Legge
28/01/1977 n. 10
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 27, del 29 gennaio)
Norme per la edificabilità dei suoli. (BUCALOSSI)
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente
della Repubblica:
Promulga la
seguente legge:
Art. 1.
(Trasformazione urbanistica del territorio e
concessione di edificare).
Ogni attività
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata
a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.
Art. 2.
(Piani di zona e demani comunali di aree).
Per le aree
comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per
quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865.
Anche per tali
aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'art. 1 della presente
legge.
Il primo comma
dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall'art. 29
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente: "L'estensione
delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze
dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore
al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il
fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".
"L'art.
26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato".
Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime
previsto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto
nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso art. 35
per ciò che concerne i requisiti soggettivi.
Nei comuni con
popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo dati risultanti dall'ultimo
censimento, l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, si applica fino alla data dal 31 dicembre 1980.
Art. 3.
(Contributo per il rilascio della concessione).
La concessione
comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle
spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Art. 4.
(Caratteristiche della concessione).
La concessione è
data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla
con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'art. 31 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in
conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo
41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori
norme regionali.
Per gli immobili
di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di
titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del
bene.
Nell'atto di
concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per
l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può
essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato,
solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuta
ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per
l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione
della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Qualora i lavori
non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare
istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova
concessione concerne la parte non ultimata.
La concessione è
trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità
della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai
sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'art. 15 della stessa.
Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150.
La regione
stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso
di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.
A decorrere dal 1°
gennaio 1979, salva l'applicazione dell'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n.
291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di
norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve
osservare i seguenti limiti:
a) fuori del
perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di
metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;
b) nell'ambito
dei centri abitati definiti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo,
di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di
risanamento igienico;
c) le superfici
coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo
dell'area di proprietà.
Art. 5.
(Determinazione degli oneri di urbanizzazione).
L'incidenza degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'art. 4 della legge
29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente art.
3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche
che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza
ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle
caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle
destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e
rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies,
penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, numero 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
Fino
all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i comuni continuano
ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967,
n. 765.
Nel caso di
mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il
termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse,
i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio
comunale.
Art. 6.
(Determinazione del costo di costruzione).
Il costo di
costruzione di cui al precedente art. 3 per i nuovi edifici è determinato
annualmente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sulla base del
costo dell'edilizia agevolata di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto-legge
6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1°
novembre 1965, n. 1179.
Con lo stesso
provvedimento sono identificate classi di edifici con caratteristiche
tipologiche superiori a quelle considerate dalla citata legge per le quali sono
determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore
al 50 per cento.
Il contributo
afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5
al 20 per cento, quota che viene determinata dalla regione in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e
ubicazione.
Nella prima
applicazione della presente legge il decreto di cui al primo e secondo comma
deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
medesima.
Nel caso di
interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in
relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in
base ai progetti presentati per ottenere la concessione.
Art. 7.
(Edilizia convenzionata).
Per gli
interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti,
il contributo di cui al precedente art. 3 è ridotto alla sola quota di cui
all'art. 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con
il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai
sensi della
Convenzione -
tipo prevista dal successivo art. 8.
Nella convenzione
può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere
di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma
precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e
precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
Fino
all'approvazione da parte della regione della convenzione - tipo, le convenzioni
previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di
convenzione - tipo, deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi
di cui al successivo art. 8.
Può tener luogo
della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario
si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione - tipo ed a
corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di
urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
La convenzione o
l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del
comune e a spese del concessionario.
Art. 8.
(Convenzione-tipo).
Ai fini della
concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente
art. 7, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i
criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di
comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di
obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione
delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la
determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle
aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere
di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la
determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai
prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di
validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
La regione
stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in
misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di
costruzione come definito ai sensi del precedente art. 6.
Per un periodo di
10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario può
chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in
misura pari al valore definitivo in occasione di trasferimenti di proprietà
avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
I prezzi di
cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del
primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non
inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
Ogni pattuizione
stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è
nulla per la parte eccedente.
Art. 9.
(Cessione gratuita).
Il contributo di
cui al precedente art. 3 non è dovuto:
a) per le opere
da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo
principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, numero 153;
b) per gli
interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che
non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della
destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o
atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione
degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di
urbanizzazione;
c) per gli
interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione
ordinaria la concessione non è richiesta;
d) per gli
interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;
e) per le
modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche
delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano
indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari
per le esigenze delle abitazioni;
f) per gli
impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate
dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione,
eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
g) per le opere
da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità.
Per le opere
realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 il contributo per la
concessione da determinarsi dal comune ai sensi del precedente art. 5 è
commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Restano ferme le
norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Concessione relativa ad opere o impianti non
destinati alla residenza).
La concessione
relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o
artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei
luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è
stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la
regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente art.
5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
La concessione
relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali
e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza
delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente art. 5, nonché
una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da
stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del
consiglio comunale.
Qualora la
destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle
nelle zone agricole previste dal precedente art. 9, venga comunque modificata
nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la
concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta
variazione.
Art. 12.
(Destinazione dei proventi delle concessioni).
I proventi delle
concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in un
conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché
all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi
pluriennali di cui al successivo art. 13.
Art. 13.
(Programmi pluriennali di attuazione).
L'attuazione
degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali
di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani
particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali
debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti
e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Nella
formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree
destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività
edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n.
167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art. 2 della
presente legge.
La regione
stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei
programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in
relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche
geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di
particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali
programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi
nei confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni
obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della
presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e,
al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente art.
9, sempre ché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici generali.
Fino
all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel
precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree
dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei
concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi
indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di
concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree
sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come
modificata dalla presente legge.
Le disposizioni
del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello
Stato.
La legge
regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.
Nei comuni
esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art.
