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Estimo -
Valutazione degli immobili
soggetti a servitù prediale coattiva.
Per
legge l'immobile (terreno o fabbricato) soggetto a servitù prediale
rimane al suo proprietario. La servitù prediale si instaura quindi
sul fondo altrui senza espropriazione della superficie interessata.
Non intervenendo operazioni di voltura catastale, il proprietario del
fondo servente continuerà a pagare qualsiasi onere fiscale computato a
superficie nella stessa misura a cui era tenuto prima della servitù. Il
Catasto, in caso di costituzione di servitù apparenti, non
prevede l’esecuzione del relativo frazionamento, limitandosi a
riportare la modifica avvenuta sul terreno altrui con un semplice
tratteggio sulla mappa. La superficie che viene sottratta alla
coltivazione deve essere indennizzata in base al suo valore unitario di
mercato al lordo dei relativi oneri fiscali:
capitalizzazione dei tributi gravanti sulle superfici interessate.
Così facendo si determinerà quel capitale che depositato in un Istituto di
Credito frutterà annualmente un interesse esattamente pari all'ammontare
dei suddetti tributi. Logicamente il saggio da impiegare sarà quello
tipico di un medio investimento bancario a breve o medio termine. Il
valore dell'immobile gravato da servitù si determina al netto di detti
oneri, in base ai valori di mercato correnti al momento della imposizione.
A tale valore viene quindi aggiunto il valore di capitalizzazione
dell'importo annuo degli oneri fiscali che gravano sul fondo
servente:
V0 = B.f./r + Tr/r1
essendo
il primo (r) il saggio di capitalizzazione vero e proprio, mentre
r1 sarà un saggio commerciale.
In caso la servitù prediale
dovesse attraversare fondi profondamente diversi fra di loro, si
adotteranno altrettanto diversi. Si può ricorrere in questi casi alla
stima per valori tipici unitari in base al valore complementare. Il
deprezzamento generale dell'immobile nel suo complesso verrà quindi
calcolato secondo l'aspetto economico del più probabile valore
complementare. I valori dei terreni interessati dalla servitù stessa
devono essere quelli prevedibili dopo l'asservimento. Il proprietario del
fondo servente dovrà essere inoltre indennizzato di tutti i danni diretti
ed indiretti derivanti dalla servitù.