Via A.De Gasperi,5 -92100 Agrigento - Tel. 0922.26054 Fax 0922.23178
E-mail: info@collegiogeometri.ag.it
LEGGE
REGIONALE 10 agosto 1985, n. 37
G.U.R.S.
17 agosto 1985, n. 35
Nuove
norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino
urbanistico e sanatoria delle opere abusive.
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 25/97)
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
|
Capo
I
Controllo
dell'attività urbanistico-edilizia.
Art.
1
Applicazione
della legge 28 febbraio 1985, n. 47
La
legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante “Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive” e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli
3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione Siciliana con le
sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.
Nei
casi in cui la predetta legge fa riferimento al Presidente della Giunta
regionale, a tale organo deve intendersi sostituito l'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente e al Provveditore alle opere pubbliche deve intendersi
sostituito l'Assessore regionale per i lavori pubblici
Art.
2
Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia
(14)
L'art.
4 è modificato come segue:
“Il
sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio
comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento,
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nella concessione o nell'autorizzazione.
Il
sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti
o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o
appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè
delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497
e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione
ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini
della demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma
rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata
l'inosservanza di norme, prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di
attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di
qualsiasi altra prescrizione gravante sul costruttore, il sindaco ordina
l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, entro i successivi
60 giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle
costruzioni o per la rimessa in pristino.
L'ordinanza
viene notificata al proprietario e al titolare della concessione, se diverso dal
proprietario, nonchè all'assuntore e al direttore dei lavori che risultino
dalla domanda di concessione e dai documenti in possesso del comune.
Detta
ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, è comunicata all'Intendenza
di finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la
erogazione dei contributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per la
cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che
siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della
concessione; nonchè, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rispettivamente alla
soprintendenza e all'ufficio del Genio civile competenti.
Copia
dell'ordinanza deve inoltre essere trasmessa all'autorità giudiziaria
competente.
Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto
il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed al
sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone
gli atti conseguenti.
Controlli
ispettivi possono essere disposti anche dall'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente cui spetta la vigilanza sull'attività urbanistica
dei comuni ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150”.
Art.
3
Interventi
sostitutivi
L'ottavo
comma dell'art. 7 è così sostituito:
“I
provvedimenti di cui all'art. 4 e quelli di cui ai commi precedenti sono atti
dovuti per il sindaco.
Nel
caso di inerzia comunale, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
provvede a diffidare il sindaco e contestualmente a dare comunicazione alla
competente autorità giudiziaria.
Nella
ipotesi di grave danno urbanistico interviene in via sostitutiva”.
Art.
4
Determinazione
delle variazioni essenziali
al
progetto approvato
L'art.
8 è così sostituito:
“Costituiscono
variazioni essenziali rispetto al progetto approvato le opere aggiuntive
abusivamente eseguite quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a)
un mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968;
b)
un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento;
c)
un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile
superiore al 10 per cento;
d)
la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura
superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti;
e)
il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su
immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'art. 20 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
f)
la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la
stessa non attenga a fatti procedurali.
Le
variazioni di cui ai punti b e c non possono comunque comportare aumenti nel
numero dei piani e delle unità abitative.
Per
gli edifici la cui superificie utile calpestabile è superiore a metri quadrati
mille, la percentuale indicata nella lett. c del primo comma è dimezzata per la
superficie eccedente il predetto limite.
Le
variazioni di cui alle lettere b, c, d del primo comma del presente articolo si
applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi tecnici che non
sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Inoltre le modifiche dei
caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi
non concorrono alla definizione di modifiche essenziali.
Qualora
le modifiche indicate al primo comma vengono introdotte su immobili sottoposti
ai vincoli delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 nonchè
su immobili ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o
regionali, esse sono considerate agli effetti della presente legge come totale
difformità. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati
variazioni essenziali”.
Art.
5
Opere
da eseguire previa autorizzazione
(modificato
dall'art. 5 della L.R. 26/86)
L'autorizzazione
del sindaco sostituisce la concessione per gli interventi di manutenzione
straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dall'art. 20 della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per le opere costituenti pertinenze o
impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, per l'impianto di
prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, per le
occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a
cielo libero, per le demolizioni, per l'escavazione di pozzi e per le strutture
ad essi connesse, per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei
fondi rustici di cui all'art. 6, per la costruzione di strade interpoderali o
vicinali, nonchè per i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione
di cave o torbiere.
Le
autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguire in edifici gravati dai
vincoli delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e
successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal sindaco sentiti i
pareri dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficiale sanitario, fermi restando
eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.
L'istanza
per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora
il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla presentazione
della stessa. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando
comunicazione al sindaco del loro inizio.
L'autorizzazione
non comporta gli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art.
6
Opere
non soggette a concessione,
autorizzazione
o comunicazione
Non
sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al sindaco le
seguenti opere:
-
manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lett. a dell'art. 20 della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
-
recinzione di fondi rustici;
-
strade poderali;
-
opere di giardinaggio;
-
risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrano strutture
murarie;
-
costruzione di serre;
-
cisterne ed opere connesse interrate;
-
opere di smaltimento delle acque piovane;
-
opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone
agricole.
Le
disposizioni del presente articolo nonchè dell'articolo precedente prevalgono
su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi
vigenti.
Art.
7
Opere
eseguite in parziale difformità dalla concessione
All'art.
12 sono aggiunti i seguenti commi:
“Sono
da considerare opere eseguite in parziale difformità dalla concessione quelle
le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b, c e d
dell'art. 4 della presente legge.
Non
sono da considerare difformità parziali le variazioni ai parametri edilizi che
non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3 per
cento”.
Art.