4.
Art. 14.
(Indennità di espropriazione).
Al primo comma
dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'art. 6 del
decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge
27 giugno 1974, n. 247, la cifra "30
per cento",
è sostituita dalla cifra "50 per cento".
All'art. 12 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti commi:
<<L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro
sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma. Per le espropriazioni
in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente
emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a
decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di
cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni. A decorrere
dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi
in misura pari a quella del tasso di sconto>>.
L'art. 15 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:<Qual'ora
l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'art. 12,
il presidente della Giunta regionale richiede la determinazione dell'indennità
alla commissione competente per territorio di cui all'art. 16. La commissione,
entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della Giunta regionale,
determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle
colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione
all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante.
L'espropriante
comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si
riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali
civili; deposita la relazione della commissione nelle segreterie del comune e
rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma
dell'art. 10>.
I primi quattro
commi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai
seguenti: <Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia,
una commissione composta dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un
suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale
o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato,
dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da
un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia
urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste
scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali
agricole maggiormente rappresentative.
La regione, ove
particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di
sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della
commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori
componenti.
La commissione di
cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di
finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed
all'assegnazione ad essa del personale necessario.
La commissione
determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni
agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto
centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare,
dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi
di coltura effettivamente praticati. L'indennità di espropriazione, per le aree
esterne ai centri edificati di cui all'art. 18, è commisurata al valore
agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in
atto nell'area da espropriare.
Nelle aree
comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo
medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui
ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 percento di
quella coltivata della regione agraria stessa.
Tale valore è
moltiplicato per un coefficiente:
da 2 a 5 se
l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
da 4 a 10 se
l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila
abitanti.
Per la
determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati,
la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo
delegato>>.
Il primo comma
dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:
<<Nel caso
che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore,
nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il
prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità
provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo>>.
Al primo comma
dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole:
<<dell'ufficio tecnico erariale>>, sono sostituite dalle seguenti:
<<della commissione di cui all'art. 16>>.
Al terzo comma
dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: <<L'ufficio
tecnico erariale provvede>>, sono sostituite dalle seguenti: <<La
commissione di cui all'art. 16 provvede>> e le
parole:
<<un ventesimo dell'indennità>>, sono sostituite dalle seguenti:
<<un dodicesimo dell'indennità>>.
All'art. 20 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto in fine il seguente comma:
<<Il
disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile
anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli
interventi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247>>.
Art. 15.
(Sanzioni amministrative).
Il mancato
versamento del contributo nei termini di cui al precedente art. 11 comporta:
a) la
corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei
successivi trenta giorni;
b) la
corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il
versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
c) l'aumento di
un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine
di cui alla precedente lettera b).
La vigilanza
sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'art. 32 della legge 17
agosto 1942, n. 1150.
Le opere eseguite
in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a
cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con
ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con
l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza
a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
L'acquisizione si
effettua con ordinanza motivata del sindaco.
L'ordinanza è
vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune
interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e
per l'immissione in possesso.
Contro
l'ordinanza del sindaco può essere presentato ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio.
Gli atti
giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione
sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della
mancanza della concessione.
Qualora l'opera
eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con
rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata
per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.
In caso di
annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi
delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica
una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione
dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
I contributi, le
sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con
l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che
è emessa dal sindaco del comune interessato.
Le opere
realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a
spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere
rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione
pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla
concessione.
Non si procede
alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma
precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le
superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata
rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima
del rilascio del certificato di abitabilità.
Le opere eseguite
da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli
di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite,
rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti
stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e
spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con
rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione
dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai
sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Qualora le opere
siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto
dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è
comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.
é vietato a
tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro
forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.
Art. 16.
(Tutela giurisdizionale).
I ricorsi
giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o
negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle
sanzioni previste dagli articoli 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei
tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti
dall'art. 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono
disporre altresì le perizie di cui all'art. 27 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642.
Art. 17.
(Sanzioni penali).
Salvo che il
fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni previste dal
precedente art. 15 si applica:
a) l'ammenda fino
a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
b) l'arresto fino
a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori
in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi
nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Art. 18.
(Norme transitorie).
Rimangono salve
le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di
lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché
i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere
gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine
dovrà essere richiesta la concessione.
Fermi restando
gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'art. 6 riguardante il costo di
costruzione:
non è dovuta per
le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;
è ridotta al 30
per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze
di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;
è ridotta al 60
per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro
ventiquattro mesi da tale data.
Le disposizioni
del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate
dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico -
edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati avarianti essenziali
su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.
In ordine alle
istanze di cui al secondo comma la concessione con i benefici ivi previsti non
può essere data dopo un anno dalla presentazione delle istanze stesse, salvo
che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del
silenzio-rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.
I lavori oggetto
delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla
data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di
mancato completamento delle opere entro il termine su indicato, il
concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del
contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.
Per i piani di
lottizzazione convenzionata di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il
rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della
quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.
Art. 19.
Le disposizioni
di cui al precedente art. 14, materia di determinazione dell'indennità di
espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la
liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile
o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Fino
all'insediamento delle commissioni di cui all'art. 14, le competenze attribuite
a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri
previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di
espropriazione e di occupazione.
IMPOSTE E TASSE IN GENERE - EDILIZIA E URBANISTICA
Art. 20.
(Norme tributarie).
Ai provvedimenti,
alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica
il trattamento tributario di cui all'art. 32, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
La trascrizione
prevista dall'art. 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.
Art. 21.
(Disposizioni finali).
Restano in vigore
le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n.
393.
Restano altresì
in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni ed integrazioni, sempre ché non siano incompatibili con quelle
della presente legge ed intendendosi l'espressione <<licenza edilizia>>
sostituita dall'espressione <<concessione>>.
Art. 22.
La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.