Legge 09/01/1991 n. 10
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 13, del
16 gennaio)
Norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della
Repubblica: Promulga la seguente legge:
Titolo I
NORME IN MATERIA DI
USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI
RINNOVABILI DI ENERGIA
Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione.
1. Al fine di
migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di
energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo
dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del
presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica
energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il
contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di
manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei
consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida
sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità
energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata,
di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso
razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche
definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio
energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al
miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia,
allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle
materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della
presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il
sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto
ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti
vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti
rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di
energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di
scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali,
nonchè le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in
prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli
impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina
ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, al
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito
con modificazioni, dalla legge
9 novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione
delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e
di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate
indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere
pubbliche.
Art. 2.
Coordinamento degli interventi.
1. Per la coordinata
attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi
di cui all'art. 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro
dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il
Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale,
direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di
incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei
settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia e del contenimento dei consumi energetici.
Art. 3.
Accordo di programma.
1. Per lo sviluppo di
attività aventi le finalità di cui all'art. 1, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di
programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di
attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo
per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti
previsti dalla presente legge.
Art. 4.
Norme attuative e sulle tipologie
tecnico-costruttive.
1. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme
che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge
5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali
tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata
nonchè per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione
degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui
all'art. 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima
procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1, emana con decreto
la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizza
zioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la
realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolza no, sono emanate norme per definire i
criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di
interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento
degli obiettivi di cui all'art. 1.
4. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti
energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè le
associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali
operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate le norme per il
contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti
aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione
nonchè periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima
dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti
termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto,
di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne
l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di
cui all'art. 1.
5. Per le finalità di
cui all'art. 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per
il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture
relative ai trasporti nonchè ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico
e privato.
6 Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri
interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi
limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee
a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale
dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di
aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura
di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti
territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di
assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella normativa che
disciplina le gare d'appalto e nei capitoli relativi.
Art. 5.
Piani regionali.
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i
bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di
utenza, alle disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio
energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici,
costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di
uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. D'intesa con gli
enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in
coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo
all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al
comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio
energetico regionale o provinciale;
b) l'individuazione
dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e
la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d) l'individuazione
delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di
produzione di energia;
e) la destinazione
delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità
percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio
energetico;
f) la formulazione di
obiettivi secondo priorità di intervento;
g) le procedure per
l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia
fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori
industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonchè per gli
impianti idroelettrici.
4. In caso di
inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a
quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si
sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che
provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali
interessati.
5. I piani regolatori
generali di cui alla legge
17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a
cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale
relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 6.
Teleriscaldamento.
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee
alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonchè i limiti
ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome,
gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di
assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di
teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.
Art. 7.
Norme per le imprese elettriche minori.
1. Il limite stabilito
dall'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art.
18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e
distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita
entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese
produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di
energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante le
fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma 3, resta disciplinata
dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il
settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno
precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1,
l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da
corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese
produttrici e distributrici.
4. Il CIP può
modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno
precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora
intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che
modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle
medesime imprese produttrici e distributrici.
Art. 8.
Contributi in conto capitale a sostegno delle
fonti rinnovabili di energia nell'edilizia.
1. Al fine di
incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico
di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti
di energia di cui all'art. 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli
ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico,
sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonchè nella produzione di
energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso
civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed
agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura
minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di
investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli
edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per
cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
b) installazione di
nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime
presentino un rendimento,misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per
cento, sia negli
edifici di nuova
costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di
pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno
del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato
l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
d) installazione di
apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
e) installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali
interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;
f) installazione di
sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi
di calore nonchè di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità
immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli
impianti di climatizzazione nonchè trasformazione di impianti centralizzati o
autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1;
g) trasformazione di
impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il
riscal-damento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema
automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più
unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità
immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 ove siano presenti
reti di teleriscaldamento;
h) installazione di
sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di
effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi
tra quelli di cui al comma 1 si applica l'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n.
392.
Art. 9.
Competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
1. La concessione e la
erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, emana, con pro prio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le direttive per uniforma re i criteri di
valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di
erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizza zione
delle singole iniziative, dei consumi dienergia preesistenti, dei benefici
energetici attesi, della quanti tà di energia primaria risparmiata per unità
di capitale investito, nonchè: per gli interventi di cui all'art. 8, della
tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità
per gli interventi integrati; per gli interventi di cui all'art. 10,
dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli
interventi di cui all'art. 13, della tipologia delle unità produttive e delle
potenziali risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo
di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita
richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute
e favorevolmente istruite.
4 Tenuto conto delle
richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede
entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli
interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati
alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi
entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i
quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito
la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni
successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di
ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno
di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 è fissato al
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova
ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi
residui trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le medesime finalità sulla base della normativa previgente la presente
legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo
comma 5.
7. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi
dell'art. 16, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del
risparmio energetico, attraverso ido nei strumenti di verifica con metodo a
campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle
verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno
informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale o par ziale dei
contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un
interesse pari al tas so ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo
di pagamento, con le modalità di cui all'art. 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimo niali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di
Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tas se sugli affari, approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmen te
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le
modalità di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente
legge, decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere è
preordinato, l'autorità competente può provvedere anche in assenza dello
stesso.
Art. 10.
Contributi per il contenimento dei consumi
energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.
1. Al fine di
conseguire gli obiettivi di cui all'art.1 nei settori industriale, artigianale e
terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi
in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per
realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonchè mezzi per
il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere
ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci
megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali
e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di
macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri
combustibili.
Art. 11.
Norme per il risparmio di energia e
l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate.
1. Alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro
consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società,
nonchè alle imprese di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a
consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in
conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti
esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di
trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonchè
per iniziative aventi le finalità di cui all'art. 1 e le caratteristiche di cui
ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli
12 e 14.
2. Il contributo di
cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree
urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa
ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi
di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti
esecutivi purchè lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti
caratteristiche minime:
a) potenza superiore a
dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
b) potenza elettrica
installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza
termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui
al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la
realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci
megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al
ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e
apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il
limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti,
quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di
polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di
cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa
totale ammessa al contributo preventiva e documentata elevabile al 40 per cento
nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'art. 6.
5. La domanda di
contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo
documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere
nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali
esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto
anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la
rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione
degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'art. 6, da parte
di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra
enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il
calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonchè
il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi
in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a
fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai
contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui
al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 12.
Progetti dimostrativi.
1. Alle aziende
pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici
possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la
realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o
gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o
combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo
specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di
liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonchè iniziative
utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la
maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi
sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare
finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la
potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di
cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile
preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su delibera del CIPE.
Art. 13.
Incentivi alla produzione di energia da fonti
rinnovabili di energia nel settore agricolo.
1. Al fine di
raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 nel settore agricolo, possono essere
concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese
agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che
prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di
altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di
impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt
elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e
meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento
della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di
categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi
all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di
uso razionale dell'energia nel settore agricolo.
Art. 14.
Derivazioni di acqua - Contributi per
riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti.
1. Ai soggetti che
producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto
o in parte all'ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art.
4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa,
nonchè alle predette imprese produttrici e distributrici, possono essere
concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di
impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio
sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) di costruzione di
nuovi impianti nonchè di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino
concessioni di derivazioni di acqua.
2. L'art. 5 della
legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l'energia elettrica
acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma
3.
3. La domanda di
ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi
tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di
esercizio, nonchè da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le
valutazioni ambientali, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di
Bolzano a seconda della competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui
al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa istruttoria tecnico
econo mica espletata dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del
Ministro dell'industria, del commer cio e dell'artigianato, nella misura massima
del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.
Art. 15.
Locazione finanziaria.
1. I contributi di cui
agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto
di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell'albo istituito
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'art. 9, comma 13, della
legge 1° marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le
modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonchè
le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati,
saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al comma
1.
Art. 16.
Attuazione della legge - Competenza delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le regioni emanano,
ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione
della presente legge.
2. Resta ferma la
potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme
legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le
prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute
nella presente legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente
nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in
base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali,
assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi
servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla
presente legge.
Art. 17.
Cumulo di contributi e casi di revoca.
1. I contributi di cui
agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni
eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al
75 per cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del
tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite
convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari al fine di
facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate
ai sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle
proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, l'ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di
priorità, circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di
risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di
esito negativo delle verifiche l'ENEA dà immediata comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca
parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati,
maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'art. 2 del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi
di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 18.