8
Rilevazioni
aerofotogrammetriche
Al
fine di esercitare il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia che si
svolge nell'Isola, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede
a rilevamenti aerofotogrammetrici, o eseguiti con altre tecnologie di riprese in
quota su tutto il territorio regionale, con periodicità almeno quadriennale.
L'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente determina altresì con proprio
provvedimento le parti del territorio regionale da assoggettare a particolari
controlli e comunque a rilevamenti aerofotogrammetrici almeno biennali.
I
particolari controlli di cui al comma precedente debbono in ogni caso riguardare
le zone costiere e le aree contermini ai centri urbani di maggiore rilevanza.
L'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente fornirà ad ogni comune le riprese
fotogrammetriche relative al proprio territorio affinchè il comune possa
provvedere al controllo urbanistico ed edilizio.
Nella
prima applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente provvede ai rilevamenti di cui al primo comma entro il 31 marzo
1986.
CAPO
II
Snellimento
di procedure urbanistico-edilizie
Art.
9
Opere
interne
L'art.
26 è così sostituito:
“Non
sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni le opere interne alle
costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei
fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, nè aumento delle superfici utili
e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso
delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio
alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle
zone indicate alla lett. a dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16
aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini
dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle
superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di
esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume nè
modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi
con strutture precarie.
Nei
casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a
firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere
da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme
igienico-sanitarie vigenti.
Le
sanzioni di cui all'art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di
mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili
vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497
e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli
spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato
e modificato con l'art. 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21,
costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 817, 818 e 819 del codice civile”.
Art.
10
Variazioni
della destinazione d'uso degli immobili
In
sede di formazione degli strumenti urbanistici generali devono essere previsti i
casi in cui è consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili,
con esclusione del mutamento di destinazione degli immobili dall'uso industriale
ed artigianale in quello residenziale nelle zone territoriali omogenee D) di cui
al decreto ministeriale 2 aprile 1968.
La
variazione della destinazione d'uso degli immobili deve essere compatibile con i
caratteri della zona territoriale omogenea in cui ricade l'immobile medesimo.
La
variazione della destinazione d'uso, ove consentita, è autorizzata dal sindaco
previo parere dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficiale sanitario e previo
conguaglio del contributo di concessione se dovuto.
In
tutti i casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si
applicano le sanzioni di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed
il conguaglio del contributo di concessione se dovuto.
Art.
11
Varianti
agli strumenti urbanistici
Le
varianti agli strumenti urbanistici generali non sono soggette alla preventiva
autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art.
12
Accessi
al mare
I
comuni costieri sono obbligati, in sede di formazione degli strumenti
urbanistici generali, a prevedere i necessari accessi al mare con eventuali aree
di parcheggio pubblico.
Le
antiche strade vicinali e comunali di accesso alle spiagge abusivamente chiuse
da privati devono essere riaperte al transito pubblico entro 180 giorni dalla
pubblicazione della presente legge. I comuni provvedono agli adempimenti
necessari per il ripristino della percorribilità e per i lavori eventualmente
occorrenti. Per l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma precedente i comuni provvedono con i fondi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1
Art.
13
Opere
di sostegno e di contenimento
in
zone sottoposte a particolari vincoli
Nelle
zone soggette a tutela ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno
1939, n. 1497, la costruzione di muri di sostegno delle terre, di sottoscarpa,
di controriva, di parapetti stradali, di muri di recinzione deve essere
realizzata in muratura di pietrame a secco o con malta cementizia. Le
costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo semplice o armato sono
consentite solo se realizzate con parametro esterno in pietrame.
Capo
III
Recupero
urbanistico
Art.
14
Piani
particolareggiati di recupero
(integrato
dall'art. 9, comma 7, della L.R. 17/94)
Gli
edifici residenziali, produttivi e di servizio, sorti nei territori comunali
della Regione in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o in assenza o
in difformità di licenza o di concessione edilizia che costituiscono
agglomerati, ancorchè negli stessi risultino incluse costruzioni regolarmente
autorizzate, devono essere individuati con riferimento alla data del 1° ottobre
1983, con deliberazione del consiglio comunale entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
Ai
fini dell'individuazione degli agglomerati di cui al primo comma del presente
articolo sono fatte salve le perimetrazioni degli agglomerati effettuate in base
alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e successive modificazioni.
Il
recupero urbanistico degli agglomerati di cui ai precedenti commi si realizza
mediante piani particolareggiati.
Tali
piani costituiscono varianti allo strumento urbanistico generale.
Ove
il piano particolareggiato di recupero interessi aree o immobili vincolati ai
sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive
modificazioni, deve essere acquisito il parere delle sovrintendenze competenti,
che deve essere reso nel termine di giorni 90 dal ricevimento della richiesta;
trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.
La
redazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico è obbligatoria
nel caso in cui gli agglomerati individuati abbiano una consistenza volumetrica
non inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, prevalentemente abusiva, a
prescindere dal numero dei fabbricati e dalla distanza esistente fra gli stessi
e, nei casi con volumetrie inferiori, a condizione che gli agglomerati siano
caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di
opere di urbanizzazione primaria e da degrado ambientale.
La
redazione dei piani particolareggiati non sospende la procedura per il rilascio
della concessione in sanatoria.
Art.
15
Prescrizioni
dei piani particolareggiati di recupero
Nei
piani particolareggiati di recupero devono essere previsti:
a)
un'adeguata urbanizzazione primaria;
b)
un'adeguata urbanizzazione secondaria, tenuto anche conto dei servizi fruibili
nel restante territorio comunale;
c)
la salvaguardia degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale ed idrogeologico;
d)
gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;
e)
la valutazione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano
Art.
