REGIONE
SICILIA
DECRETO
PRESIDENZIALE 11 luglio 2000.
Direttive ed indirizzi di programmazione
commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore
commerciale.
FONTE: GAZZ. UFF. DELLA REGIONE SICILIA N. 35 DEL 28 LUGLIO 2000
|
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto
lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28 e, in particolare, l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, con il
quale si dispone che il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, sentiti i rappresentanti degli enti locali,
delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del
settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a
livello regionale, emana direttive ed indirizzi di programmazione
commerciale e fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al
settore commerciale;
Preso atto del parere favorevolmente
espresso dalle organizzazioni e dalle associazioni di cui all'art. 5,
comma 4, della legge regionale n. 28/99, nelle riunioni del 14 e del 29
giugno 2000;
Sulla proposta dell'Assessore per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Considerato che occorre provvedere nel
merito;
Decreta:
|
Art.
1
Per
le motivazioni descritte in premessa, sono emanate le direttive e gli
indirizzi di programmazione commerciale e sono fissati i criteri di
programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui all'allegato
1 al presente decreto.
|
Art.
2
Fanno,
altresì, parte integrante del presente decreto gli allegati:
2,
codici ATECO rilevanti ai fini di quanto stabilito dagli articoli 7 e 11
del presente provvedimento;
3,
delibera tipo relativa ai criteri comunali per il rilascio delle
autorizzazioni per medie strutture di vendita ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28; e
4,
norme sul procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni per
medie strutture di vendita ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
|
Art.
3
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
Palermo, 11 luglio 2000.
|
(2000.28.1596)
|
|
DECRETO
PRESIDENZIALE 11 luglio 2000.
Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di
programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.
|
|
Allegato n. 1
DIRETTIVE
E INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA COMMERCIALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE
1999, N. 28 DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
|
Titolo
I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1
Oggetto e finalità
1. Il presente provvedimento,
adottato in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28,
disciplina le modalità di programmazione della rete distributiva. La
programmazione della rete distributiva si attiene ai criteri e agli
obiettivi stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della stessa legge
regionale, e, in particolare, alle seguenti finalità:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva efficiente,
adeguatamente collegata con le altre funzioni di servizio al
consumatore;
b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie
e grandi strutture di vendita, il rispetto della libera concorrenza,
favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse forme distributive e la
pluralità delle insegne;
c) rendere compatibile l'impatto dei grandi insediamenti
commerciali sul territorio con particolare riguardo alle caratteristiche
della mobilità e del traffico e al controllo dell'inquinamento;
d) valorizzare le potenzialità delle attività commerciali ai
fini della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare
relativamente ad aree degradate;
e) preservare i centri storici, mantenendone le caratteristiche
morfologiche e tutelandone il patrimonio artistico e ambientale;
f) salvaguardare la presenza di un'offerta commerciale nei
piccoli Comuni montani e rurali e nelle isole;
g) favorire il recupero di piccole e medie imprese, anche al fine
di salvaguardare i livelli occupazionali;
h) riconoscere priorità alle domande di aperture, ampliamento e
trasferimento di medie e grandi strutture di vendita che prevedano la
concentrazione di preesistenti esercizi commerciali con l'impegno di
assumerne il personale.
|
Art.
2
Programmazione urbanistica comunale
1. Per quanto di competenza dei
Comuni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 28, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi
devono individuare:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in
particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti
di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo
giornaliero, periodico o fisso;
c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in
relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e
dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese
commerciali nei centri storici e nelle località di particolare
interesse artistico e naturale;
d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli
inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le
quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi
strutture di vendita.
2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali deve avvenire, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 28, con l'approvazione di apposite
varianti da adottare e trasmettere, entro il termine di 180 giorni dalla
pubblicazione delle direttive regionali, all'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente, tranne il caso in cui gli strumenti urbanistici
siano stati semplicemente adottati, per i quali i Comuni, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, della citata legge regionale, devono
provvedere all'adeguamento con apposite deliberazioni consiliari di
modifica, da trasmettere al predetto Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente entro il termine di 90 giorni dalla
pubblicazione delle direttive regionali.
3. Nell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi i
Comuni devono operare attenendosi ai criteri di programmazione
urbanistica di cui al Titolo III del presente provvedimento, con
particolare riferimento agli indirizzi per l'insediamento delle attività
commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali contenuti
nell'articolo 12 ed alle indicazioni metodologiche contenute
nell'articolo 15.
4. Al fine di facilitare gli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma
3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, vengono allegate due
delibere-tipo relative rispettivamente ai criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le relative norme sul
procedimento. (Vedi Allegati n.
2
e
3)
|
Art.
3
Definizione della superficie di vendita e delle tipologie degli esercizi
commerciali
1. I Comuni, nei propri strumenti
urbanistici e nei regolamenti, articolano le indicazioni e le norme
relative alle attività di commercio al dettaglio in sede fissa con
riferimento alle tipologie di esercizi commerciali ed ai settori
merceologici definiti nell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28, nonché alle specificazioni contenute nel presente
provvedimento.
2. I settori e raggruppamenti merceologici sono i seguenti:
a) Settore alimentare
III - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della
persona e della casa ed articoli in carta per la casa;
b) Settore non alimentare
III - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di
qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della
biancheria intima), calzature;
III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non
comprese nel raggruppamento II).
3. Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di
classi dimensionali sono le seguenti:
a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione
aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq. nei Comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 150
mq. nei Comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000
abitanti; non superiore a 200 mq. nei Comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti;
b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie
compresa tra 101 e 600 mq. nei Comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti; compresa tra 151 e 1.000 mq. nei Comuni con
popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti; con
superficie compresa tra 201 e 1.500 mq. nei Comuni con popolazione
residente superiore a 100.000 abitanti;
c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di
vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita a
seconda delle classi demografiche dei Comuni.
4. I Comuni, ai fini dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28, articolano le norme relative alle grandi strutture di
vendita di cui alla lettera c) del precedente comma 3 in relazione alla
seguente ulteriore specificazione in classi dimensionali:
a) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi
commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle
medie strutture di cui alla lettera b) del punto 1.3, fino a 5.000 mq.;
b) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi
commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 5.000 mq.
5. Per popolazione residente si intende quella risultante dal dato
anagrafico riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 28, la misura dell'area o delle aree destinate alla
vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e
simili. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali
destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici,
impianti tecnici, e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso
dei clienti (se non accompagnati da personale addetto alle vendite),
nonché gli spazi di "avancassa".
|
Art.
4
Definizione di centro commerciale
1. Si definisce centro commerciale
un insieme di diversi esercizi di vendita al dettaglio progettati e
realizzati unitariamente, inseriti in una struttura edilizia fisicamente
continua a destinazione specifica, che condividono strutture e
infrastrutture comuni gestite unitariamente. I centri commerciali
possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali
(quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).
2. Rientrano nella definizione di centro commerciale i Factory Outlet
Centre, ovvero i centri commerciali costituiti da punti di vendita
gestiti direttamente o indirettamente da produttori di beni che vi
localizzano propri punti di vendita.
3. Vengono assimilati ai centri commerciali, ai fini delle procedure di
programmazione di cui al Titolo II del presente provvedimento, anche le
"aree commerciali integrate" o "parchi commerciali",
vale a dire aree connotate dalla compresenza di più strutture
commerciali e di servizio fisicamente separate, ma dotate di
infrastrutture comuni e costituenti un unico polo di offerta.
4. Negli strumenti urbanistici e ai fini dei criteri di cui al Titolo
III del presente provvedimento si definisce area commerciale integrata o
parco commerciale un'area di norma interessante almeno due ettari di
superficie territoriale, specialmente dedicata alle attività
commerciali al dettaglio, all'interno della quale esista o venga
progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per
attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi
complementari.
L'area commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie
e/o grandi dimensioni. Essa è configurabile come complesso organico
quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni
(quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili),
ma costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da
realizzarsi anche in tempi diversi. L'area commerciale integrata viene
definita di livello superiore se comprende grandi strutture di vendita
di livello superiore e comunque se la sua superficie territoriale totale
supera i 5 ettari.
5. Si individuano 4 tipi di centro commerciale:
a) mercato coperto: aggregazione di almeno 4 esercizi di vicinato
all'interno di una struttura comune;
b) centro commerciale locale urbano: è costituito da almeno 6
esercizi di vendita e ha una superficie di vendita complessiva inferiore
a 2.500 mq. All'interno del centro commerciale è possibile localizzare
anche attività di servizio;
c) medio centro commerciale: è costituito da almeno 8 esercizi
di vendita e ha una superficie di vendita complessiva compresa tra 2.500
e 5.000 mq. All'interno del centro commerciale è possibile localizzare
anche attività di servizio;
d) grande centro commerciale: è costituito da almeno 8 esercizi
di vendita e ha una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000
mq. La quota di superficie dei punti di vendita di piccole dimensioni
(equiparabili a esercizi di vicinato) non può essere inferiore al 30%
del totale della superficie di vendita del centro commerciale.
All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche
attività di servizio.
6. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella
risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al
dettaglio in esso presenti.
