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Servitù prediale coattiva di elettrodotto. 
Secondo la legge speciale 11/12/1933, n° 1775 disciplinante, fra il resto, la servitù di elettrodotto coattivo, ogni proprietario è obbligato a dare passaggio attraverso i suoi fondi alle condutture aeree o sotterranee a chi ne abbia ottenuto, permanentemente o temporaneamente, la regolare autorizzazione. Questa servitù conferisce all'utente (fondo dominante) la facoltà di collocare pali, piloni ed appoggi per conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche; di impiantare cabine di trasformazione, di ancorare conduttori aerei all'esterno delle facciate delle case rivolte verso le piazze pubbliche, di tagliare i rami degli alberi che possono causare corti circuiti o danni alle condutture ed agli impianti e fare passare lungo il tracciato dell'elettrodotto il personale addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione degli impianti (servitù supplementare di passaggio, seppur limitata alla manutenzione).