16
Approvazione
dei piani particolareggiati
di
recupero urbanistico
(modificato
dall'art. 9 della L.R. 17/94)
I
piani particolareggiati di recupero urbanistico sono adottati dai consigli
comunali ed approvati dagli stessi in variante alla previsione degli strumenti
urbanistici vigenti nell'osservanza delle norme regionali concernenti la
formazione e la pubblicazione dei piani particolareggiati.
Nell'ambito
dei piani particolareggiati di recupero possono essere individuati eventuali
comparti in tutto o in parte edificati che presentano situazioni di grave
carenza igienico-sanitaria ed ai quali si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, al fine di
consentire il risanamento del comparto.
I
piani particolareggiati di recupero, dopo la loro approvazione, sono trasmessi
per conoscenza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Art.
1
Obbligo
della revisione degli strumenti urbanistici generali
(abrogato
dall'art. 9, comma 8, della L.R. 17/94)
Art.
18
Piani
particolareggiati
in
assenza di strumenti urbanistici generali
Qualora
il comune che deve procedere al riordino urbanistico a mezzo di piani
particolareggiati di recupero non sia dotato di strumento urbanistico generale,
il piano particolareggiato stesso è adottato dal consiglio comunale
contestualmente all'adozione dello strumento urbanistico generale, entro i
termini di cui al secondo comma dell'art. 16 della presente legge.
Nel
caso previsto dal comma precedente, l'approvazione dello strumento urbanistico
generale e del piano particolareggiato di recupero resta disciplinata dalla
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Art.
19
Programma
finanziario quinquennale
I
piani particolareggiati di recupero devono essere corredati da un programma
finanziario quinquennale che preveda oltre all'esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria eventuali opere di natura
igienico-sanitaria per il risanamento degli agglomerati edilizi.
I
comuni devono indicare nel programma di cui al precedente comma gli stanziamenti
previsti per gli interventi di risanamento, tenuto conto anche delle entrate
derivanti dai contributi di concessione.
Art.
20
Contributi
per opere di urbanizzazione
Per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamneto dei piani
particolareggiati di recupero, l'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente è autorizzato a concedere contributi ai comuni nella misura massima
del 90 per cento dell'importo dei progetti esecutivi annualmente presentati.
Art.
21
Aree
libere interne
Dalla
data di deliberazione con la quale vengono individuati gli agglomerati edilizi e
fino all'approvazione del piano particolareggiato di recupero urbanistico
nessuna concessione può essere rilasciata sulle aree libere ubicate all'interno
dell'agglomerato.
In
assenza di piano particolareggiato e salvo quanto previsto per le costruzioni ed
alte opere ammesse a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria,
sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte
dei privati e opere di urbanizzazione nonchè interventi necessari per la tutela
dell'igiene e della pubblica incolumità da parte dei comuni.
Art.
22
Facoltà
ed obblighi dei comuni
L'art.
30 è così sostituito:
“I
proprietari di lotti di terreno vincolato a destinazioni pubbliche, a seguito
della formazione dei piani particolareggiati di recupero, che non siano
proprietari di adeguata abitazione nel comune di residenza o di lavoro, possono
chiedere l'assegnazione di lotti disponibili, nell'ambito dei piani di zona, di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o
costituiti in cooperativa, la loro prima abitazione.
La
disposizione di cui al precedente comma non si applica ai soggetti che
rimangono, nel medesimo comune, proprietari di aree edificabili sufficienti alla
costruzione della propria prima abitazione.
Per
i proprietari che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma si procede
al conguaglio fra l'indennità di espropriazione spettante ed il valore del
lotto assegnato.
Nessun
conguaglio è dovuto all'assegnatario allorchè l'indennità di espropriazione
risulti inferiore al valore del lotto assegnato.
Per
i fini previsti dai prececenti commi, i comuni che procedono alla formazione dei
piani particolareggiati di recupero urbanistico sono tenuti alla formazione del
piano di zona, qualora ne risultino sprovvisti, anche se non obbligati da
vigenti disposizioni legislative. In tal caso il piano di zona è adottato
contestualmente ai piani particolareggiati di recupero.
I
piani di zona, di cui al precedente comma, sono redatti anche in deroga al
limite minimo del 40 per cento di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
I
comuni interessati al riordino ubranistico-edilizio, che dispongono già di
piani di zona, possono procedere, ove necessario, al loro ampliamento.
Le
aree da prendere in considerazione per la formazione del piano di zona, qualora
siano completamente esaurite quelle ricadenti nelle zone residenziali, possono
ricadere in verde agricolo, in deroga alle disposizioni vigenti ed in variante
allo strumento urbanistico adottato o approvato. Resta salva la previsione di
cui al quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
I
proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo
principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di
espropriazione, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti
parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per
continuare l'esercizio dell'attività agricola.
Ai
proprietari di uno o più alloggi in edifici per i quali è prevista la
demolizione si applicano le disposizioni del primo, secondo e terzo comma del
presente articolo.
I
soggetti che non si avvalgono della facoltà prevista dal precedente comma,
nonchè i soggetti locatari di alloggio in edifici destinati alla demolizione
hanno diritto all'assegnazione di alloggi popolari in quota di riserva ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
L'Assessore
regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai soggetti di cui al
primo e decimo comma, singoli o riuniti in cooperativa, contributi sui mutui
contratti per la costruzione della loro prima casa, nella misura e con le
modalità previste dalla normativa regionale in materia di cooperazione
edilizia”.
Capo
IV
Opere
sanabili - Soggetti legittimati
Procedure
relative
Art.
23
Condizioni
di applicabilità della sanatoria
(modificato
dall'art. 8 e
integrato
dagli artt. 9 e 12 della L.R. 26/86,
e
modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 34/96)
Gli
articoli 32 e 33 sono così sostituiti:
1.
“I soggetti indicati dal primo e terzo comma dell'art. 31 possono conseguire
la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, quando le opere eseguite
ricadano in zone non gravate da vincoli discendenti da disposizioni legislative
statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste
marine, lacuali, fluviali nonchè quelli imposti a tutela della difesa militare
e della sicurezza interna. (12)
2.