Modalità di concessione ed erogazione dei
contributi.
1. Per i contributi di
cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le
prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei
progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di
corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonchè i criteri di
valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2 Ai fini
dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono
essere documentate nelle forme previste dall'art 18, quinto comma, della legge
26 aprile 1983, n 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di
tali facoltà, si provvede in conformità a quanto disposto dall'art. 18, sesto
comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i
contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni
in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative
emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti
fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro
sessanta
giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 19.
Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia.
1 Entro il 30 aprile
di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e
dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia
rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il
settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti
gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della
comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla
presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono
tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per
la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli
interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in
funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali,
predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a
definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle
risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e
ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle
proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le
regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee
campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento
dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente
programmi di diagnosi energetica.
Art. 20.
Relazione annuale al Parlamento.
1. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni
anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge,
tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti
di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli obiettivi e
ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito
capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i
programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione dell'art. 3.
Art. 21.
Disposizioni transitorie.
1. Alla possibilità
di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le
istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive
modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti
fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora
state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di
finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di
competenza dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge
29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
445.
Art. 22.
Riorganizzazione della Direzione generale delle
fonti di energia e delle industrie di base.
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni
dalla richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per
la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento
della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo
quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui
all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le
successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal
fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le
qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con specifica
professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di
non più di novanta unità, secondo la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di
dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) n. 10 posti di
primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c) n. 10 posti di VIII
livello;
d) n. 20 posti di VII
livello;
e) n. 20 posti di VI
livello;
f) n. 10 posti di V
livello;
g) n. 10 posti di IV
livello;
h) n. 10 posti di III
livello;
i) n. 10 posti di II
livello.
2. Con il decreto di
cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale delle
fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita
segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con
incarico quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti
universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione
delle imprese private- specificamente operanti nel settore energetico, di enti
pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamen to
economico degli esperti di cui al presente comma è determinato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il
Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o
l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione
prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al
personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti
all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a
decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n.
325 e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e
successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni
dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali
assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33
per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per
l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.
4. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno
1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni pr l'anno
1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le
proiezioni dell'accantonamento <<Riordinamento del Ministero ed
incentivazioni al personale>> e, quanto a lire 200 milioni per l'anno
1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992,
l'accantonamento <<Automazione del Ministero dell'industria>>.
Art. 23.
Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di
fondi residui.
1. Gli articoli 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29
maggio 1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate
ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
445, nonchè quelle di cui all'art. 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n.
67 e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente
legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di
Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria
competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui
agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione
delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di
Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui all'art.
9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si provvede,
tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'art. 38, con le modalità
di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 38.
Art. 24.
Disposizioni concernenti la metanizzazione.
1. Il contributo
previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la
realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è
sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei
regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n.
4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello
Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il
50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni
di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive
modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro
nonchè con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei
finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per
l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui
al comma 1.
3. All'avvio del
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo triennio,
approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo
stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'art. 19 della legge 26 aprile
1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'art. 15, comma 36,
della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.
4. Il programma di cui
al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a
carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica
dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il
programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad
individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.
6. Previa
deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna
di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonchè del sistema di
approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una
prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione
di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate
mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere
necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.
Titolo II
NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA
NEGLI EDIFICI
Art. 25.
Ambito di applicazione.
1. Sono regolati dalle
norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'art.
31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di
recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo
è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata
dall'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457.
Art. 26.
Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti.
1. Ai nuovi impianti,
lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di
energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artistico - storica e ambientale. Gli interventi
di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48
della legge
5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di
impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione
dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi
in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli
edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1,
ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese a
maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non
di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo
tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi
di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al
comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4, sono regolate, con
riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio,
le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad
essi associati, nonchè dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni
relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al
consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di
riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione
edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola
unità immobiliare.
7. Negli edifici di
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il
fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di
nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera
ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
Art. 27.
Limiti ai consumi di energia.
1. I consumi di
energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo
quanto previsto dai decreti di cui all'art. 4, in particolare in relazione alla
destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla
zona climatica di appartenenza.
Art. 28.
Relazione tecnica sul rispetto delle
prescrizioni.
