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Valutazione degli immobili soggetti a servitù prediale coattiva. 
Per legge l'immobile (terreno o fabbricato) soggetto a servitù prediale rimane al suo proprietario. La servitù prediale si instaura quindi sul fondo altrui senza espropriazione della superficie interessata. Non intervenendo operazioni di voltura catastale, il proprietario del fondo servente continuerà a pagare qualsiasi onere fiscale computato a superficie nella stessa misura a cui era tenuto prima della servitù. Il Catasto, in caso di costituzione di servitù apparenti, non prevede l’esecuzione del relativo frazionamento, limitandosi a riportare la modifica avvenuta sul terreno altrui con un semplice tratteggio sulla mappa. La superficie che viene sottratta alla coltivazione deve essere indennizzata in base al suo valore unitario di mercato al lordo dei relativi oneri fiscali: capitalizzazione dei tributi gravanti sulle superfici interessate.  Così facendo si determinerà quel capitale che depositato in un Istituto di Credito frutterà annualmente un interesse esattamente pari all'ammontare dei suddetti tributi. Logicamente il saggio da impiegare sarà quello tipico di un medio investimento bancario a breve o medio termine. Il valore dell'immobile gravato da servitù si determina al netto di detti oneri, in base ai valori di mercato correnti al momento della imposizione. A tale valore viene quindi aggiunto il valore di capitalizzazione dell'importo annuo degli oneri fiscali che gravano sul fondo servente:
V0 = B.f./r + Tr/r1
essendo il primo (r) il saggio di capitalizzazione vero e proprio, mentre r1 sarà un saggio commerciale.
In caso la servitù prediale dovesse attraversare fondi profondamente diversi fra di loro, si adotteranno altrettanto diversi. Si può ricorrere in questi casi alla stima per valori tipici unitari in base al valore complementare. Il deprezzamento generale dell'immobile nel suo complesso verrà quindi calcolato secondo l'aspetto economico del più probabile valore complementare. I valori dei terreni interessati dalla servitù stessa devono essere quelli prevedibili dopo l'asservimento. Il proprietario del fondo servente dovrà essere inoltre indennizzato di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla servitù.