Per le opere eseguite da terzi su aree appartenenti allo Stato, alla Regione o
ad enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento
del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazone in sanatoria è
subordinato alla disponibilità dell'ente a concedere onerosamente l'uso del
suolo su cui insiste la costruzione. (10)
3.
Per le costruzioni ricadenti in aree comprese tra quelle di cui all'art. 21
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'acquisizione della proprietà
dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio
tecnico erariale, in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento
dell'area.
4.
La determinazione o la dichiarazione di disponibilità degli enti pubblici per
la concessione in uso del suolo, nei casi previsti dal precedente secondo comma,
o per l'eventuale sdemanializzazione nel caso previsto dal precedente terzo
comma, devono essere assunte entro il termine di un anno dalla richiesta
dell'interessato, salvo il necessario perfezionamento delle procedure.
5.
Il titolo di proprietà o prova della legittima disponibilità dell'area per i
richiedenti la concessione o l'autorizzazione in sanatoria per costruzioni
realizzate nel comune di Acquedolci (Messina) sul terreno del patrimonio dello
Stato può essere presentato entro cinque anni dalla data di pubblicazione della
presente legge.
6.
Le amministrazioni di cui ai precedenti commi possono procedere alla cessione in
proprietà o in uso nei casi che non siano in contrasto con rilevanti interessi
ambientali e/o non ricadano nelle fasce di inedificabilità previste dalla lett.
a dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione delle
costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui
strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.
7.
Qualora le opere insistano su zone disciplinate successivamente alla loro
esecuzione dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relative modificazioni, le
concessioni in sanatoria possono essere rilasciate ove le opere possano essere
collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'art. 35.
8.
Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria le costruzioni
ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1
aprile 1968 semprechè a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità
le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
9.
Gli enti di cui al comma precedente debbono assumere le proprie determinazioni
entro il termine di 120 giorni dalla richiesta.
9
bis. Il giudizio e le determinazioni di cui ai precedenti due commi, non sono
richiesti nel caso di lavori in edifici esistenti non abusivamente costruiti,
limitati a ristrutturazione, modifiche ed ampliamenti di volume non superiore al
10 per cento di quello preesistente.
10.
Per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali
per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o
fluviali, le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla-osta rilasciato
dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente
all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non
costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima; restano altresì escluse
dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in
violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78,
ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima
legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31
dicembre 1976. (1) (2) (12)
10
bis. Qualora le costruzioni di cui al comma precedente siano già ricomprese in
piani particolareggati di recupero approvati e siano compatibili con i piani
stessi e sui piani particolareggiati si siano espressi gli enti preposti alla
tutela dei vincoli, le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria sono
rilasciate senza ulteriori richieste di nulla-osta degli enti che hanno
rilasciato autorizzazioni in sede di approvazione dei piani.
(12)
11.
I predetti enti di tutela debbono assumere le loro determinazioni entro 180
giorni dalla richiesta.
12.
Ove le costruzioni ricadano in zone gravate dagli strumenti urbanistici da
vincoli di inedificabilità assoluta non discendenti da leggi statali o
regionali e le stesse facciano parte dei piani particolareggiati di recupero,
possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni in sanatoria se le
costruzioni medesime siano ritenute compatibili con l'assetto urbanistico del
territorio dai piani particolareggiati stessi.
13.
I termini per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni di cui al comma
precedente decorrono dalla data di approvazione del piano particolareggiato.
14.
Qualora le costruzioni di cui al comma dodicesimo del presente articolo non
risultino comprese nell'ambito di piani particolareggiati di recupero possono
essere suscettibili di sanatoria, sempre che le stesse non arrechino turbativa
all'assetto territoriale a giudizio della commissione edilizia comunale.
15.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo, si
applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento
in cui le opere abusive sono state realizzate”.
Art.
24
Opere
ricadenti nell'ambito di parchi e riserve
(modificato
dall'art. 2 della L.R. 34/96)
Qualora
le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità
dalle stesse, ricadano nell'ambito dei parchi regionali di cui alla legge
regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, il
rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle
opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data
successiva all'imposizione del vincolo, è subordinato al nulla-osta del
presidente dell'ente parco rilasciato ai sensi del comma 5 dell'articolo 24
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
Per
le opere ricadenti nell'ambito di riserva naturali, tale nulla-osta è reso
dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio
regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui all'articolo 3 della
citata legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.
(Comma
omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
L'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente, per la vigilanza, la prevenzione e gli
interventi repressivi dell'abusivismo nelle aree di cui al presente articolo, si
avvale del Corpo forestale della Regione.
Art.
25
Parco
archeologico di Agrigento
Entro
il 31 ottobre 1985, il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori
regionali per i beni culturali e per il territorio e l'ambiente, sentiti i
pareri del Sovrintendente ai beni culturali di Agrigento e del Consiglio
regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad emanare il decreto di
delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di
Agrigento ed all'individuazione dei confini delle zone da assoggettare a
differenziati vincoli, previo parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.
I
pareri del Sovrintendente e del Consiglio regionale dei beni culturali devono
essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso
infruttuosamente tale termine il Presidente della Regione provvede secondo il
disposto del primo comma.
La
gestione, l'organizzazione, la fruizione del Parco archeologico della Valle dei
Templi saranno regolati con apposita legge.
Fermi
restando i termini previsti dal primo comma dell'art. 26 della presente legge,
l'esame delle richieste di concessione o autorizzazione in sanatoria per le
opere eseguite nell'ambito delle zone vincolate con decreto ministeriale 16
maggio 1968 modificato con decreto ministeriale 7 ottobre 1971 rimane sospeso,
fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Regione.