7. Al fine di favorire i fenomeni di riaggregazione e di modernizzazione
del commercio tradizionale i Comuni individuano aree destinate alla
realizzazione di mercati coperti e di centri commerciali urbani.
8. Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri
commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di
vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga
equiparazione è stabilita per i requisiti urbanistici, salvo diverse
specifiche disposizioni contenute nei punti successivi.
|
Art.
5
Altre definizioni
1. Ai fini del presente
provvedimento, si intendono:
a) per legge regionale, la
legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del
commercio", in attuazione della quale viene emanato il
presente provvedimento;
b) per conferenza di servizi: una conferenza tra pubbliche
amministrazioni, indetta allo scopo di effettuare, con la consultazione
anche delle imprese del commercio, delle organizzazioni dei lavoratori
del commercio e delle associazioni dei consumatori, l'esame delle
istanze per il rilascio delle autorizzazioni amministrative riferite
alla grande distribuzione, attraverso un'analisi contestuale delle
procedure di competenza del Comune, della regione, della provincia
regionale e della camera di commercio, che si conclude con le
deliberazioni previste dall'art. 9, comma 3, della legge regionale,
costituenti il necessario presupposto dell'autorizzazione comunale di
cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.
|
Titolo
II
PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA E ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
Art.
6
Studi di impatto per le grandi superfici di vendita
1. Il rilascio di autorizzazioni
per grandi strutture di vendita è subordinato alla redazione di uno
studio di impatto che fornisce tutti i riferimenti conoscitivi necessari
per la valutazione effettuata in sede di conferenza di servizi.
2. Gli studi di impatto costituiscono il documento base per la verifica
della congruità delle iniziative commerciali proposte con i criteri
stabiliti dell'articolo 5, comma 1 e 3, della legge regionale, e
dovranno essere allegati all'istanza di autorizzazione per l'esercizio
di grandi strutture di vendita presentata al Comune competente per
territorio.
3. Per le grandi strutture di vendita al di sotto dei 2.500 mq. di
superficie di vendita gli studi di impatto possono essere redatti
secondo le modalità semplificate di cui al successivo articolo 8.
4. Per le grandi strutture di vendita collocate all'interno dei centri
storici o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale che i
Comuni abbiano individuato come tali, gli studi di impatto dovranno
essere redatti secondo le modalità di cui al successivo articolo 9.
5. Gli ampliamenti e trasferimenti di grandi strutture di vendita, con
eccezione di quanto stabilito dall'articolo 11, sono assimilati a nuove
aperture e necessitano di un'autorizzazione secondo le modalità
stabilite nel presente provvedimento.
6. I centri commerciali, così come definiti dall'articolo 4 del
presente provvedimento, qualora la somma delle superfici di vendita
degli esercizi commerciali che in essi operano superi la soglia che
definisce una grande struttura di vendita, sono soggetti ad
autorizzazione secondo le modalità definite dal presente provvedimento.
L'autorizzazione è unica, relativa al complesso degli esercizi che
operano nel centro commerciale.
|
Art.
7
Contenuti degli studi di impatto
1. Gli studi di impatto devono
avere i seguenti contenuti.
a) Caratteristiche dell'iniziativa
Devono essere fornite le seguenti indicazioni:
- se l'autorizzazione richiesta riguarda un singolo punto di
vendita o un insieme di punti di vendita che configurano un centro
commerciale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1,
lettera h), della legge regionale, e dall'articolo 4 del presente
provvedimento;
- la superficie di vendita dell'esercizio/i;
- l'orientamento merceologico dell'esercizio/i, specificando,
oltre ad alimentare e non alimentare, le eventuali specializzazioni
merceologiche secondo lo schema ATECO 91 (Allegato
1) sulla base del criterio di prevalenza. Nel caso di centri
commerciali, relativamente agli esercizi commerciali singolarmente
inferiori alla soglia della media struttura di vendita, è sufficiente
l'indicazione del mix di specializzazioni previste dal progetto.
b) Bacino di attrazione
Va individuato il bacino di attrazione dell'iniziativa commerciale,
specificando per gli esercizi alimentari e misti le tre isocrone
corrispondenti a 10, 20 e 30 minuti auto e per quelli non alimentari le
tre isocrone corrispondenti a 20, 30 e 40 minuti auto, o corrispondenti
ad altre soglie che il proponente ritiene, motivandolo, meglio
rappresentare il particolare orientamento merceologico dell'iniziativa
commerciale. Le modalità utilizzate per il computo delle isocrone
devono essere rese esplicite nello studio di impatto. Ai fini della
determinazione del bacino di attrazione per le valutazione di cui alle
lettere e), f), g), h), i) del presente articolo, va fatto riferimento
ai Comuni interni alla isocrona di 30 minuti, esclusi quelli per i quali
i residenti interni a tale isocrona costituiscono meno del 10% del
totale comunale.
c) Spesa attratta
Va indicato, per ciascuna delle aree corrispondenti alle due isocrone in
cui è suddiviso il bacino di attrazione di cui alla lettera b) del
presente comma e a quella residua, il volume di spesa che si prevede
venga attratto dalla nuova iniziativa.
d) Conto economico semplificato
Ai fini di una valutazione di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1,
della legge regionale, va presentato un conto economico semplificato
dell'iniziativa, riferito alle condizioni ipotizzate quando essa sia
entrata a regime. Vanno evidenziati: il volume di vendite al netto Iva;
il margine lordo; il costo del personale; i costi di affitto,
eventualmente imputati se l'immobile è di proprietà.
e) Implicazioni urbanistiche generali
Lo studio di impatto dovrà specificare se l'iniziativa proposta si
inserisce in uno degli ambiti territoriali previsti dalle lettere a),
aree metropolitane, b), sistemi comunali integrati, e), aree di sviluppo
industriale definiti dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale.
Nel caso delle aree metropolitane valgono gli indirizzi di cui
all'articolo 12, comma 4. Per l'individuazione dei sistemi comunali
integrati vale quanto stabilito alla precedente lettera b). Nel caso di
inserimento dell'iniziativa in un centro storico, si applica quanto
stabilito dal successivo articolo 9. In merito, devono inoltre essere
fornite le seguenti indicazioni:
- raccordo dell'iniziativa con gli obiettivi di organizzazione
spaziale del comune/area metropolitana/sistema comunale integrato,
evidenziando se e come l'iniziativa commerciale proposta contribuisce a
raggiungerli; in particolare, andrà fatto riferimento all'attuale
struttura della mobilità, a eventuali effetti di ripolarizzazione
indotti dall'iniziativa e alle previsioni di investimento pubblico nella
rete viaria;
- contributo dell'iniziativa a progetti di
recupero/riorganizzazione dell'area di insediamento e/o di edifici di
pregio architettonico;
- collegamento dell'iniziativa con la realizzazione di altre
strutture di servizio per l'area interessata;
- nel caso di insediamenti nelle aree di sviluppo industriale di
cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, rispetto
dei vincoli di utilizzo commerciale per tali aree e di quanto previsto
dal successivo articolo 12, comma 6.
f) Impatto sul traffico
Oltre a quanto stabilito alla lettera precedente, per poter valutare
eventuali effetti di congestione o di decongestione, il proponente deve
attenersi alle indicazioni di carattere metodologico relative alle
verifiche di impatto sulla viabilità di cui al successivo articolo 17.
g) Impatto ambientale
Oltre al rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, andranno
evidenziate le iniziative prese per l'inserimento armonico della
struttura edilizia dell'iniziativa commerciale nel contesto ambientale
di insediamento, quali il rispetto di elementi architettonici
caratteristici, l'interramento dei parcheggi, alberature.
h) Impatto commerciale
Le indicazioni fornite nello studio di impatto dovranno avere i seguenti
contenuti:
- per ottemperare agli obiettivi stabiliti all'articolo 5, comma
1, lettera b), della legge regionale, il proponente deve presentare una
valutazione sull'impatto della nuova iniziativa sul tessuto commerciale
esistente. Tale valutazione dovrà riguardare distintamente le quote di
venduto che la nuova iniziativa sottrae alle medie e grandi strutture di
vendita esistenti e agli esercizi di vicinato, così come definiti
dall'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), della legge regionale;
- nel caso in cui il proponente già disponga di medie e grandi
strutture di vendita operanti nello stesso comparto (alimentare e non
alimentare) con la medesima insegna, in proprietà o collegata alla
stessa centrale d'acquisto, nell'area definita dall'isocrona
corrispondente a 30 minuti auto, va stimata la quota di mercato
congiunta, eventualmente computando nella stima di mercato le vendite
degli altri esercizi commerciali per la parte di vendite relativa
all'area di sovrapposizione dei due bacini di mercato. La quota di
mercato deve essere riferita a tutta la rete commerciale, includendo
quindi esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita, con
la medesima specializzazione merceologica secondo quanto stabilito dal
precedente comma 1, lettera a). Se tale quota supera un terzo del
totale, la nuova iniziativa commerciale non potrà essere autorizzata;
nel caso dei centri commerciali, la presente verifica va effettuata
relativamente a tutti gli esercizi commerciali singolarmente superiori
alla soglia di una media struttura di vendita;
- eventuale concentrazione di preesistenti strutture di vendita.
i) Impatto occupazionale
Lo studio di impatto deve contenere una valutazione del saldo netto
occupazionale che l'iniziativa commerciale presumibilmente avrà. Nella
valutazione andranno considerati sia gli effetti diretti positivi, nuovi
posti di lavoro, e negativi, posti di lavoro persi da altri esercizi
commerciali, sia quelli indiretti. In questo secondo caso andrà
valutata l'entità dell'attivazione di occupazione in aziende terze (ad
esempio, imprese di pulizia, imprese di vigilanza, ecc.) e gli eventuali
effetti occupazionali conseguenti alla sostituzione di fornitori locali
con fornitori localizzati in altre Regioni o paesi. Se la nuova
iniziativa commerciale nasce per concentrazione di preesistenti
strutture di vendita, va indicata l'eventuale assunzione dell'impegno di
reimpiego del personale dipendente di tali strutture.
|
Art.
