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CANNE FUMARIE
SOMMARIO: a) Concessione edilizia; b) Installazione; c) Proprietà; d) Spese: e) Sostituzione: f)Uso.
a) Concessione edilizia.
I
lavori di innalzamento e copertura di una canna fumaria, in quanto completano
"funzionalmente" un’opera preesistente, richiedono la concessione
edilizia.
* Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 1988, n. 10396 (ud. 9 febbraio 1988),
Amatori.
L’autorizzazione
edilizia per la realizzazione di una canna fumaria in un muro perimetrale di un
edificio può essere rilasciata al singolo condomino proprietario dell’unità
immobiliare che la canna fumaria è destinata a servire.
* Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 1997, n. 699, Comune di Milano c. Ardizzon,
in Arch. loc. e cond. 1997, 1058.
b) Installazione.
Il
condomino che inserisce la propria canna fumaria nel lastrico solare comune,
incorporandone una porzione, con opere murarie, al servizio esclusivo del
proprio appartamento, pone in essere un atto di utilizzazione particolare della
cosa che non ne compromette necessariamente la destinazione e che deve essere,
pertanto, considerato del tutto legittimo se, trattandosi della occupazione di
una zona periferica di una parte del tutto trascurabile rispetto alla superficie
complessiva del lastrico, possa, in concreto, escludersi, che la predetta
utilizzazione, menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o le
possibilità di uso degli altri comproprietari.
* Cass. civ., sez. II, 7 marzo 1992, n. 2774, Cenci E. c. Cenci G.
Negli
edifici in condominio, qualora distinte canne adibite a sfiatatoi, destinate a
servire singolarmente diversi locali o appartamenti, siano incorporate nel muro
comune e preesistano al condominio, il servizio può essere qualificato comune
quanto meno nel suo complesso.
* Cass. civ., 16 luglio 1964, n. 1931.
-è
illegittima l’installazione di un’autonoma canna fumaria nel tratto di
facciata compreso tra i balconi e le finestre di cinque piani di un edificio
condominiale in quanto, pur non alterando la naturale destinazione del muro
comune né la stabilità dell’edificio, viola le
norme sulle distanze legali, riduce la visuale laterale che si gode dalle
finestre ed altera in modo sensibile il decoro architettonico della facciata.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII. 26 marzo 1992, Soc. Milmar c. Alescio;
Condominio Chiocciola e Agnello e altri, motivaz. e nota in Arch. loc. e cond.
1992, 354.
L’installazione
da parte di un condomino di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con
incastro nel muro perimetrale di un edificio, è attività lecita rientrante
nell’uso della cosa comune, previsto dall’art. 1102 c.c. e, come tale, non
richiede né interpello né consenso degli altri condomini.
* Trib. civ. Napoli, sez. IV, 17marzo 1990, n. 3422, in Arch. loc. e cond.
1991, 145.
È
illegittima l’installazione in appoggio alla facciata di un edificio
condominiale di un condotto in lamiera ad uso camino per l’estrazione di fumi
ed odori da un vano retrostante un negozio, qualora turbi l’esercizio del
possesso di una terrazza a livello esclusivamente posseduta da un singolo
condomino limitandone il prospetto e la veduta.
* Pret. civ. Pordenone, 7 dicembre 1990, n. 508, inedita.
Le
norme sulle distanze legali, le quali sono fondamentalmente rivolte a regolare
rapporti tra proprietà autonome e contigue, sono applicabili anche nei rapporti
tra il condominio ed il singolo condomino di un edificio condominiale nel caso
in cui esse siano compatibili con l’applicazione delle norme particolari
relative all’uso delle cose comuni (art. 1102 c.c.), cioè nel caso in cui
l’applicazione di queste ultime non sia in contrasto con le prime e delle une
e delle altre sia possibile una complementare; nel caso di contrasto, prevalgono
le norme relative all’uso delle cose comuni, con la conseguenza della
inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali che, nel condominio di
edifici e nei rapporti tra il singolo condomino ed il condominio stesso, sono in
rapporto di subordinazione rispetto alle prime. (Nella specie, si trattava della
installazione, in appoggio al muro condominiale, ed in prossimità della
finestra di un condomino, della canna fumaria della centrale termica
condominiale).