Art.
26
Procedimento
per la sanatoria
(modificato
dall'art. 13 della L.R. 26/86
e
integrato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 34/96)
L'art.
35 è così sostituito:
“1.
La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere
presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre
1985. (3) La domanda è corredata della prova dell'eseguito versamento
dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una
somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata. (4)
2.
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui
licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata
decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente
legge, la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria deve essere
presentata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione
o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.
3.
Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria devono essere
allegati:
a)
una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria;
b)
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti lo stato dei lavori; quando
l'opera abusiva superi i 450 metri cubi devono altresì essere prodotte entro il
termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, una perizia giurata
sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da un
tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica
delle opere eseguite; (5)
c)
un certificato di residenza, in data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di
cui al terzo comma dell'art. 34, nonchè copia della dichiarazione dei redditi
nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 36;
d)
un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede
dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in
sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34;
e)
documentazione o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti di avere avviato
le procedure di accatastamento; la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio
tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento
dovrà essere comunque prodotta prima del rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria;
f)
un atto notorio o dichiarazione sostitutiva del richiedente che attesti l'epoca
della realizzazione delle opere stesse;
g)
copia dell'istanza diretta ad ottenere la concessione o la proprietà del suolo
su cui insiste l'immobile per i casi previsti dal secondo e terzo comma
dell'art. 23 della presente legge.
4.
Ai fini della certificazione di cui alla lett. b del precedente terzo comma,
valgono le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 15
maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
135 del 10 giugno 1985.
5.
Nei casi di non idoneità statica dell'opera, deve altresì essere presentato un
progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la
certificazione di cui alla lett. b del terzo comma deve essere presentata
all'ultimazione dell'intervento di adeguamento.
6.
Sono fatte salve le domande e le relative documentazioni presentate per il
conseguimento della sanatoria ai sensi della legge regionale 29 febbraio 1980,
n. 7, così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. La
documentazione deve essere integrata da quanto previsto dalle lett. e ed f del
precedente terzo comma entro la data del 30 novembre 1985, dalla certificazione
redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante
l'idoneità statica delle opere se esse superano i 450 metri cubi, nonchè dalla
prova dell'eseguito versamento dell'oblazione nella misura prevista dal primo
comma.
7.
Entro la stessa data la documentazione presentata può essere completata con
quella prevista dalle lettere c e d del precedente terzo comma.
8.
Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove
necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda
rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero maggiorato del 10 per
cento in ragione di anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento,
è versata entro i successivi 60 giorni.
9.
Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo e terzo comma dell'art. 31,
realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma
dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per
l'oblazione di cui all'art. 34 non costituisce titolo per ottenere il rilascio
della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno
di partecipare pro-quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio
in sede di stipula della convenzione.
10.
Decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il
versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di
concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria
responsabilità le opere di cui all'art. 31 che hanno diritto al conseguimento
della concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi del primo comma
dell'art. 23 della presente legge. A tal fine l'interessato notifica al comune
il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente
data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima
di 30 giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e
della seconda rata, seguito da garanzia fidejussoria per il residuo, abilita gli
istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi.
11.
Negli altri casi previsti dall'art. 23 della presente legge il termine di 120
giorni di cui al precedente comma per i lavori di completamento decorre dalla
data di emissione dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela dei
vincoli; o dalla data di comunicazione delle determinazioni o dichiarazioni di
disponibilità degli enti pubblici a concedere in uso o anche in proprietà il
suolo; o dalla data di approvazione dei piani particolareggiati di recupero.
11
bis. Ferma restando la necessità di acquisire eventuali pareri da parte degli
enti di tutela di cui al precedente articolo 23, l'autorizzazione o concessione
in sanatoria è rilasciata dal sindaco previo parere dell'Ufficio tecnico
comunale e del responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità
sanitaria locale competente per territorio.
12.
Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, invita, ove
lo ritenga necessario, l'interessato a produrre ulteriore documentazione; quindi
determina in via definitiva l'importo dell'oblazione, gli oneri di
urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione e rilascia la
concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente all'esibizione da
parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a
conguaglio.
13.
Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.
14.
Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei
tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova
previsti dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
15.
Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40, decorso il termine perentorio di
24 mesi dalla presentazione della domanda, nei casi previsti dal primo comma
dell'art. 23 della presente legge, la stessa si intende accolta ove
l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute ed
abbia altresì esibito al comune la prova dell'avvenuta presentazione
all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini
dell'accatastamento.
16.
Negli altri casi previsti dall'art. 23 della presente legge, con esclusione
comunque dei casi di insanabilità di cui al decimo comma dello stesso articolo,
il termine perentorio di 24 mesi decorre dalla data di rilascio del parere,
nulla-osta o comunque delle determinazioni favorevoli delle competenti autorità
o dalla data di approvazione del piano particolareggiato di recupero di cui al
tredicesimo comma del citato art. 23.
17.
A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì
rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai
requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non
contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di
prevenzione degli incendi e degli infortuni. (6)
18.
Le modalità di versamento dell'oblazione sono quelle determinate dal decreto
del Ministro delle finanze del 16 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 18 aprile 1985”.
Art.
27
Oneri
di concessione
(integrato
dall'art. 4 della L.R. 26/86)
L'art.
37 è così sostituito:
“Gli
oneri di urbanizzazione e il contributo sui costi di costruzione, per le opere
per le quali si richiede la concessione o autorizzazione in sanatoria, sono
quelli vigenti alla data di pubblicazione delle presente legge ridotti del 50
per cento.
Per
le opere abusive ultimate nel periodo compreso tra il 2 settembre 1967 ed il 29
gennaio 1977 non si applica la quota relativa al costo di costruzione.
