b) predispone
un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento U.E. 260/5/93.
2. Il fascicolo di cui al comma 1,
lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera;
3. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto
legislativo n. 626/1994, in seguito denominata Commissione prevenzione
infortuni, possono essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1,
lettera b).
Art. 5
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera,
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
a) assicurare, tramite opportune azioni
di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui
agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di cui agli articoli
12 e 13 e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro,
ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto
previsto all'articolo 15;
e) proporre al committente, in caso di
gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave
ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio ed artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la
Commissione prevenzione infortuni, è emanato l'elenco delle inosservanze da
ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al comma 1
lettera e).
3. Fino all'emanazione del decreto di cui
al comma 2, la proposta di cui al comma 1, lettera e), è comunque obbligatoria
in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la
sanzione dell'arresto fino a sei mesi.
Art. 6
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. La designazione del responsabile dei
lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento
degli obblighi di cui all'articolo 3.
2. La designazione di coordinatori per la
progettazione e di coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera il
committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla
verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 7
Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro
in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n.
626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione
individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto
legislativo n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite
dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 8
Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro, durante
l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in
condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di
lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o
zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei
vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima
dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento
delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando
si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione
dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e
lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che
avvengono sul luogo all'interno o in prossimità del cantiere.
Art. 9
Obblighi dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro:
a) adottano le misure conformi alle
prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei
materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e
l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
2. La redazione ovvero l'accettazione e
la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e
coordinamento secondo quanto definito dall'articolo 12, costituisce adempimento
delle norme previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi
1, lettera b), e 2 del decreto legislativo n. 626/94.
Art. 10
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione
1. Il coordinatore per la progettazione e
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o
architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o
architettura, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni
per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito
industriale, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono
essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in
via alternativa, dall'lSPESL, dagli Ordini professionali degli ingegneri o degli
architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei periti
industriali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore
dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di
cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è
richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che
esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non è
richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica
in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità
di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che
producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più
esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione
conseguita con il corso di cui all'Allegato V o l'attestato di partecipazione ad
un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di
equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento
dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le Regioni determinano la misura degli
oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2 da esse organizzati, da
porsi a carico dei partecipanti.
Art. 11
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei
lavori trasmette all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima
dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti
casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei
lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati
contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta è
superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino
rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II;
2. Copia della notifica deve essere
affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici, istituiti
nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo
n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli
organi di vigilanza.
Art. 12
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano contiene l'individuazione, le
analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano
contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori
autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti
necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione
tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori
pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi
del piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto
si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 31 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. I datori di lavoro delle imprese
appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei
piani di cui al comma 1 e all'articolo 13.
4. Copie del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei
lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione
al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo
e quelle dell'articolo 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata
è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure
di salvataggio.
Art. 13
Piano generale di sicurezza
1. Nei lavori la cui entità complessiva
presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni, fermo restando l'obbligo di
redazione del piano di cui all'articolo 12 comma 1, il coordinatore per la
progettazione redige o fa redigere, all'atto della progettazione e comunque
prima della fase di richiesta di presentazione delle offerte per l'esecuzione
dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, anche un piano generale di
sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno
i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione
del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza
contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza
connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti
principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro
il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il
rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da
adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità
dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità
delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da
adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili
rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla
tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli
elementi del piano.
t) misure generali di protezione da
adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione prevenzione infortuni, può con
proprio decreto, modificare e integrare l'elenco degli elementi di cui al comma
1; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Il piano generale di sicurezza è
trasmesso a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare
offerte per l'esecuzione dei lavori.
Art. 14
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Nei casi di cui agli articoli 12 e 13
ciascun datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la
sicurezza sui piani ivi previsti; tali rappresentanti hanno il diritto di
ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12
e 13 e di formulare proposte al riguardo.
2. I rappresentanti per la sicurezza sono
consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani
di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 15
Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori
di cui all'art.13, comma 1, in cui siano presenti più imprese, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i
rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere.