8
Studi di impatto semplificati
1. Per le grandi strutture di
vendita al di sotto dei 2.500 mq. di superficie di vendita gli studi di
impatto possono essere redatti secondo le modalità semplificate
indicate di seguito.
a) Caratteristiche dell'iniziativa
Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera a).
b) Bacino di attrazione
Va indicato il bacino di attrazione dell'iniziativa commerciale
relativamente all'isocrona corrispondente a 15 minuti auto per
l'alimentare e a 30 minuti auto per il non alimentare. Le modalità
utilizzate per il computo dell'isocrona devono essere rese esplicite. Ai
fini della determinazione del bacino di attrazione per le valutazione di
cui alle lettere e), f), g), h), i) del presente articolo, va fatto
riferimento ai Comuni interni alla isocrona di 15 minuti, alimentare, o
30 minuti, non alimentare, esclusi quelli per i quali i residenti
interni a tale isocrona costituiscono meno del 10% del totale comunale.
c) Spesa attratta
Va indicato, per l'area interna all'isocrona di cui alla lettera
precedente, il volume di spesa che si prevede venga attratto dalla nuova
iniziativa.
d) Conto economico semplificato
Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera d).
e) Implicazioni urbanistiche generali
Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera e).
f) Impatto sul traffico
Il proponente deve fornire una stima dei flussi di traffico veicolare
generati dalla clientela e di quelli sostituiti, in modo da poter
valutare eventuali effetti di congestione o di decongestione. Anche in
questo caso il proponente deve attenersi alle indicazioni metodologiche
per le verifiche di impatto sulla viabilità di cui al successivo
articolo 17.
g) Impatto ambientale
Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera g).
h) Impatto commerciale
Deve essere stimata la quota di venduto che la nuova iniziativa sottrae
agli esercizi di vicinato, così come definiti dall'articolo 2, comma 1,
lettera e), della legge regionale; vale per il resto quanto stabilito al
precedente articolo 7, lettera h), con riferimento all'area
corrispondente all'isocrona di 15 minuti auto, alimentare, o 30 minuti,
non alimentare.
i) Impatto occupazionale
Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera i).
|
Art.
9
Studi di impatto per grandi strutture di vendita ubicate nei centri
storici o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale
1. Per le grandi strutture di
vendita collocate all'interno dei centri storici o in altre aree urbane
a forte vocazione commerciale che i Comuni abbiano individuato come
tali, gli studi di impatto dovranno essere redatti secondo le modalità
indicate di seguito.
a) Caratteristiche dell'iniziativa
Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera a).
b) Conto economico semplificato
Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera d).
c) Implicazioni urbanistiche generali
Devono essere fornite le seguenti indicazioni:
- raccordo dell'iniziativa con gli obiettivi di rivitalizzazione
del centro storico o dell'area di insediamento, evidenziando il ruolo
assegnato all'iniziativa;
- contributo dell'iniziativa a progetti di
recupero/riorganizzazione del centro storico o dell'area di insediamento
e/o di edifici di pregio architettonico;
- collegamento dell'iniziativa con la realizzazione di altre
strutture di servizio per il centro storico o per l'area interessata.
d) Impatto sul traffico. Il proponente deve fornire una valutazione in
merito all'eventuale traffico veicolare autonomamente attratto e alla
sua compatibilità con le strutture di parcheggio esistenti o in
programma a servizio del centro storico o dell'area di insediamento.
e) Impatto ambientale
Oltre al rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e dei
vincoli esistenti per la protezione delle caratteristiche morfologiche e
del patrimonio artistico del centro storico o dell'area di insediamento,
andranno evidenziate le iniziative prese per migliorare l'inserimento
armonico della struttura edilizia dell'iniziativa commerciale nel
contesto ambientale circostante, quali l'adozione di soluzioni
architettoniche specifiche, la predisposizione di elementi di arredo o
di altre iniziative che contribuiscano a valorizzare tale contesto.
f) Impatto commerciale
Deve essere illustrato il contributo complessivo che la nuova iniziativa
commerciale dà al rilancio del restante tessuto commerciale del centro
storico o dell'area di insediamento, a prescindere da eventuali effetti
di sottrazione di venduto relativi a singoli esercizi commerciali
esistenti. Vale per il resto quanto stabilito al precedente articolo 7,
lettera h), con riferimento all'area del centro storico o ad altre aree
urbane a forte vocazione commerciale che i Comuni abbiano individuato
come tali.
g) Impatto occupazionale
Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera i).
|
Art.
10
Criteri di valutazione degli studi di impatto da parte delle conferenze
di servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione
Le conferenze di servizi, una
volta verificato che le istanze di autorizzazione rispettino le norme e
gli standard urbanistici che ad esse si applicano, esaminano gli studi
di impatto presentati e su questa base decide in merito al rilascio
delle relative autorizzazioni. Ai fini della concessione
dell'autorizzazione, la valutazione viene fatta in rapporto alle finalità
espresse dalla legge regionale, articolo 5, secondo le modalità
stabilite dal presente articolo.
Nell'esame degli studi di impatto, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, le conferenze di servizi si attengono alle seguenti
linee guida:
a) verificano preventivamente la congruenza di quanto alle
lettere b) (bacino di attrazione), c) (spesa attratta), d) (conto
economico semplificato) dell'articolo 7 o 8 o alla lettera b)
dell'articolo 9 del presente provvedimento, a seconda dei casi. Ove
emergano incongruenze o stime palesemente non corrispondenti alla realtà,
la conferenza di servizi può rifiutare la richiesta di autorizzazione o
chiedere la ripresentazione dell'istanza con una revisione delle
valutazioni presentate;
b) esprimono un giudizio motivato in merito a ciascun impatto
dell'iniziativa commerciale di cui alle lettere e), f), g), h), i)
dell'articolo 7 del presente provvedimento e, con le modifiche del caso,
dei relativi impatti per quanto previsto agli articolo 8 e 9 del
presente provvedimento.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sulla base del giudizio
motivato di cui alla lettera b) del comma precedente, costituiscono
elementi di valutazione positivi:
a) implicazioni urbanistiche generali: il raccordo
dell'iniziativa con gli obiettivi di sviluppo e di organizzazione
spaziale definiti dal comune/area metropolitana/sistema comunale
integrato e con le eventuali iniziative di investimento pubblico nella
rete viaria; il contributo al recupero/riorganizzazione dell'area di
insediamento e/o di edifici di pregio architettonico; l'inserimento in
un più ampio progetto di realizzazione di altre strutture di servizio
per l'area interessata;
b) impatto sul traffico: un impatto netto sul traffico veicolare
dalla clientela e dalle merci, ovvero tenuto conto sia dei flussi di
traffico generati sia di quelli sostituiti, positivo e/o un contributo
alla decongestione del traffico su altre aree;
c) impatto ambientale: la struttura commerciale non genera
inquinamento addizionale e/o la struttura edilizia dell'iniziativa si
inserisce in modo armonico nel contesto ambientale di insediamento e/o
prevede la realizzazione di opere e sistemazioni dell'area circostante
che contribuiscono al miglioramento dell'ambiente;
d) impatto commerciale: la nuova struttura non compromette la
varietà di tipologie di vendita presenti nell'area di riferimento, non
porta a concentrazioni in capo a singole insegne che possano generare
situazioni di natura monopolistica e/o concentra preesistenti strutture
di vendita;
e) impatto occupazionale: la nuova struttura comporta il
reimpiego di personale dipendente di preesistenti strutture di vendita e
ha un impatto occupazionale, diretto e indiretto, positivo o, se
negativo, non tale da influenzare in modo sensibile gli equilibri del
mercato del lavoro a livello locale.