* Cass. civ., sez. II, 23gennaio 1995, n. 724, Albini c. Cond. "Il
Pino" di Como, in Arch. loc. e cond. 1995, 320.
Il
singolo condomino non ha diritto alla tutela possessoria nei confronti del
condominio con riferimento ai comportamenti di fatto posti in essere in
attuazione di decisioni prese da alcuno dei suoi organi. (Nella fattispecie, un
condomino aveva proposto l’azione di manutenzione contro l’attuazione della
delibera assembleare riguardante l’installazione delle canne fumarie).
* Trib. civ. Parma, ord. 3 gennaio 1997, Bottini c. Condominio "I
Tigli" in Salsomaggiore, in Arch. loc. e cond. 1997,97.
c) Proprietà.
La
canna fumaria è soggetta alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117
c.c. e deve, quindi, ove il contrario non risulti dal titolo, ritenersi comune e
la circostanza che la canna inizi da un determinato appartamento è irrilevante
e non può giustificare la pretesa del proprietario dell’appartamento stesso
di un acquisto per accessione.
* Cass. civ., 29 aprile 1966, n. 1092.
Una
canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro perimetrale in condominio,
non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo
dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui
afferisce.
* Cass. civ., 17 maggio 1967, n. 1033.
La
canna fumaria destinata a servire un determinato appartamento è da ritenersi di
proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento medesimo anche se non sia
formata da tubi in cotto o cemento o altro materiale idoneo, ma risulti, invece,
ricavata nel vuoto di un muro perimetrale per tutta l’altezza dell’edificio.
* Cass. civ., 17 maggio 1967, n. 1033.
Il
condomino, titolare della servitù di tenere canne fumarie e di ventilazione
sulla proprietà comune, non ha anche il diritto di passaggio attraverso le
parti di proprietà esclusiva altrui per procedere alla installazione ed alla
manutenzione delle canne.
* Casa. civ., 2 agosto 1977, n. 3385.
Con
riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata nel
vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben
potendo appartenere ad uno solo dei condomini, se sia destinata a servire
esclusivamente l’appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione
titolo contrario alla presunzione legale di comunione.
* Cass. civ., sez. II, 29agosto 1991, n. 9231, Battista ed altro c.
Signorelli ed altro.
d) Spese.
L’obbligazione
di ricostruire una canna fumaria, la cui originaria consistenza sia stata mutata
nel tratto che attraversa un singolo appartamento, è a carico del proprietario
di questo come obbligazione reale e non già a carico comune dei condomini.
* Corte app. civ. Napoli, 14 gennaio 1950.
Le
spese per la riparazione di una canna fumaria che serve un appartamento non
possono essere messe a carico della collettività.
* Trib. civ. Milano, 18 gennaio 1990, in L’Amministratore 1990, n. 3.
e) Sostituzione.
-è
consentito sostituire una vecchia canna fumaria in metallo, comune a due edifici
in condominio, distinti e contigui, alla quale erano collegate le caldaie delle
lavanderie dei due stabili, con una nuova canna in eternit collegata
all’impianto di riscaldamento di uno soltanto dei suddetti fabbricati, alla
condizione, però, che sia possibile all’altro condominio di servirsi della
nuova canna collegandovi il proprio impianto.
*Casa. civ., 21 maggio 1976, n. 1836.
f) Uso.
La
riduzione della sezione di una canna fumaria ad opera di uno dei condomini
(nella specie mediante immissione di un tubo in eternit) non è consentita
qualora di fatto alteri la destinazione della cosa comune ed impedisca agli
altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.
* Casa. civ., 29 aprile 1966, n. 1092.