Collegio dei Geometri della Provincia di AGRIGENTO

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Corte di Cassazione,
sentenza n.4314
del 26 marzo 2002

Negli edifici in condominio i proprietari esclusivi delle singole unitā immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, sempre che l'esercizio di tale facoltā, disciplinata dagli articoli 1102 e 1122 del codice civile, non pregiudichi la stabilitā ed il decoro architettonico del fabbricato.

La Corte in applicazione del suindicato principio, ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva giudicato legittima l'apertura di una porta eseguita da un condomino nel muro condominiale, dopo aver incensurabilmente accertato che da essa non era derivata alcuna sostanziale modifica dell'entitā materiale del bene nč il mutamento di destinazione dell'androne comune, di cui il ricorrente poteva continuare a fare uso secondo il suo diritto essendo ulteriormente rimasta incontestata l'insussistenza di alterazione del decoro architettonico del bene medesimo in conseguenza di detta sentenza.