4. Per consentire alla rete di vendita esistente un adeguamento
progressivo alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove norme
sull'apertura di grandi strutture di vendita, per il periodo di cui
all'art. 3, comma 1, della legge regionale (30 mesi dall'entrata in
vigore della legge) le conferenze di servizi potranno autorizzare nuove
grandi strutture di vendita nei limiti stabiliti di seguito.
a) grandi strutture di vendita despecializzate a base alimentare
(supermercati e ipermercati). Con riferimento al bacino di attrazione
definito dalle isocrone di cui agli artt. 7, comma 1, lettera b), e 8,
comma 1, lettera b), del presente provvedimento, per il periodo più
sopra stabilito, non potrà essere autorizzata una superficie in eccesso
ai limiti determinati nel modo seguente:
- se la dotazione di superficie di vendita per 1000 abitanti di
esercizi con superficie di vendita superiore a 400 mq (supermercati e
ipermercati), al momento dell'entrata in vigore del presente
provvedimento, è superiore a 100 mq di vendita per 1000 abitanti,
parametro che approssima l'attuale presenza media di supermercati e
ipermercati nella Regione siciliana, il limite è pari al 40% di tale
dotazione;
- se la dotazione di superficie di vendita per 1000 abitanti di
esercizi con superficie di vendita superiore a 400 mq (supermercati e
ipermercati), al momento dell'entrata in vigore del presente
provvedimento, è inferiore a 100 mq di vendita per 1000 abitanti, il
limite è dato dalla somma della differenza tra 100 mq di vendita per
1000 abitanti e la dotazione attuale più 40 metri per 1000 abitanti.
Nel computo della dotazione attuale e dei limiti di sviluppo determinati
come sopra vanno incluse le superfici di esercizi autorizzati, ma non
ancora realizzati;
b) grandi strutture di vendita specializzate in articoli di
abbigliamento e calzature (raggruppamento II individuato dall'allegato
alla legge regionale, ovvero specializzazioni di cui ai codici ATECO
52.42 e 52.43). Con riferimento al bacino di attrazione definito dalle
isocrone di cui agli artt. 9, comma 1, lettera b), e 10, comma 1,
lettera b), del presente provvedimento, per il periodo più sopra
stabilito, non potrà essere autorizzata una superficie che ecceda una
quota del 30% di quelle in essere all'entrata in vigore del presente
provvedimento. La determinazione di tale quota verrà fatta nel modo
seguente:
- andrà rilevato il numero totale di punti vendita con la
specializzazione di cui sopra sulla base delle autorizzazioni risultanti
presso le amministrazioni comunali interessate dal bacino di attrazione
della nuova grande struttura di vendita, bacino determinato secondo le
modalità definite dai precedenti artt. 9 e 10;
- il numero di punti vendita rilevato andrà moltiplicato per una
superficie media standard di 60 mq;
- la superficie totale così ottenuta andrà rapportata a quella
della nuova grande superficie di vendita, verificando che quest'ultima
non ecceda il limite del 30% della prima;
c) altre grandi strutture di vendita non alimentari. E' rimessa
alle conferenze di servizi la valutazione delle compatibilità delle
nuove grandi strutture di vendita con la sopravvivenza di un'adeguata
varietà di tipologie di vendita, nonché con i criteri e obiettivi
indicati all'art. 5, comma 1, della legge regionale.
|
Art.
11
Limiti alla validità delle autorizzazioni per le grandi strutture di
vendita
1. E' richiesta una nuova autorizzazione nei
seguenti casi:
a) ampliamenti superiori al 10% della superficie di vendita:
ampliamenti fino al 10% della superficie di vendita autorizzata,
necessari per adeguarla ai mutamenti delle condizioni di mercato, non
richiedono autorizzazione se fatti dopo due anni dall'apertura di una
grande superficie di vendita; oltre tale limite, o per ampliamenti di
qualunque portata prima di due anni dall'apertura dell'esercizio
commerciale, è richiesta una nuova autorizzazione;
b) trasferimenti: il trasferimento di una grande superficie di
vendita, all'interno del Comune di insediamento, comporta la richiesta
di una nuova autorizzazione; il relativo studio di impatto di cui agli
artt. 7 e 8, comma 1, del presente provvedimento andrà condotto
limitatamente a quanto stabilito alle lettere e), f) e g);
c) modifica dell'orientamento merceologico: per le grandi
superfici di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore
a 2.500 mq. e per i centri commerciali, con riferimento alle grandi
superfici di vendita non alimentari di analoga dimensione in essi
incluse, il cambiamento della specializzazione merceologica comporta la
richiesta di una nuova autorizzazione. Per cambiamento della
specializzazione merceologica, oltre al passaggio da alimentare a non
alimentare e viceversa, per la quale l'autorizzazione è comunque
richiesta, si intende il passaggio da uno all'altro dei gruppi di codici
ATECO 91 (vedi
Allegato
1) elencati di seguito: 52.32 e 52.33; 52.41 e 52.44; 52.42 e 52.43;
52.45; 52.46; 52.47; 52.48. L'appartenenza ai diversi codici ATECO 91 è
stabilita in base al criterio di prevalenza così come definito dall'Istat.
2. Salvo casi di forza maggiore, se entro due anni dalla data di
concessione dell'autorizzazione da parte del Comune competente
l'iniziativa commerciale non è entrata in attività, l'autorizzazione
decade.
|
Titolo
III
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER I COMUNI
Art.
12
Indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferiti ai
diversi ambiti territoriali
1. Nel definire le scelte di pianificazione
territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale i Comuni
perseguono gli obiettivi specifici della promozione delle componenti
produttive del territorio, dell'integrazione e riqualificazione
socio-economica degli insediamenti produttivi e residenziali, del
miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale e si
attengono agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato
assetto della rete distributiva definiti nei punti successivi con
riferimento ai diversi ambiti territoriali.
2. Nei centri storici e/o nelle altre aree urbane di consolidata
presenza commerciale vanno perseguiti gli obiettivi della
riqualificazione e salvaguardia del tessuto urbano di antica origine,
del consolidamento e qualificazione della capacità attrattiva, della
funzione aggregativa e di vivibilità dell'area, contribuendo ad
eliminare fenomeni di degrado e di abbandono. Per conseguire tali
obiettivi si ritiene necessario porre in essere le seguenti azioni:
a) incentivare processi di qualificazione di area volti al
rafforzamento della funzione della struttura urbana centrale, la sua
dotazione di servizi e di attrezzature in modo da migliorare la
vivibilità dei luoghi di aggregazione e l'efficacia delle attività
delle imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;
b) programmare lo sviluppo e la qualificazione del piccolo
commercio di vicinato alimentare e non alimentare puntando a potenziarne
l'integrazione e la concentrazione in centri commerciali locali urbani e
gallerie commerciali pluripiano, favorendo la continuità della presenza
di vetrine commerciali e di attività di servizio lungo i fronti delle
strade commerciali, anche attraverso apposite normative urbanistiche di
controllo dei cambi di destinazione d'uso;
c) potenziare la gamma dei servizi culturali, artigianali, di
ritrovo e intrattenimento, ristoro e svago, quali ulteriori componenti
dell'attrattività dell'area;
d) qualificare la presenza del commercio su aree pubbliche,
valorizzando in particolare il ruolo polarizzante dei mercati coperti e
di altre aree attrezzate nelle parti attualmente degradate del tessuto
urbano centrale e della periferia urbana anche con la funzione di
attrazione turistica;
e) prevedere l'inserimento di medie e/o grandi strutture, centri
commerciali locali urbani e gallerie commerciali pluripiano, di norma
nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana, piani di recupero o
altri piani urbanistici attuativi o attraverso appositi Progetti di
valorizzazione commerciale o di marketing urbano, secondo modalità e in
localizzazioni che siano sinergiche con la rete distributiva
preesistente;
f) favorire l'accessibilità dell'area con i mezzi pubblici e
comunque secondo modalità compatibili con la struttura insediativa,
realizzando adeguati parcheggi e provvedendo allo sviluppo dei servizi
di trasporto collettivo.
3. Nelle aree di consolidata presenza commerciale della periferia
urbana, considerate come risorsa indispensabile per il miglioramento
della vita sociale dei quartieri e per la prevenzione dei fenomeni di
degrado, va perseguito l'obiettivo della qualificazione e del
potenziamento degli assi commerciali e dei nuclei di servizio esistenti.
Per conseguire tale obiettivo si ritiene necessario porre in essere le
seguenti azioni:
a) integrare e completare la gamma dei servizi lungo gli assi
commerciali esistenti;
b) prevedere la presenza di medie strutture di vendita e di
centri commerciali locali urbani, privilegiando la razionalizzazione e
l'ampliamento di medie strutture esistenti e favorendo in generale
operazioni di ammodernamento delle strutture esistenti e comunque
l'insediamento delle medie strutture di vendita su aree già dotate
delle necessarie infrastrutture;
c) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi
compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la
valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
d) migliorare l'assetto e l'arredo di piazze, strade commerciali,
isole pedonali, ovvero creare nuove aree qualificate di aggregazione
urbana e per il commercio su aree pubbliche.
Qualora tali aree di periferia urbana siano invece caratterizzate da
rilevanti carenze nella rete di servizi commerciali, si dovrà
provvedere alla previsione di aree per la realizzazione di centri
commerciali locali urbani, con funzione di servizio di quartiere o
interquartiere.