Per
le opere abusive realizzate prima del 2 settembre 1967 non è dovuto alcun onere
di urbanizzazione o di costruzione.
Gli
oneri e i contributi previsti dal presente articolo possono essere rateizzati
per un periodo massimo di cinque anni e le relative somme sono riscosse dai
comuni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Ai
fini dell'applicazione del presente articolo fra i locali accessori e di
servizio degli alloggi di tipo economico-popolare e rurale sono altresì
compresi quelli destinati a posto macchina, a deposito attrezzi agricoli e ad
uso domestico”.
Art.
28
Agevolazioni
per alloggi costruiti da enti pubblici
Le
concessioni o le autorizzazioni in sanatoria rilasciate per la costruzione di
alloggi popolari da parte di enti pubblici non comportano il pagamento degli
oneri di cui al precedente articolo.
Art.
29
Commissione
per il recupero edilizio
(abrogato
dall'art. 9, comma 3, della L.R. 34/96)
Art.
30
Istruttoria
delle domande di autorizzazione
o
concessione in sanatoria
(sostituito
dall'art. 14 della L.R. 26/86)
Per
l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria,
nonchè per ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente autorizza i comuni ad assumere
personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore ad un
biennio non rinnovabile in rapporto al numero delle domande di autorizzazione o
concessione in sanatoria presentate.
(7)
Al
personale di cui al precedente comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di
servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico pari a
quello iniziale della corrispondente qualifica funzionale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
Le
spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede con i
fondi del cap. 45007 del bilancio della Regione per l'esercizio 1986
Art.
31
Accertamenti
degli uffici del Genio civile
(sostituito
dall'art. 15 della L.R. 26/86)
Al
fine di consentire con rapidità agli uffici del genio civile dell'Isola
l'esecuzione degli accertamenti di propria competenza, il Presidente della
Regione è autorizzato ad assumere personale tecnico mediante contratto a
termine di durata non superiore ad un biennio e non rinnovabile.
L'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale
per i lavori pubblici, determina con proprio provvedimento le unità e le
qualifiche del personale necessario, nonchè la distribuzione nei vari uffici.
Al
personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di
servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico
corrispondente a quello iniziale della qualifica di dirigente tecnico o
assistente tecnico di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
Le
spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico della
Presidenza della Regione che provvede con i fondi del cap. 10686 del bilancio
della Regione per l'esercizio 1986.
(11)
Art.
32
Erogazione
di servizi pubblici -
Somministrazione
di forniture
Gli
enti locali e le aziende da essi controllate, le aziende ed enti regionali o
comunque sottoposti al controllo e alla tutela della Regione, possono erogare
servizi pubblici o somministrare forniture alle opere abusive per le quali è
stata avanzata richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria, semprechè
le stesse non ricadano in zone vincolate ad inedificabilità assoluta.
Art.
33
Proroga
di termini
I
termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificati dalla
legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159, per la formazione di programmi
pluriennali di attuazione sono prorogati al 31 dicembre 1989.
Al
secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 le
parole “90 giorni” sono sostituite con “180 giorni”.
Art.
34
Adeguamento
oneri di urbanizzazione
(sostituito
dall'art. 14 della L.R. 19/94)
nel
testo sostituito dall'art. 24 della L.R. 25/97)
1.
L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977,
n. 10 è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente entro il 30 ottobre di ogni anno.
(13)
2.
I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri aggiornati dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
Art.
35
Costo
teorico base di costruzione
Il
secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è così
sostituito:
“Il
valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione
del prezzo di cessione degli alloggi è rapportato a quello definito annualmente
dal Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia agevolata di cui
all'art. 9, terzo comma, del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito
con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179”.
Art.
36
Deroghe
in favore di insediamenti produttivi,
turistici
e fabbricati agricoli
(abrogato
dall'art. 9, comma 8, della L.R. 17/94
e
reintrodotto dall'art. 22, comma 1, della L.R. 34/96)
1.
(8)
2.
Le licenze e le concessioni edilizie riguardanti gli insediamenti turistici
ricettivi rilasciate entro la data del 1° ottobre 1983 conservano la loro
efficacia a tutti gli effetti, purchè le opere relative risultino ultimate
almeno al rustico alla data predetta. (8)
3.
(8)
Art.
37
Disposizioni
per i comuni
di
Palma di Montechiaro e di Licata
Ai
fini urbanistici le disposizioni contenute nella legge regionale 15 marzo 1963,
n. 21, non trovano più applicazione dalla data di approvazione della presente
legge.
I
comuni di Palma di Montechiaro e Licata sono obbligati, ciascuno per il proprio
territorio comunale, ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, il piano regolatore generale.
Art.
38
Norma
finanziaria
Per
la finalità prevista dall'art. 22 della presente legge è autorizzata, a carico
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di
lire 100 milioni.
Per
ciascuna delle finalità previste dagli articoli 30 e 31 è autorizzata, a
carico dell'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 3.000 milioni.
Per
le finalità dell'art. 20 è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa
di lire 50.000 milioni.
Gli
stanziamenti di spesa relativi ai precedenti commi, per gli anni successivi,
saranno iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.
All'onere
di lire 6.100 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si
provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della
Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli
oneri ricadenti negli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione - codice 06.74: “Fondi speciali (parte) destinati al
finanziamento del progetto prioritario: Programma opere pubbliche, difesa del
suolo ed interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela
dell'ambiente e del territorio”.
Art.
39
Abrogazione
di norme
Sono
abrogati: il penultimo comma dell'art. 21, il quinto comma dell'art. 36, il
terzo comma dell'art. 40 e gli articoli 46, 47, 49, 51 e 52 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71; la legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 18
aprile 1981, n. 70.
Sono
abrogate tutte le altre disposizioni regionali in contrasto con la presente
legge.
