RISCOSSIONE
- EDILIZIA - VIOLAZIONI - DEFINIZIONE - MODALITA` E CRITERI DELLE PROCEDURE DI
REGOLARIZZAZIONE
1. Le
disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal
presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro
il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,
indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750
metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresi` applicazione alle opere
abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non
superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in
sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi
come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti
limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della
concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in
essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis,
648 bis e 648 ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino
alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di
assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi
edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra
indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne
riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del
comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle
forme di cui all’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere
carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e
648 ter del codice penale. (1)
2. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere edilizie
che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprieta` finitime, a meno che
questo ultime non siano conformi e compatibili sia con lo strumento urbanistico
approvato che con quello adottato, e che siano state realizzate su parti comuni.
3. Per
gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31
dicembre 1993, la misura dell’oblazione, prevista nella tabella allegata alla
legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1
ottobre 1983, e` moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura
dell’oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, e` elevata di un
importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti.
4. La
domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del
pagamento dell’oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena
di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all’articolo
35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e` sostituita da apposita
dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l’obbligo di allegazione della documentazione
fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata,
della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonche`
del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo
35. Il pagamento dell’oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, dell’eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di
concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente
comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all’articolo 52, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato
dall’articolo 9, comma 8, del decreto legge30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il
decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000
abitanti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a
concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del
periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta
attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia
al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell’anno. Le
citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato
effettuato, nei termini, per errore ad ufficio incompetente alla riscossione
dello stesso. Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non e stata
interamente corrisposta o e` stata determinata in modo non veritiero e
palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione
edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la
determinazione delle modalita` di versamento, riscossione e rimborso
dell’oblazione. (1)
5. L’oblazione
prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento,
entro il 31 marzo 1995, dell’importo fisso indicato nella tabella B allegata
alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da
effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15
settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E` consentito il versamento della
restante parte dell’oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di
scadenza di una delle su indicate rate. Ove l’intera oblazione da
corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella
tabella di cui sopra ovvero l’oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia
riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28
febbraio 1985, n. 47, il versamento dell’intera somma, dovuta a titolo di
oblazione per ciascuna unita` immobiliare, deve essere effettuato in unica
soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purchè` la domanda sia stata presentata
nei termini (2). Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata
alla stessa legge, l’oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con
la medesima modalità` di cui sopra. Le somme gia` versate in adempimento di
norme contenute nei decreti legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n.
551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello
indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell’importo complessivo
della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.
6. I
soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
o i loro aventi causa, se non e` stata interamente corrisposta l’oblazione
dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilita` della
domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra
la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996 (2).
La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito
dell’intero pagamento l’oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio a
patto che` sia stato richiesto nei termini di cui all’articolo 35 della legge
28 febbraio 1985, n. 47.
7. All’articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma e` inserito il
seguente:
“Per le opere eseguite su
immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto legge27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d’abuso che non comportano aumento
di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi
giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso
favorevole”.
8. Nel
caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi
delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto
legge27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in
sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle
Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la
violazione del vincolo stesso.
9. Alle
domande di concessione in sanatoria deve essere altresi` allegata una ricevuta
comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio e` ubicata la
costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se
dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente
legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, primo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche` per le modifiche di
destinazione d’uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell’anticipo
degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per
l’oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o
intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le
disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo
scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse
pubblico. Le modalita` di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui
l’abuso e` stato realizzato. Qualora l’importo finale degli oneri concessori
applicati nel comune di ubicazione dell’immobile risulti inferiore alla somma
indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve
essere pari a detto minore importo.
10.
Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987
e non definite per il mancato pagamento dell’oblazione, secondo quanto
previsto dall’articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una
ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle
somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati
determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione
regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi
dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma,
all’intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data
del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma
9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente
comma comporta l’applicazione dell’interesse del 10 per cento annuo sulle
somme dovute.
11.
I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di
concessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal
presente articolo, che l’istanza sia considerata domanda di concessione in
sanatoria. Entro il 31 dicembre 1996 (2), i comuni determinano in via definitiva
i contributi di concessione e l’importo, da richiedere a titolo di conguaglio
dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L’interessato provvede agli adempimenti
conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento
degli oneri dovuti, il proprietario puo` accedere al credito fondiario, compresa
l’anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in
garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.
12.
Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di
cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le
sanzioni di cui all’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone
la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e
gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio
insistono. La sentenza di cui al presente comma e` titolo per l’immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
13.
Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo
disagio abitativo, la misura dell’oblazione e` ridotta percentualmente in
relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all’ubicazione delle stesse
opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per
il pagamento dell’oblazione si applicano le modalita` di cui al comma 5 del
presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28
gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla
tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d’uso ed alla loro
localizzazione in riferimento all’ampiezza ed all’andamento demografico dei
comuni, nonche` alle loro caratteristiche geografiche, non puo` risultare
inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare
in tal senso e` esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso
inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima
data. (1)
14.
Per l’applicazione della riduzione dell’oblazione e` in ogni caso
richiesto che l’opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale del
possessore dell’immobile o di altro componente del nucleo familiare in
relazione di parentela entro il terzo grado o di affinita` entro il secondo
grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; e` necessario inoltre che le
opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma
1 del presente articolo. La riduzione dell’oblazione non si applica nel caso
di presentazione di piu` di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso
soggetto.
15.