4. Negli ambiti periurbani delle aree metropolitane di Palermo, Catania
e Messina e nelle altre aree che si caratterizzano come sistemi urbani
complessi di carattere sovracomunale l'obiettivo specifico consiste
nella programmazione delle localizzazioni delle aree commerciali
integrate e dei parchi commerciali e nella razionalizzazione della
presenza e delle possibilità di insediamento delle grandi strutture di
vendita di livello inferiore e superiore, avendo come riferimento le
abitudini di consumo della popolazione, l'equilibrio dell'assetto
territoriale e il contenimento degli impatti socioeconomici e
ambientali. Per conseguire tale obiettivo si ritiene necessario porre in
essere le seguenti azioni:
a) armonizzare ed eventualmente integrare la presenza di grandi
strutture di vendita di livello inferiore e superiore in modo da tendere
al riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti
urbani da riqualificare;
b) razionalizzare l'accessibilità nelle aree ove si sono insediate
grandi strutture commerciali, garantendo la funzionalità della scelta
localizzativa rispetto alla rete degli altri servizi di pubblico
interesse;
c) favorire la concentrazione delle grandi e medie strutture di vendita
in aree commerciali e parchi commerciali collocate in prossimità dei
nodi infrastrutturali che garantiscano condizioni di elevata
accessibilità e comunque su aree già dotate delle necessarie
infrastrutture;
d) tenere conto:
- dell'esistenza o della previsione di realizzazione contestuale delle
opere di urbanizzazione primaria necessarie;
- della fattibilità degli interventi in rapporto alle caratteristiche
geologiche, idrogeologiche ed idrauliche dell'area interessata;
- dell'esistenza di spazi per i parcheggi in quantità adeguata, e
comunque non inferiore alle prescrizioni contenute nella presente
normativa.
5. Nei centri di minore consistenza demografica, in particolare montani
o rurali distanti dai maggiori poli di servizi, nonché nelle isole
minori l'obiettivo specifico consiste nella creazione di una rete di
empori commerciali integrati con essenziali funzioni di presidio e
valorizzazione del territorio, perseguendo il mantenimento dei nuclei di
servizio esistenti e potenziandoli e la creazione di centri
polifunzionali di servizio. Per conseguire tale obiettivo si ritiene
necessario porre in essere le seguenti azioni:
a) favorire la persistenza e il consolidamento dei nuclei di
servizio, inserendo nuove opportunità urbanistiche volte alla
qualificazione della presenza di attività commerciali ed al
riequilibrio funzionale dei centri minori;
b) nei casi di carenza di servizi commerciali per i beni di prima
necessità prevedere la formazione di servizi commerciali
polifunzionali, comprendenti anche altri servizi di pubblica utilità;
c) prevedere aree attrezzate per il commercio su aree pubbliche;
d) consolidare e rafforzare i processi di valorizzazione del
territorio rurale, mediante la realizzazione di servizi di promozione e
di attrezzature per il sostegno e la commercializzazione delle
produzioni tipiche locali.
6. Nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge
regionale 4 aprile 1995, n. 29, vanno favorite da parte dei consorzi,
tramite apposite convenzioni, operazioni di riconversione di
insediamenti dismessi anche ai fini dell'incremento e della
diversificazione dell'offerta commerciale, anche in funzione di una
valorizzazione delle produzioni locali, laddove ciò possa avere effetti
sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti.
|
Art.
13
Interventi per la valorizzazione commerciale dei centri storici e di
altre aree urbane
1. I Comuni con popolazione superiore ai 3.000
abitanti, oltre all'individuazione delle aree destinate all'insediamento
di medie e grandi strutture di vendita sulla base degli indirizzi di cui
al precedente articolo 12, al fine di preservare e sviluppare la
funzione del commercio nei centri storici ed in altre aree urbane a
forte vocazione commerciale, anche con riferimento al contributo che
esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto
urbano, promuovono la realizzazione di Progetti di valorizzazione
commerciale, anche di natura urbanistico - edilizia, volti alla
riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, artigianale di
servizio e della ricettività, al rafforzamento dell'immagine e
dell'identità urbana di queste aree.
2. I Progetti di valorizzazione commerciale possono essere promossi per
le aree del centro storico e/o per altre aree urbane a forte vocazione
commerciale che costituiscono veri e propri "centri commerciali
naturali". Detti Progetti possono comprendere, oltre agli esercizi
commerciali al dettaglio, anche i pubblici esercizi, le attività
turistico - ricettive e di intrattenimento e svago, e di artigianato di
servizio.
3. I Progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere interventi
a carattere strutturale, che a titolo esemplificativo possono essere così
richiamati:
a) il censimento degli esercizi commerciali con una consolidata
presenza nello stesso settore merceologico e con caratteristiche di
pregio;
b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove
attività commerciali con funzione di "magnete" o il
potenziamento di quelle esistenti, privilegiando la formula dei centri
commerciali di qualità e delle gallerie commerciali specializzate in
modo da riequilibrare la capacità attrattiva dei centri commerciali
periferici;
c) la creazione di parcheggi pubblici o privati pluripiano o
interrati;
d) il rifacimento di illuminazione pubblica e ripavimentazione di
vie e piazze;
e) la pedonalizzazione e la restrizione del traffico lungo vie e
piazze, contestualmente ad altri interventi sul sistema del traffico
urbano;
f) il miglioramento delle reti dei trasporti pubblici urbani ed
extraurbani;
g) la realizzazione di alberature ed aree da destinare a verde
pubblico di livello locale;
h) la realizzazione di opere di arredo urbano che migliorino
l'estetica, l'identità e le capacità di richiamo dell'area
interessata;
i) il recupero di facciate dotate di valori storici e culturali;
j) il recupero di immobili pubblici da adibire ad attività
commerciali, paracommerciali e di servizio pubblico integrato;
k) il recupero di piazze e spazi pubblici da destinare
all'attività di commercio su aree pubbliche o a luoghi di esposizioni,
di mostre e di attività culturali a carattere periodico, così come la
creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di
intrattenimento e di svago;
l) l'attuazione di azioni di promozione di marketing urbano.
4. Al fine di incentivare gli interventi di carattere strutturale, il
miglioramento e l'inserimento di attività commerciali, i Comuni possono
prevedere abbattimenti degli oneri di urbanizzazione e stabilire la
quota del contributo del costo di costruzione a carico dei frontisti.
5. I Comuni, sentito il parere delle associazioni dei consumatori e
delle imprese del commercio e dell'artigianato, approvano con apposito
atto deliberativo i suddetti Progetti di valorizzazione commerciale,
congiuntamente ad un apposito programma di attuazione, che deve
contenere, tra l'altro, anche l'indicazione dei tempi e delle modalità
di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e privati attori
del progetto, il dettagliato piano finanziario.
6. I Progetti di valorizzazione commerciale possono usufruire di
finanziamenti a valere su fondi pubblici (comunitari, nazionali e
regionali) all'uopo destinati; è data priorità ai progetti che
prevedano valide alternative alle gravitazioni commerciali extraurbane.
La Giunta regionale, a tal fine, adotta i criteri per il riparto dei
finanziamenti e le altre priorità per il raggiungimento degli obiettivi
della presente normativa.
|
Art.
14
Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o
ambientale
1. I Comuni individuano nei piani regolatori
generali gli immobili, le aree o i complessi di immobili per i quali, in
relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico,
artistico o ambientale, sono previste disposizioni urbanistiche o
regolamentari di salvaguardia connesse all'esercizio di attività
commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali
con le funzioni territoriali in rapporto all'arredo urbano e alla
viabilità e mobilità dei consumatori. L'individuazione riguarda le
aree dei centri storici o porzioni di esse oppure aree e singoli
immobili, anche esterni al centro storico, individuati in relazione agli
specifici valori di contesto. Detta individuazione, oltre a singoli
esercizi commerciali, può riguardare parti del tessuto commerciale,
pubblici esercizi e attività artigianali, aventi valore storico e
artistico o d'interesse ambientale.
2. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei
beni di interesse artistico, storico o archeologico, le disposizioni di
salvaguardia possono riguardare:
a) l'esclusione della vendita di determinate merceologie;
b) le modalità, prescrizioni e limitazioni del commercio su aree
pubbliche;
c) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine
e gli elementi di arredo urbano, nonché il sistema di illuminazione
esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi
esterni di esercizi commerciali;
d) in casi eccezionali, quando sia giustificato da fattori di
tradizione e dal pregio di ambienti e arredi, la vocazione merceologica
determinatasi nel tempo tramite accordi tra Comuni e Soprintendenza ai
BB.CC.AA.
3. I regolamenti edilizi e di polizia locale stabiliscono norme per la
limitazione all'esercizio delle attività commerciali in prossimità di
beni culturali e ambientali e in parti più estese e di particolare
pregio di tessuti commerciali, qualora tali attività, per le modalità
di esercizio o per le modalità di fruizione, danneggino il valore
storico-ambientale della zona considerata.
|
Art.
15
Metodologia per gli adempimenti dei Comuni
1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5,
della legge regionale, sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici
generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da
adottare e trasmettere all'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle
presenti direttive regionali.
