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Servitù di acquedotto coattivo.
 
La servitù di acquedotto coattivo viene regolata dagli articoli compresi fra il 1033 ed il 1046 del Codice Civile. L'articolo 1033 del Codice Civile dispone che il proprietario di un fondo è tenuto a dare passaggio alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita, per usi agrari o industriali. La costituzione della servitù coattiva di acquedotto è comunque subordinata a fondamentali condizioni. Il proprietario del fondo dominante deve dimostrare di:
avere diritto all'uso dell'acqua che intende far passare attraverso il fondo altrui;
che il passaggio richiesto, avuto riguardo ai fondi vicini, è il più conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo servente;
che l'acqua di cui ha diritto è disponibile in quantità sufficiente allo scopo per cui viene richiesta;
che detta acqua è disponibile durante il tempo per il quale si chiede il passaggio.
Il proprietario del fondo dominante è tenuto inoltre:
a costruire a sue spese l'acquedotto necessario, qualora il proprietario del fondo servente non consenta l'uso di un suo acquedotto già esistente;  
pagare al proprietario del fondo servente la relativa indennità
, secondo quanto disposto dal Codice Civile, prima di intraprendere la costruzione dell'acquedotto. Se l'acquedotto è da costruirsi ex novo e la servitù è permanente l'articolo 1038 del Codice Civile prevede che l'indennizzo corrisponda al: 
valore di mercato della superficie sottratta alla coltivazione con l'alveo dell'acquedotto; 
valore di mercato di metà della superficie occupata dalla terra di riporto e dai materiali di spurgo dell'acquedotto;  
la capitalizzazione con saggio commerciale, dei tributi gravanti sulle superfici di cui sopra; 
i frutti pendenti eventuali ed altri danni immediati arrecati al fondo con la costruzione dell'acquedotto;  
i danni eventuali derivanti dalla separazione in due o più corpi del fondo servente per deprezzamenti, maggiori spese di produzione
, ecc. 
Il proprietario del fondo servente ha diritto di eseguire piantagioni sulle sponde dell'acquedotto e di spostare a proprio profitto il materiale di spurgo, purché non arrechi danno alcuno all'acquedotto. Il valore dell'area occupata si potrà stimare col metodo sintetico o con metodo analitico per capitalizzazione dei redditi. Sinteticamente l'indennizzo assumerà la formula:

Ind = V1 + 1/2 V2 + Tr/r1 + F.p.(A.c., Vss) + D

Analiticamente:   Ind = B.f./r + 1/2 B.f./r + Tr/r1 + F.p. (A.c., Vss) + D

Logicamente r risulta il saggio di capitalizzazione, mentre r1 è un saggio commerciale riferibile ad un comune investimento bancario a breve o a medio termine. Si capitalizzeranno i tributi relativi alle superfici occupate poiché il proprietario del fondo servente non riceve alcun reddito da tali superfici, ma continua a pagarli. Se invece del canale fosse una condotta, l'indennizzo sarebbe uguale a quello precedente con l'esclusione del valore relativo allo spurgo in quanto inesistente. Nel caso che l'acquedotto costruito ex novo abbia una durata inferiore ai nove anni e cioè la servitù sia temporanea, l'indennità deve risultare pari a metà dell'importo che si pagherebbe nel caso in cui la servitù fosse permanente. I frutti pendenti ed i danni comunque causati al fondo con la costruzione dell'acquedotto vanno sempre risarciti integralmente a parte. Al termine della servitù temporanea il proprietario del fondo dominante ha l'obbligo, a sue spese, di togliere la servitù e di rimettere il fondo nello statu quo ante. Il proprietario del fondo dominante può parimenti rendere permanente la servitù tramite il pagamento dell'altra metà dell'indennizzo, con i relativi interessi legali maturati dal giorno della costituzione della servitù temporanea al giorno del passaggio a quella permanente. Scaduto il termine dei nove anni, per ottenere la servitù permanente, il proprietario del fondo dominante dovrà pagare l'intero indennizzo, senza tener conto di quanto è stato pagato per la concessione temporanea. Quando invece il passaggio dell'acqua avviene attraverso un acquedotto già esistente, l'articolo 1034 del Codice Civile prevede che al proprietario del fondo servente sia data una indennità da determinarsi avuto riguardo all'acqua che si introduce, al valore dell'acquedotto, alle spese che si rendono necessarie per il nuovo passaggio ed alle maggiori spese di manutenzione. Il proprietario del fondo servente può evitare la costruzione di un nuovo acquedotto attraverso il suo fondo qualora ne esista un altro e sia però in grado di ricevere il passaggio delle nuove acque senza pregiudizio grave per la condotta che viene richiesta.