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Servitù prediale di scarico coattivo. 
La servitù di scarico viene imposta dalla legge quando si vogliono scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo, o anche acque impure (pur adottando le necessarie precauzioni) o quando il passaggio viene richiesto allo scopo di prosciugare o bonificare un terreno. Le norme che regolano lo scarico coattivo di acque sovrabbondanti o impure, ovvero la costituzione delle servitù prediali relative sono contenute negli articoli 1043 e 1044 del Codice Civile. L'indennità dovuta dal proprietario del fondo dominante al proprietario del fondo servente verrà calcolata analogamente a quanto stabilito per la servitù coattiva di acquedotto. Il proprietario che intende condurre le acque di scolo da prosciugamento o fognatura attraverso fondi altrui, deve corrispondere una indennità sempre commisurata sulla base dell'articolo 1038 del Codice Civile. Le bonifiche ed i prosciugamenti ai quali si riferisce  il Codice Civile sono però opere di carattere privato, rimanendo intatte pertanto le importantissime norme riguardanti la bonifica integrale ed i vincoli forestali. Il proprietario del fondo attraversato da fogne o da scarichi altrui ha però la facoltà di servirsene per l'utilità del proprio fondo, purché non danneggi il fondo o i fondi già risanati; sopporti le nuove spese occorrenti a modificare le opere già eseguite, sopporti una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere che divengono comuni (articolo 1045 del Codice Civile).

Somministrazione coattiva di acqua ad un edificio a ad un fondo. 
Questa servitù si costituisce quando una casa, a un fondo o a delle sue appartenenze manca l'acqua per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per altri usi domestici e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio. In tal caso il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia derivata l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di irrigare un fondo privo di acqua, qualora il fondo del vicino, soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale, disponga di acque superflue. Anche nella somministrazione coattiva di acque ad un edificio o ad un fondo, l'indennità per l'occupazione dei terreni viene calcolata nella misura stabilita dall'articolo 1038 del Codice Civile per la costituzione degli acquedotti. L'avente diritto deve inoltre pagare, prima che siano iniziati i lavori, il valore dell'acqua che richiede di dedurre calcolato per una annualità e sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Per quanto concerne la servitù relativa all'appoggio o infissione di chiusa, chi ha già diritto di derivare acqua da fiumi, torrenti, canali e laghi, può appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde dei fondi altrui con l'obbligo di pagare una indennità e di fare e mantenere le opere necessarie atte ad assicurare i fondi da ogni danno ed evitare ogni vicendevole pregiudizio che possa derivare dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla deviazione delle acque (articoli 1047 e 1048 del Codice Civile). Non avendo il legislatore fissato alcun criterio circa la determinazione dell'indennizzo, l'autorità giudicante si rifà, anche in questo caso, ai principi fissati dal più volte citato articolo 1038 del Codice Civile.