2. Le indicazioni metodologiche per le operazioni da compiersi da parte
dei Comuni sono le seguenti:
a) un'analisi della rete commerciale in essere, contenente quanto
meno la localizzazione e la consistenza di ciascuna media e grande
struttura di vendita esistente e la localizzazione delle aree o assi o
fronti ove si concentra il commercio di vicinato, con particolare
riguardo ai centri commerciali naturali;
b) la valutazione del dimensionamento attuale della rete
distributiva comunale, anche in termini di raffronto con i dati
disponibili a livello provinciale e regionale, in rapporto alle tendenze
demografiche e socio-economiche, con particolare riguardo ai mutamenti
nella struttura dei consumi familiari;
c) una valutazione delle problematiche poste della dislocazione
attuale della rete commerciale rispetto all'accessibilità (veicolare,
ciclabile, pedonale, coi mezzi pubblici) da parte dell'utenza;
d) un'analisi delle previsioni del P.R.G. o del Programma di
Fabbricazione vigenti, comprendente una mappatura delle possibilità
d'insediamento di strutture commerciali in termini localizzativi e di
dimensionamento quantitativo e delle relative condizioni normative e
requisiti d'insediamento;
e) l'individuazione delle aree urbane centrali di cui al
precedente articolo 12, comma 2, comprendenti sia le aree dei centri
storici che eventuali altre aree urbane a forte vocazione commerciale;
f) la formulazione degli orientamenti dell'Amministrazione
comunale circa l'evoluzione della rete distributiva nelle diverse parti
del territorio comunale, con particolare riguardo al centro storico e
alle altre aree urbane a forte vocazione commerciale individuate, le
possibilità d'insediamento di medie strutture di vendita e le aree
suscettibili di ospitare grandi strutture di vendita o aree commerciali
integrate;
g) la riformulazione delle norme dello strumento urbanistico
generale riguardanti i tipi d'uso commerciali e relativi standard e
requisiti d'insediamento, per adeguarla alla casistica delle tipologie,
di merceologie, di forme di aggregazione e agli indirizzi e requisiti di
insediamento contenuti nel presente provvedimento;
h) la riformulazione delle norme urbanistiche relative alle zone
di possibile insediamento di attività commerciali, con particolare
riferimento alle medie e grandi strutture di vendita, per adeguarle agli
orientamenti dell'Amministrazione comunale di cui alla precedente
lettera f) e agli indirizzi e requisiti di cui al presente
provvedimento;
i) l'eventuale individuazione di nuove opportunità urbanistiche
ove ammettere l'insediamento delle diverse tipologie di attività
commerciali.
3. In linea di indirizzo, nello strumento urbanistico generale, il
commercio di vicinato sarà considerato una delle destinazioni d'uso
ammesse, insieme ad altre, nelle zone prevalentemente residenziali e
miste e, in particolare, negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti
da riqualificare.
Le medie strutture di vendita saranno invece di norma una delle
destinazioni ammesse nelle zone urbane a carattere misto, consolidate o
da riqualificare, ma possono anche essere individuate in zone per nuovi
insediamenti e in zone specialistiche (del tipo sottozona D3).
Le grandi strutture di vendita saranno di norma collocate o realizzabili
in zone specialistiche (del tipo sottozona D3) e nei poli funzionali di
tipo specialistico (quali centri commerciali all'ingrosso, centri
interscambio merci, centri fieristici, ecc.).
4. Al fine di evitare il crearsi di situazioni di monopolio sul mercato
immobiliare e di contrastare il formarsi di rendite di posizione, il
numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e di grandi
strutture di vendita dovrà comunque essere sempre superiore al numero
delle strutture distributive effettivamente attivabili.
5. Qualora l'individuazione delle aree per le tipologie di insediamenti
commerciali di cui sopra avvenga nell'ambito di aree già a destinazione
commerciale o compatibili con la destinazione del commercio al dettaglio
contenute nello strumento urbanistico generale vigente, la
documentazione da trasmettere all'Assessore per il territorio e
l'ambiente è costituita da una relazione illustrativa comprendente le
indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) di cui al
precedente comma 2 ed il testo delle modifiche o integrazioni della
normativa dello strumento urbanistico generale vigente di cui alle
lettere g) ed h) del precedente comma 2. Nel caso in cui dette
operazioni di individuazione delle aree per insediamenti commerciali
investano anche aree precedentemente non classificate o non compatibili
per la destinazione d'uso commerciale la relazione illustrativa di cui
sopra dovrà comprendere anche le problematiche di cui alla lettera i)
del precedente comma 2 e relativa modifica normativa e cartografica
delle destinazioni d'uso.
|
Art.
16
Dotazioni di parcheggi pertinenziali; disciplina delle aree di sosta
1. Parcheggi pertinenziali di uso comune:
definizione e misure. I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni,
o porzioni di aree o costruzioni, adibiti al parcheggio dei veicoli, al
servizio esclusivo di un determinato insediamento.
Nei parcheggi pertinenziali le dimensioni lineari del singolo posto
auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a ml.
2,5 x 4,8.
La superficie convenzionale di un "posto auto", comprensiva
dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25.
2. Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso
comune. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro
commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i
clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da
essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi;
possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della
disciplina urbanistica comunale, ma in tale caso le chiusure degli
accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei
giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.
I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nello stesso
complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui
sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area
o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità
pedonale (di norma entro 300 metri), purché permanentemente asservita
alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla
struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi,
attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli
spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi
pubblici, senza sovrapposizioni.
Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti è opportuno
che nell'ambito dei parcheggi pertinenziali sia individuata una porzione
specifica destinata ai dipendenti della struttura di vendita.
Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali per una
capacità complessiva superiore ai 100 posti-auto, e dislocati in più
gruppi di posti auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto
di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più
opportuno in relazione alla disponibilità di posti.
In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e
adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei
parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con
particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.
3. Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali. I parcheggi
pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure
in soluzioni interrate o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti
di edificazione stabiliti dal P.R.G.
Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina
urbanistica comunale, le soluzioni interrate e/o pluripiano, le quali
rendano minima l'estensione della superficie che viene
impermeabilizzata.
Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi
pertinenziali di capacità superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata
permeabilità, quali i terrazzi fluviali e i conoidi di pianura.
4. Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la
clientela. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni
necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione
alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui
operano, rispettando comunque i seguenti valori minimi:
a) esercizi di vicinato: va richiesta di norma la medesima
dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione
residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti
direttamente accessibili da parte della clientela;
b) medie strutture di vendita alimentari o miste: va richiesta
una dotazione di mq. 1,0 per ogni metro quadrato di superficie di
vendita;
c) medie strutture di vendita non alimentari: va richiesta una
dotazione di mq. 0,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
d) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie
inferiore ai 5.000 mq.: va richiesta una dotazione di mq. 2,0 per ogni
metro quadrato di superficie di vendita;
e) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di
vendita inferiore a 5.000 mq.: va richiesta una dotazione di mq. 1,5 per
ogni metro quadrato di superficie di vendita;
f) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie
superiore ai 5.000 mq.: va richiesta una dotazione di mq. 2,5 per ogni
metro quadrato di superficie di vendita;
g) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di
vendita superiore ai 5.000 mq.: va richiesta una dotazione di mq. 2,0
per ogni metro quadrato di superficie di vendita.
h) centri commerciali: la dotazione di parcheggi pertinenziali è
calcolata distintamente:
- per le medie e grandi strutture di vendita in esso presenti
secondo le tipologie sopra indicate, la dotazione richiesta è quella
riportata alle lettere b), c), d), e) ed f) di cui sopra;
- per la rimanente parte degli esercizi commerciali, per le
attività paracommerciali ed altre attività di servizio in esso
presenti, la dotazione di parcheggio pertinenziale per la clientela è
prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie lorda di
pavimento.
Le dotazioni di parcheggio pertinenziale per la clientela sopra indicate
assorbono eventuali ulteriori dotazioni di parcheggi pertinenziali
prescritte da norme statali e regionali.
La disponibilità delle aree per parcheggio, nelle misure indicate,
costituisce requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione per
la vendita al dettaglio ed il venir meno di tale requisito oggettivo
costituisce motivo di revoca della medesima.
5. Casi di possibile riduzione delle dotazioni di parcheggio. Al fine di
agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione
ed al consolidamento della rete distributiva preesistente, i Comuni
possono richiedere dotazioni di parcheggio pertinenziale inferiori a
quelle indicate al precedente comma 4 nei soli seguenti casi:
a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui
al precedente articolo 13, qualora sia previsto dal progetto che
l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i
mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano
limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio di destinazione
d'uso. Le dotazioni di cui al precedente comma 4 sono comunque da
richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di
demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;
b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di
preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite
di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita
precedentemente autorizzata;
c) nel caso la realizzazione di centri commerciali al dettaglio
nei centri storici e/o in altre aree urbane a forte vocazione
commerciale determini dei flussi di traffico aggiuntivo.
Nei casi delle lettere a), b) e c) sopra indicati il Comune può
richiedere in alternativa la "monetizzazione" parziale o
totale delle dotazioni prescritte in materia di aree di parcheggi
pubblici e verde pubblico. Le risorse finanziarie in tal modo acquisite
dai Comuni sono riservate al reperimento e alla realizzazione di
parcheggi pubblici e verde pubblico, alla realizzazione di opere di
arredo urbano ed al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici
o piste ciclabili nell'ambito del contesto urbano coinvolto
dall'insediamento commerciale.
6. Posti per motocicli e biciclette. In aggiunta alle dotazioni
prescritte di posti-auto, la strumentazione urbanistica comunale può
prescrivere adeguate dotazioni di posti per motocicli e per biciclette,
con particolare riferimento alle medie strutture di vendita.