Art.
40 (9) (15)
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Acireale,
10 agosto 1985.
NICOLOSI
TABELLA
(N.B.: nella nota n. 1 alla tabella le parole "acconto
calcolato" sono state sostituite dalle parole "oblazione versata"
per effetto dell'art. 8, comma 5, del D.L. 23/04/85, n. 146, convertito dalla
legge 21/06/85, n. 298)
NOTE:
(1)
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, della L.R. 17/94:
"ART.
5
3.
L'articolo 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così
interpretato:
"1.
Il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai
fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto
successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di
vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni
amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a
carico dell'autore dell'abuso edilizio.
2.
In ogni caso l'autorità competente, nel dare il proprio nulla osta, può
dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di
tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo".
(2)
Si riporta il testo dell'art. 10 della L.R. 26/86:
"ART.
10
Le
opere eseguite in costruzioni non abusive che ricadano in zone vincolate da
leggi statali o regionali di cui al decimo comma dell'art. 23 della legge
regionale 10 agosto 1985, n. 37, comprese quelle in zone inedificabili o
pregiudizievoli per la tutela nonchè le opere eseguite in costruzioni non
abusive insistenti nella fascia dichiarata inedificabile ai sensi dell'art. 15,
lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono ottenere la
concessione o autorizzazione in sanatoria con il solo adempimento di eventuali
prescrizioni degli enti preposti alla tutela del vincolo, quando i lavori
eseguiti consistono in ristrutturazioni e modifiche. La predetta procedura si
applica anche nel caso che le ristrutturazioni e modifiche hanno comportato
aumento di volume non superiore al 10 per cento di quello preesistente, con
esclusione per le zone di interesse archeologico e per gli edifici di interesse
storico, artistico o architettonico."
(3)
Si riporta il testo dell'art. 1 della L.R. 26/86:
"ART.
1
Il
termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in
sanatoria già fissato al 30 novembre 1985 dall'art. 35 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 e successive modificazioni così come sostituito dall'art. 26 della
legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, deve intendersi prorogato in conformità
delle disposizioni previste dalla legislazione statale in materia.
Restano
pertanto valide a tutti gli effetti di legge le domande di sanatoria presentate
dopo il 30 novembre 1985."
(4)
Si riporta il testo dell'art. 11 della L.R. 26/86:
"ART.
11
1.
Nei comuni dichiarati da trasferire e/o da consolidare con provvedimenti del
Ministero dei lavori pubblici, l'Assessore regionale per i lavori pubblici
predispone, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un
programma di opere di consolidamento.
2.
Gli interventi di cui al comma precedente sono finanziati, con carattere di
priorità, mediante utilizzo dei fondi di cui al cap. 70315 del bilancio della
Regione per l'esercizio in corso.
3.
Fermi restando i termini previsti dal primo comma dell'art. 26 della legge
regionale 10 agosto 1985, n. 37, l'esame delle richieste di concessione o di
autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite nei comuni di cui al primo
comma rimane sospeso fino a quando non verranno realizzati gli interventi
previsti dal presente articolo."
Si
riporta, altresì, l'art. 5 della L.R. 9/93, nel testo modificato dall'art. 17
della L.R. 19/94:
"ART.
5
1.
Ai comuni dell'Isola è fatto obbligo di definire l'esame istruttorio delle
domande di concessione od autorizzazione in sanatoria ed ogni altro connesso
adempimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive
modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1995.
2.
A tal fine, ferma restando la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, il personale tecnico di cui alla presente
legge sarà prevalentemente utilizzato per i compiti di cui al comma 1.
3.
Esaurite le procedure di cui all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto
1985, n. 37, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 15
maggio 1986, n. 26, nei successivi 60 giorni il sindaco rilascia la concessione
o l'autorizzazione in sanatoria."
(5)
Si riporta il testo dell'art. 7 della L.R. 26/86:
"ART.
7
La
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione,
attestante l'idoneità statica delle opere eseguite, con le eventuali
prescrizioni di adeguamento, prevista alla lett. b, del terzo comma dell'art. 26
della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, può essere allegata anche per le
opere di volume inferiore a 450 metri cubi. In tal caso essa sostituisce
qualsiasi controllo, parere o approvazione di ordine statico di uffici statali o
regionali.
Per
le opere che costituiscono corpi aggiunti in edifici preesistenti,
l'attestazione di idoneità statica di cui al comma precedente è sostituita
dalla dichiarazione di mancanza di pregiudizio determinato dalla nuova
costruzione alla struttura preesistente; essa sostituisce qualsiasi controllo o
parere o approvazione tecnica di uffici statali o regionali, a condizione:
a)
che l'ampliamento riguardi locali non abitabili di volume inferiore al 10 per
cento del volume preesistente;
b)
che l'ampliamento riguardi locali abitabili di volume inferiore a 30 metri cubi
e comunque inferiore al 5 per cento del volume preesistente."
(6)
Si riporta il testo dell'art. 15 della L.R. 19/94:
"ART.
15
Rilascio
di provvisorio certificato di agibilità per immobili commerciali sottoposti a
sanatoria
1.
Nel caso di immobili abusivi per i quali è stata presentata istanza per il
rilascio della concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 10 agosto
1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, può procedersi
all'eventuale rilascio del certificato di agibilità per lo svolgimento di
attività commerciali e produttive dietro presentazione di copia dell'istanza di
sanatoria, delle ricevute di pagamento dell'oblazione, e di una perizia giurata,
redatta da tecnico abilitato, che attesti che l'immobile è conforme a tutte le
prescrizioni richieste per consentire il rilascio della concessione in
sanatoria, nonché previo accertamento dei dovuti requisiti igienico-sanitari.
2.
Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'eventuale diniego della
sanatoria o alla mancata osservanza delle condizioni poste in sede di rilascio
della concessione in sanatoria.