1. Il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia,
insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli
articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione
tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la
denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al
comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione
amministrativa di cui all'art. 34, ordina la sospensione dei lavori sino al
compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione
di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con
proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della
documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli
e delle verifiche di cui all'art. 33.
5. La seconda copia
della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso
l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore
dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della
conservazione di tale documentazione in cantiere.
Art. 29.
Certificazione delle opere e collaudo.
1. Per la
certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si
applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.
Art. 30.
Certificazione energetica degli edifici.
1. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori
pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli
edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla
certificazione.
2. Nei casi di
compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione
energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o
il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la
certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobilare.
Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa
richiesta.
4. L'attestato
relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque
anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 31.
Esercizio e manutenzione degli impianti.
1. Durante l'esercizio
degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di
energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in
materia.
2. Il proprietario, o
per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli
impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più
di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale
l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti.
4. I contratti
relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla
presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai
contratti che contengono clausole difformi si applica l'art. 1339 del codice
civile.
Art. 32.
Certificazioni e informazioni ai consumatori.
1. Ai fini della
commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei
componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le
modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che
producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a
riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 33.
Controlli e verifiche.
1. Il comune procede
al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al
progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di
fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può
essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del
committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
3. In caso di
accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione
dei lavori.
4. In caso di
accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del
proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti
dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per l'irrogazione delle sanzioni
di cui all'art. 34.
Art. 34.
Sanzioni.
1. L'inosservanza
dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 28 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque
milioni.
2. Il proprietario
dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione
depositata ai sensi dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli
articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il
direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'art. 29, ovvero
che rilasciano una certificazione non veritiera nonchè il progettista che
rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'art. 28 non veritiera, sono puniti
in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non
superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
4. Il collaudatore che
non ottempera a quanto stabilito dall'art. 29 è punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
5. Il proprietario o
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la
responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2,
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto
nullo ai sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono punite ognuna con
la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza
delle prescrizioni di cui all'art. 32 è punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni,
fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto
della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza
della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'art. 19, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a
lire cento milioni.
Art. 35.
Provvedimenti di sospensione dei lavori.
1. Il sindaco, con il
provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le
modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine
per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al
prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione
forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Art. 36.
Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal
conduttore.
1. Qualora
l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme
della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve
farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza
dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del
proprietario.
Art. 37.
Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei
relativi decreti ministeriali.
1. Le disposizioni del
presente titolo entrano in vigore contottanta giorni dopo la data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo
tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti
ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo
la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo
tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile
1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto
compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi
1, 2 e 4 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 30 e al comma 1 dell'art. 32.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38.
Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
1. Per le finalità
della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991,
992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle
suddette somme è destinato alle finalità di cui all'art. 3 della presente
legge.
2. Per le finalità di
cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267, 5 miliardi
per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il
1993, secondo la seguente ripartizione:
a) per l'art. 11, lire
220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per
il 1993;
b) per l'art. 12, lire
33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il
1993;
c) per l'art. 14, lire
14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi peril 1992 e lire 40,4 miliardi
per il 1993.
3 All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispon
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni
dell'accantonamento <Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia
di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonchè
dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988>>.
4. Per le finalità di
cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per
il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il
1993.
5 All'onere derivante
dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell' accantonamento
<Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonchè dell'art. 17, comma
16, della legge n. 67 del 1988>>.
6. All'eventuale
modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2,
si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli
indirizzi governativi in materia di politica energetica.
7 Alle ripartizioni
degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a) tra gli
interventi previ sti dall'art. 11 della presente legge si provvede con decreti
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 39.
Entrata in vigore.
1 La presente legge
entra in vigore, salvo quanto previsto dall'art. 37, il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Tabella A
(Art. 8)
REGOLE TECNICHE PER
GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI
Strutture da
coibentare L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica
della superficie trattata almeno pari a R = a*SPT[t](m2 Ch/kcal), dove SPT[t] e'
il salto termico di progetto definito dall'art.21del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e <<a>> e' il
coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.
Sottotetti a = 0,1
Terrazzi e porticati a
= 0,04
Pareti d'ambito
isolate dall'esterno a = 0,04
Pareti d'ambito
isolate nell'intercapedine Senza limitazione.
Pareti d'ambito
isolate dall'interno a = 0,04
Doppi vetri Ammessi
all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, del territorio nazionale
come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 10 marzo 1977 e purchè sia assicurata una tenuta all'aria dei
serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora
per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie
apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.