7. Aree per il carico e lo scarico delle merci. Le grandi strutture di
vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle
operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio dei veicoli merci,
dimensionata secondo le esigenze attese. Detta area deve essere
delimitata rispetto alle aree di parcheggio con un'idonea segnaletica
orizzontale e verticale e deve essere raccordata con l'innesto sulla
viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi
dei veicoli dei clienti. Per le grandi strutture di vendita è inoltre
preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le
merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.
8. Regolamentazione delle aree di sosta. I Comuni, privilegiando norme
di autoregolamentazione concertata, disciplinano l'orario di carico e
scarico delle merci nell'ambito dei centri storici, cercando di
concentrarlo nelle ore di minor traffico ed evitando lo sviluppo
dell'inquinamento acustico.
I Comuni, nel disciplinare la sosta su suolo pubblico, devono
considerare che per la vitalità del commercio nei centri storici e nei
luoghi del commercio in generale deve essere privilegiata la possibilità
di parcheggio gratuito, sia pure per breve durata. In tali ambiti
territoriali le medie e grandi strutture di vendita devono dimostrare la
disponibilità di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento
con infrastrutture già operanti.
In alternativa il Comune, nei propri strumenti urbanistici generali o
particolareggiati, deve prevedere apposita normativa per la
monetizzazione, in modo da contribuire alla costituzione di un fondo
destinato al finanziamento della realizzazione di parcheggi di
iniziativa pubblica dedicati alle zone di prevalente insediamento
commerciale.
|
Art.
17
Verifiche di impatto sulla viabilità
1. L'approvazione dei progetti, ai fini del
rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, nonché il
rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture, trasferimenti,
ampliamenti, estensione di settore merceologico per esercizi commerciali
e centri commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 1.500
mq., sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità.
2. I progetti e le domande di autorizzazioni commerciali devono essere
accompagnati da idoneo studio sulla viabilità dell'area, da studi di
dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'idonea
organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione
sulla rete stradale interessata, in funzione della classe di
appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei
previsti livelli di servizio. In particolare devono essere considerati:
a) il movimento indotto dei veicoli commerciali e le relative
problematiche di carico e scarico, specialmente se comportano la sosta
su suolo pubblico, che deve essere regolamentata;
b) il movimento indotto di vetture private, calcolato assumendo,
convenzionalmente, un flusso viario, in ore di punta, pari a 1,2 volte
la capienza del parcheggio (di dimensione conforme ai requisiti di cui
ai punti 6.1 e 6.2 ), sia in entrata che in uscita;
c) il traffico ordinario, assumendo il maggior valore (depurato
dalle stagionalità) stimato tra le ore 18 e le ore 19 del venerdì e
del sabato;
d) l'organizzazione e la portata degli accessi.
|
|
Allegato n. 2
CODICI
ATECO RILEVANTI AI FINI DI QUANTO STABILITO DAGLI ARTICOLI
7
E
11
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
52.11: Commercio al dettaglio in esercizi
non specializzati con presenza di prodotti alimentari e bevande
52.12: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con
prevalenza di prodotti non alimentari
52.21: Commercio al dettaglio di frutta e verdura
52.22: Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di
carne
52.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
52.24: Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi
52.25: Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra e altre
bevande)
52.26: Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri
generi di monopolio
52.27: Altro commercio al dettaglio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco in esercizi specializzati
52.31: Farmacie
52.32: Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
52.33: Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di
profumeria
52.41: Commercio al dettaglio di tessili
52.42: Commercio al dettaglio di articoli d'abbigliamento
52.43: Commercio al dettaglio di calzature e articoli di cuoio
52.44: Commercio al dettaglio di mobili e di articoli
d'illuminazione
52.45: Commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi
radio e televisori
52.46: Commercio al dettaglio di ferramenta, colori e vernici,
vetro
52.47: Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e
articoli di cartoleria
52.48: Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi
specializzati.
|
|
Allegato n. 3
DELIBERA-TIPO
RELATIVA AI CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA
LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 28.
Il
Consiglio comunale
Visto l'articolo 8, comma 3, della legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che prevede che il Comune, sulla base
delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 5
della legge medesima, sentite le organizzazioni di tutela dei
consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio
maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotti, entro il
termine di 180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali, i
criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie
strutture di vendita;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della
disciplina del commercio", in particolare l'articolo 5 contenente i
criteri e gli obiettivi della programmazione della rete distributiva e
l'articolo ......... del decreto del Presidente della Regione n.
........................ del
................................................;
Rilevata l'opportunità di stabilire un quadro di riferimento ai fini
dell'esame delle domande di autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento
di superficie, l'estensione di settore merceologico e il trasferimento
di sede di medie strutture di vendita;
Preso atto del parere espresso dalle organizzazioni di tutela dei
consumatori e dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio in
occasione dell'incontro avvenuto in data ................... presso
......................; (ovvero tramite nota di risposta alla richiesta
formulata dal Comune in data .......................);
Vista l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 e l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio comunale
competente;
Con voti .......................
Delibera
7. I criteri di rilascio delle autorizzazioni
per medie strutture di vendita previsti dall'articolo 8 della legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nell'ambito del territorio comunale
si ispirano ai seguenti principi:
- perseguire un processo di modernizzazione del sistema
distributivo locale;
- assicurare garanzie di concorrenzialità tra le diverse forme
distributive;
- mirare al mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del
servizio commerciale di prossimità;
- promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di
vendita nelle diverse parti del territorio comunale;
- svolgere una funzione di tutela delle piccole e medie imprese
commerciali, stante il loro grado di radicamento sul territorio comunale
ed il ruolo da queste svolte sotto il profilo dello sviluppo
dell'occupazione di manodopera locale.
8. L'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione dei settori
merceologici, l'ampliamento (oltre il limite del 20%) della superficie
di vendita degli esercizi commerciali rientranti nei limiti dimensionali
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 28, sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione
comunale sulla base dei criteri di cui al presente atto deliberativo. I
settori merceologici di riferimento sono i seguenti:
a) Settore alimentare
III - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della
persona e della casa ed articoli in carta per la casa;
b) Settore non alimentare
III - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di
qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della
biancheria intima), calzature;
III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non
comprese nel raggruppamento II).
Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede, ampliamento
(oltre il limite del 20%) di superficie o estensione di settore
merceologico di una media struttura di vendita sia necessario
l'ottenimento di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato
deve inoltrare, contestualmente alla domanda di autorizzazione
commerciale, la relativa domanda di concessione o autorizzazione
edilizia, ovvero dichiarazione di inizio attività facendo riferimento
in ciascuna delle due istanze alla domanda collegata.
Nell'ipotesi in cui la richiesta di autorizzazione commerciale riguardi
locali già esistenti per i quali esiste regolare certificato di
usabilità e l'insediamento dell'attività commerciale non richiede
modifiche alla destinazione d'uso dei locali e/o opere edilizie, il
richiedente dovrà allegare alla domanda apposita autocertificazione
relativa al possesso dei requisiti sopra elencati.
Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia può essere
contestuale o successivo al rilascio dell'autorizzazione commerciale per
media struttura di vendita.
9. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale per media struttura di
vendita è subordinato:
a) alla presentazione della domanda per medie strutture di
vendita su appositi modelli ministeriali denominati "Mod. COM
2" e "Mod.COM 3", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
23 aprile 1999 - Serie Generale - n. 94 e successive modificazioni;
b) alla presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto
tecnico illustrativo dell'iniziativa nel suo complesso, da allegare al
modello ministeriale di cui sopra;
c) al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti morali
di cui all'art. 3, comma 2, e professionali (se trattasi di attività
commerciale del settore alimentare) di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
d) al rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla
d'uso ed ai regolamenti edilizi;
e) al rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e
igienico-sanitaria;
f) al rispetto del regolamento comunale d'igiene.
Oltre ai suddetti criteri il rilascio dell'autorizzazione per medie
strutture di vendita è subordinato:
a) alla verifica del rispetto degli standard urbanistici di
parcheggio e verde pubblico e di parcheggi pertinenziali funzionalmente
collegati alla struttura di vendita con capacità adeguata alle vigenti
disposizioni in materia ;
b) alla verifica dell'esistenza di idonei collegamenti pedonali e
viari che assicurino una funzionale accessibilità (distintamente per il
flusso merci ed il flusso della clientela) alla struttura di vendita;
c) alla verifica della previsione di idonee aree destinate a
parcheggio distinte per classi di veicoli (autoveicoli, motoveicoli,
cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico
delle merci.
10. A tale fine il progetto tecnico illustrativo dell'iniziativa da
allegare alla domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento
(oltre il limite del 20%) di superficie o estensione merceologica di una
media struttura di vendita dovrà contenere i seguenti elementi
essenziali:
a) descrizione dell'area di insediamento della struttura con
indicati tutti i riferimenti relativi allo stato di fatto ed allo stato
di progetto;
b) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa (tecniche di
vendita, organizzazione degli spazi di vendita, bacino d'utenza, ecc. In
particolare, se trattasi di centro commerciale, indicazione del numero
complessivo degli esercizi previsti e loro caratteristiche dimensionali
e merceologiche, indicazione della superficie di vendita complessiva,
ecc.);
c) descrizione della struttura che si intende realizzare,
riconvertire, ristrutturare, ampliare con specificazione della
destinazione dei singoli vani (superficie di vendita - distinta
eventualmente in alimentare e non alimentare, magazzini, uffici,
servizi, ecc.), nonché illustrazione del relativo progetto
architettonico;
d) descrizione delle aree previste per i parcheggi distinti per
classi di veicolo (autoveicoli; motoveicoli; cicli), nonché delle aree
destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci.