Art. 16
Modalità di attuazione della valutazione del rumore
1. L'esposizione quotidiana personale di
un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati
da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione
prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione va
riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a
lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione
quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto
riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore
dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore
esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto
dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 17
Modalità attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta
dei lavori è inferiore all'anno, l'adempimento di quanto previsto all'articolo
14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo n. 626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per
la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta
dei lavori è inferiore a 6 mesi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria
di cui al titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del
medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche
analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle
stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico
competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui
svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'art. 22 del decreto
legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali
in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto
nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994.
Art. 18
Aggiornamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita
eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli
allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate in sede
comunitaria.
Art. 19
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del
presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono
richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) sono in possesso di attestazione,
comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere
altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia
di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da
datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione è accompagnata da idonea
documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi
per i periodi di svolgimento dell'attività.
b) dimostrano di avere svolto per almeno
quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da
certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle
autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei
lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare
il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma
1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza
territorialmente competente.
Art. 20
Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei
lavori
1. Il committente e il responsabile dei
lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a),
b) e c);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli
articoli 3, comma 8; 5, comma 1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.
Art. 21
Contravvenzioni commesse dai coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione
è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed e);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art. 22
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
1. I datori di lavoro sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 9 comma 1, lettera a), e 12, comma 3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli
articoli 12, comma 4, e 14, commi 1 e 2.
Art. 23
Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un
milione e duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma
3.
Art. 24
Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di
adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie
risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.
Art. 25 Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito di sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
ALLEGATO I
ELENCO DEI LAVORI EDILI O Dl GENIO CIVILE Dl CUI ALL'ARTICOLO 2,
LETTERA A)
1. I lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti
o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica,
sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono inoltre lavori edili o di genio
civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la
riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio
e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato
II.
ALLEGATO II
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
1. Lavori che espongono i lavoratori a
rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di
caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla
natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a
sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che
esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla
vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee
elettriche in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di
annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e
gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di
esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di
elementi prefabbricati pesanti.
ALLEGATO III
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo
(i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori [nome (i)
e indirizzo (i)].
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda
la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera [nome (i) e
indirizzo (i)].
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda
la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera [nome (i) e
indirizzo (i)].
8. Data presunta d'inizio dei lavori in
cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in
cantiere.
10. Numero massimo presunto dei
lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di
lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese già
selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei
lavori.
ALLEGATO IV
(articolo 9)
Prescrizioni di sicurezza e di salute per
i cantieri
1. I luoghi di lavoro al servizio dei
cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto
legislativo n. 626/1994.
Prescrizioni specifiche per i posti di
lavoro nei cantieri
1. I posti di lavoro in cui si esercita
l'attività di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla
legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.
Sezione I
Posti di lavoro nei cantieri all'interno
dei locali
1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi
verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono
essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e
immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a
bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Areazione.
2.1. Qualora vengano impiegati impianti
di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in
modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di
sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei
lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre,
nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di
dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei
locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono
presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono
essere fissi stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti delle
pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e
intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3. Le pareti trasparenti o translucide,
in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti
di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed
essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti
posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano
entrare in contatto con le pareti stesse né essere feriti qualora vadano in
frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i
dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e
fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono
essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono
essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati
di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i materiali
impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla
natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad
altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono
essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o
translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza
e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un
portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo
sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei
locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato
delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
8 Misure specifiche per le scale e i
marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili
devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei
necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
Sezione II
Posti di lavoro nei cantieri all'esterno
dei locali
1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature devono
essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio
o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere
progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona
competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali
appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata
per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di
materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la
trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere
effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono
essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.
Nota all'allegato IV:
- Il titolo II del D.Lgs. n. 626/1994 così
recita:
"Titolo II
LUOGHI Dl LAVORO
Art. 30 (Definizioni). - 1. Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti
di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché
ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo
non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni
facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area
edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di
legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere
strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di
handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in
particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i
gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori
portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non
si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma
debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di
salute).-1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di
sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1996.
Art. 32 (Obblighi del datore di
lavoro).-1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o
all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di
emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni
evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i
dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i
dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di
sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo e loro funzionamento.
Art. 33 (Adeguamenti di norme) –
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10. Le disposizioni di cui al presente
articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
ALLEGATO V
articolo 10
CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle
norme nei cantieri,
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per
l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso
delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali etc);
f) metodologie per l'elaborazione di
piani di sicurezza e coordinamento.
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