Il reddito di riferimento di cui al comma 13 e` quello dichiarato ai fini
IRPEF per l’anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di
piu` aventi titolo, e` quello derivante dalla somma della quota proporzionale
dei redditi dichiarati per l’anno precedente dai nuclei familiari dei
possessori dell’immobile. A tali fini si considera la natura del reddito
prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l’immobile sanato,
ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a
terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e` dovuta la differenza tra l’oblazione corrisposta in misura
ridotta e l’oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli
interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente
deve essere allegata a pena di nullita` all’atto di trasferimento
dell’immobile.
16.
All’oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad
applicarsi le riduzioni di cui all’articolo 34, terzo, quarto e settimo comma
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di
cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo
comma dello stesso articolo 34. Ai fini dell’applicazione del presente comma
la domanda di cui al comma 4 e` integrata dal certificato di cui all’articolo
35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La
riduzione di un terzo dell’oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma
dell’articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985 e` aumentata al 50 per
cento.
17.
Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l’adeguamento
antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme
di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione,
delle ordinanze, nonche` dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga
ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle
zone sottoposte a vincolo sismico di cui all’ottavo comma dell’articolo 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo` essere predisposto secondo le
prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di
cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche,
allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione
di cui alla lettera b) del terzo comma dell’articolo 35 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
18.
Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo
le disposizioni riferite ai termini di versamento dell’oblazione, degli oneri
di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come
modificative di quelle sopra indicati. (1)
19.
Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il
proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto
di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale
dell’area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in
attuazione dell’articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare
dietro esibizione di certificazione comunale attestante l’avvenuta
presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i
diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state
destinate ad attivita` di pubblica utilita` entro la data dell’1 dicembre
1994.
20.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i
vincoli di inedificabilita` richiamati dall’articolo 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare
previsto dall’articolo 1 quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando
il rispetto dell’articolo 12 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.
21.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se
incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle
relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura
dell’oblazione ed ai termini per il versamento di questa.
-----------------
(1)
N. Redaz. - Comma cosi` modificato dall’articolo 1 del D.L. 24.09.96,
n. 495.
(2)
N. Redaz. - Periodo cosi` modificato dall’articolo 1 del D.L. 24.09.96,
n. 495.
1. Le
disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall’1 gennaio
1995.
(articolo 39, comma 5)
Tipologia di abuso
Importo dovuto
Lire
Opere edilizie fino a 100 metri cubi
........ 800.000
Opere edilizie fino a 200 metri cubi
........ 2.000.000
Opere edilizie fino a 400 metri cubi
........ 4.000.000
Opere edilizie fino a 750 metri cubi
........ 7.000.000
Opere edilizie oltre
750 metri cubi ........
10.000 a mq (1)
oltre all’importo previsto
fino a 750 m3
(1)
N. Redaz. - Importo cosi` sostituito dall’art. 1 del D.L. 24.09.96, n.
495.
(articolo 39, comma 9)
Nuove costruzioni
Ristrutturazioni
ampliamenti modifiche
Numero abitanti
Lire/mq destinazione
d’uso
Lire/mq
Fino a 3.000 .............
30.000
15.000
Da 3.001 a 20.000 ........
60.000
30.000
Da 20.001 a 100.000 ......
90.000
45.000
Da 100.001 a 300.000 .....
120.000
60.000
Oltre i 300.000 ..........
150.000
75.000
RISCOSSIONE - EDILIZIA - VIOLAZIONI -
OBLAZIONE ED ONERI CONCESSORI IN CASO DI ABUSIVISMO DOVUTO A CONDIZIONI DI
ESTREMO DISAGIO ABITATIVO
(articolo 39, comma 13)
MODALITA` DI DETERMINAZIONE
DELL’OBLAZIONE
DOVUTA NEI CASI DI ABUSIVISMO
DETERMINATO DA SITUAZIONI DI
ESTREMO DISAGIO ABITATIVO (1)
a) Riduzione
dell’oblazione in relazione ai limiti di reddito. (2)
Per
nucleo familiare
(redditi diversi
da quelli
da lavoro
dipendente):
Percentuale di riduzione
Limiti di reddito fino a:
1) lire
15.000.000 ............................
50%
2) lire
25.000.000 ............................
30%
3) lire
30.000.000 ............................
25%
b)
Riduzione dell’oblazione in relazione ai limiti di reddito. (2)
Per nucleo familiare (redditi da
lavoro dipendente):
Percentuale di riduzione
Limiti di reddito fino a:
a) lire
24.000.000 .............................. 50%
b) lire
40.000.000 .............................. 30%
c) lire
48.000.000 .............................. 25%
c)
Correlazione percentuale dell’oblazione
in relazione
all’ubicazione dell’immobile
[da applicare agli importi calcolati
sulla base di quanto previsto sub
a) e b)]: (2)
Zone
Valori di calcolo
1.1) zona agricola
.............................. 0,85
1.2) zona edificata periferica
.................. 1
1.3) zona edificata compresa fra
quella periferica ed il centro
storico .......... 1,20
1.4) zona di particolare pregio sorta
nella zona edificata o nella zona
agricola ...... 1,20
1.5) centro storico
............................. 1,30
Zone
Valori di calcolo
2.1) zona agricola
.............................. 0,85
2.2) centro edificato
........................... 1
2.3) centro storico
............................. 1,10
Valore di calcolo 1 per tutte le zone
del territorio comunale.
(1)
N. Redaz. - Titolo cosi` modificato dall’art. 1 del D.L. 24.09.96, n.
495.
(2)
N. Redaz. - Lettera cosi` modificata dall’art. 1 del D.L. 24.09.96, n.
495.