(7)
Con D.P. Reg. Sic. del 7 agosto 1993, n. 18, è stato approvato il
"Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 4, della L.R. 12/1/93, n. 9,
concernente la trasformazione del rapporto di lavoro dei tecnici di cui all'art.
30 della L.R. 37/85 e successive modifiche"
Per
effetto dell'art. 2 della L.R. 22/97, le competenze previste dall'articolo
annotato sono state attribuite all'Assessorato regionale degli enti locali a
decorrere dal 1° gennaio 1997.
Per
effetto dell'art. 3 della L.R. 22/97, nei comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti i tecnici di cui all'articolo annotato devono essere
prevalentemente utilizzati per l'istruttoria delle pratiche di sanatoria, fino
all'esaurimento delle stesse.
(8)
L'articolo annotato è stato interamente abrogato dall'art. 9, comma 8, della
L.R. 17/94; successivamente il comma 2 dello stesso articolo è stato
reintrodotto dall'art. 22 della L.R. 34/96, di cui si riporta il testo:
"ART.
22 - Deroga in favore di imprese alberghiere
1.
Al fine di favorire l'ammodernamento delle aziende, anche in vista dello
svolgimento delle Universiadi 1997, limitatamente alle imprese alberghiere è
reintrodotta la deroga di cui all'articolo 36 della legge regionale 10 agosto
1985, n. 37.
2.
Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 le istanze di concessione
o autorizzazione dovranno essere presentate entro il 31 marzo 1997."
(9)
Si riporta il testo dell'art. 2 della L.R. 26/86:
"ART.
2
Le
concessioni o autorizzazioni in sanatoria rilasciate prima della entrata in
vigore della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, in esecuzione delle leggi
regionali 29 febbraio 1980, n. 7, 18 aprile 1981, n. 70 e 21 agosto 1984, n. 65,
restano valide e sono equiparate a tutti gli effetti alle concessioni edilizie
rilasciate a norma dell'art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.
71."
(10)
Si riporta il testo dell'art. 6 della L.R. 26/86:
"ART.
6
I
fabbricati abusivamente realizzati su suoli trazzerali potranno ottenere la
sanatoria qualora gli occupatori in via preliminare avranno ottenuto la
legittimazione del possesso dei terreni su cui insistono i manufatti.
La
legittimazione avverrà con le modalità previste agli articoli 21 e 24 delle
norme regolamentari contenute nei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16
luglio 1936, n. 1706.
L'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assentire la
legittimazione dei terreni trazzerali in favore dei possessori catastali degli
stessi suoli che non risultano in catasto come sede viaria.
Il
rilascio della concessione in sanatoria resta successivamente subordinato ai
nulla osta degli enti interessati per i vincoli eventualmente gravanti."
(11)
Si riporta il testo dell'art. 3, della L.R. 9/93:
"ART.
3
1.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11 è
sostituito dal seguente:
“3.
Il personale di cui all'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37,
e successive modificazioni, ivi compreso il personale assunto ai sensi del
presente articolo, può essere utilizzato, nel rispetto delle rispettive
competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le
amministrazioni regionali nonchè presso le amministrazioni dei comuni capoluogo
di provincia nonchè di comuni con particolari deficenze di organico, per le
particolari esigenze riconnesse alle attività svolte dalle stesse”."
(12)
Si riporta il testo dell'art. 9 della L.R. 16/96:
"ART.
9 - Vincolo idrogeologico
1.
Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, e dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio
1926, n. 1126, nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n.
37, rientra nella competenza
degli
Ispettorati ripartimentali delle foreste, ad esclusione dei provvedimenti di cui
all'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i quali continua
ad applicarsi l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84."
(13)
Vedi Decr. Ass. Terr. 27/10/99: "Adeguamento degli oneri di
urbanizzazione per l'anno 2000".
(14)
Vedi Decr. Ass. Terr. 22/08/2000: "Approvazione della scheda tecnica da
compilarsi da parte degli uffici tecnici dei comuni in materia di violazioni
urbanistico-edilizie".
(15)
APPENDICE
Il
legislatore regionale, inoltre, con la citata L.R. 37/85, ha approvate proprie
norme in materia urbanistica, che qui di seguito vengono indicate:
Art.
5 - Opere da eseguire previa autorizzazione
Art.
6 - Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione
Art.
8 - Rilevazioni aerofotogrammetriche
Art.
10 - Variazioni della destinazione d'uso degli immobili
Art.
11 - Varianti agli strumenti urbanistici
Art.
12 - Accessi al mare
Art.
13 - Opere di sostegno e di contenimento in zone sottoposte a particolari
vincoli
Art.
14 - Piani particolareggiati di recupero
Art.
15 - Prescrizioni dei piani particolareggiati di recupero
Art.
16 - Approvazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico
Art.
17 - Obbligo della revisione degli strumenti urbanistici generali
Art.
18 - Piani particolareggiati in assenza di strumenti urbanistici generali
Art.
19 - Programma finanziario quinquennale
Art.
20 - Contributi per opere di urbanizzazione
Art.
21 - Aree libere interne
Art.
24 - Opere ricadenti nell'ambito di parchi e riserve
Art.
25 - Parco archeologico di Agrigento
Art.
28 - Agevolazioni per alloggi costruiti da enti pubblici
Art.
29 - Commissione per il recupero edilizio
Art.
30 - Istruttoria delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria
Art.
31 - Accertamenti degli uffici del Genio civile
Art.
32 - Erogazione di servizi pubblici - Somministrazione di forniture
Art.
33 - Proroga di termini
Art.
34 - Oneri di urbanizzazione - Adeguamento
Art.
35 - Costo teorico base di costruzione
Art.
37 - Disposizioni per i comuni di Palma di Montechiaro e di Licata
Art.
38 - Norma finanziaria |