Al progetto tecnico illustrativo devono inoltre essere allegati (in
duplice copia):
a) planimetria dei locali di vendita (in scala almeno 1:100), con
legenda relativa al lay out delle diverse zone d'intervento (in
particolare con l'indicazione della superficie di vendita e di quella
destinata ad altri usi);
b) un elaborato grafico (in scala 1:200 o 1:500) relativo alla
sistemazione esterna dell'insediamento commerciale, con particolare
riguardo alla viabilità (flusso merci e persone), alle aree di carico e
scarico, all'applicazione agli standard di parcheggio e verde pubblico
ed ai parcheggi pertinenziali per la clientela;
c) un estratto di mappa catastale relativo alle aree interessate
dalla domanda di autorizzazione;
d) relazione tecnica contenente la descrizione della rete viaria
esistente e di progetto, dei flussi di traffico esistenti e prevedibili
a medio termine, della situazione relativa alla mobilità ed ai servizi
di trasporto collettivo, nonché la previsione dei flussi di traffico
previsti a seguito dell'apertura della nuova struttura distributiva ed
illustrazione delle soluzioni che si intendono adottare per il
miglioramento della mobilità sulla rete viaria di riferimento.
Qualora la documentazione tecnica e cartografica di cui sopra risulti già
parzialmente depositata presso l'Amministrazione comunale a corredo di
domanda di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato potrà
ometterne la presentazione a corredo della domanda di autorizzazione
commerciale dichiarando che la stessa risulta già allegata ad altra
istanza, specificandone gli estremi.
11. Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta
documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della fase
istruttoria di una domanda del medesimo raggruppamento merceologico e
tipologia dimensionale, nonché relative ad un medesimo ambito
territoriale omogeneo per destinazione e funzioni e, comunque, non oltre
il 70° (settantesimo) giorno dei 90 (novanta) fissati come termine
ultimo per la conclusione del procedimento. L'istruttoria si ritiene
conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o
eventualmente alla maturazione del silenzio assenso.
Nel caso di domande concorrenti nello stesso Comune e nella stessa area
territoriale di riferimento l'autorizzazione all'apertura di una media
struttura di vendita è concessa prioritariamente:
a.1) per il settore alimentare a domande che prevedono la
concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture di
vendita ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato,
preesistenti e operanti nel settore alimentare, e l'assunzione
dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
a.2) per il settore non alimentare a domande che prevedono la
concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture ovvero
di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti ed operanti
nel medesimo settore non alimentare, e siano presentate da richiedenti
che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il
commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione
professionale. Tale qualificazione può essere comprovata dall'aver
esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del
settore non alimentare; o aver prestato la propria opera, per almeno due
anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato
addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o
parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, attestata dalla iscrizione all'I.N.P.S.; o essere
in possesso di un diploma universitario o di un diploma di istituto
secondario di secondo grado.
In entrambi i settori merceologici sopraindicati a.1) e a.2) sono
comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti, frutto di
operazioni di concentrazione o di accorpamento, inseriti nell'ambito di
progetti di valorizzazione commerciale di cui al presente decreto;
b) trasferimento di medie strutture già operanti nel territorio
comunale, con eventuale ampliamento nei limiti dimensionali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f);
c) ampliamento di medie strutture esistenti, oltre il limite del
20% della superficie di vendita già autorizzata e comunque nel limite
dimensionale di detta tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
f);
d) nuova apertura di media struttura operante nel settore non
alimentare da parte di un soggetto che abbia frequentato un corso di
formazione professionale per il commercio riconosciuto dalla Regione
ovvero sia in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo
le modalità di cui al precedente punto a.2);
e) nuova apertura di media struttura.
In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori
sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il
quale il Comune individua la domanda prioritaria.
11. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28, costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti
urbanistici, il rilascio di autorizzazione:
a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di
vendita non superiore a 1.500 mq. (in caso di Comune avente una
popolazione superiore a 100.000 abitanti) ovvero a 1.000 mq. (in caso di
Comune con popolazione compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti) ovvero a
600 mq. (in caso di Comune con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti);
b) all'ampliamento (oltre il limite del 20%) della superficie di
vendita di una media struttura di vendita, nel rispetto del limite
dimensionale di cui alla lettera a).
Il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alle lettere a) e b) è
dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di esercizi
rientranti nei limiti dimensionali di cui alle lettere e) ed f) del
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
2) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai
sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e siano
operanti nello stesso Comune;
3) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale dipendente,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di
concentrazione o accorpamento;
4) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma
dei limiti massimi indicati per gli esercizi di vicinato alla lettera e)
del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.
28, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto accorpati o
concentrati ovvero dell'effettiva superficie di vendita autorizzata,
qualora la superficie di detti esercizi sia superiore ai predetti
limiti.
In ogni caso il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca
di quella relativa agli esercizi oggetto di concentrazione o di
accorpamento.
12. L'estensione di un nuovo settore o raggruppamento merceologico di
cui all'allegato della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28,
nell'ambito di una media struttura di vendita equivale a nuova apertura
e può essere autorizzata nell'osservanza delle relative procedure.
Il presente atto deliberativo, stante i requisiti d'urgenza, è
dichiarato immediatamente eseguibile.
|
|
Allegato n. 4
NORME
SUL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4, DELLA LEGGE
REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 28
Il
Consiglio comunale
Visto l'articolo 8, comma 4, della legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che stabilisce che il Comune adotta
le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie
strutture di vendita;
Rilevato che in tale provvedimento deve essere
stabilito il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di
ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora
non venga comunicato il provvedimento di diniego;
Preso atto che detto provvedimento deve
inoltre contenere tutte le altre norme che siano atte ad assicurare
trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione
al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Rilevata l'opportunità di provvedere in modo
da stabilire le regole in base alle quali ricevere, istruire e decidere
sulle domande di autorizzazione per medie strutture di vendita
presentate a seguito della entrata in vigore delle norme in tale campo
contenute nella legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma
della disciplina del commercio";
Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 114/1998 e l'articolo 8, comma 4, della legge regionale
22 aprile 1999, n. 28;
Visto il parere favorevole del Responsabile
del Servizio comunale competente;
Con voti
Delibera
1. Per ottenere l'autorizzazione
all'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione di settore
merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita nei limiti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di
vendita in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il richiedente deve presentare al
Comune apposita domanda corredata delle informazioni contenute nella
modulistica (Mod. COM 2 - Mod. COM. 3) di cui all'allegato B e C della
deliberazione 13 aprile 1999 della Conferenza unificata Stato-Regioni
Enti locali ex articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1999 - Serie
Generale - n. 94 e successive modificazioni. La modulistica di cui sopra
deve essere compilata dal richiedente con le modalità e le istruzioni
di cui alla circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 3465/C
del 25 giugno 1999 recante "Istruzioni modulistica inerente le
comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".
2. Il procedimento amministrativo di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28,
è attivato con domanda da parte del richiedente all'Amministrazione
comunale nei casi di:
- nuovo esercizio;
- concentrazione di esercizi
preesistenti;
- trasferimento di sede;
- ampliamento di superficie di vendita,
oltre il limite del 20 % della superficie occupata;
- ampliamento di superficie di vendita a
seguito di accorpamento;
- estensione di settore merceologico.
Il procedimento amministrativo di:
- ampliamento della superficie di
vendita, nel limite del 20% della superficie occupata;
- subingresso nella titolarità
dell'esercizio;
- riduzione di superficie di vendita;
- riduzione di settore merceologico;
- cessazione di attività
relativo ad una media struttura di vendita è
attivato con comunicazione da parte dell'interessato all'Amministrazione
comunale.
Il responsabile del procedimento è il
responsabile del Servizio attività economiche.
3. Le domande o le comunicazioni possono
essere inviate tramite lettera raccomandata ovvero presentate
all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale, a richiesta, provvederà al
rilascio di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
domanda.
4. Entro 3 giorni dal ricevimento della
domanda o della comunicazione, sarà inviata al soggetto interessato da
parte del Servizio comunale competente una comunicazione di avvio del
procedimento recante le seguenti indicazioni:
- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- l'Ufficio in cui si può prendere
visione degli atti;
- responsabile del procedimento.
5. Verificata la domanda o la comunicazione,
nel caso di incompletezza o irregolarità della stessa, il responsabile
del procedimento provvederà a richiedere all'interessato, entro 10
giorni dal ricevimento, le necessarie integrazioni, interrompendo i
termini del procedimento.
Tali termini inizieranno a decorrere ex novo
al momento della presentazione della documentazione integrativa
richiesta e potranno essere interrotti una seconda volta solo se vi é
la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio che non siano
già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale e che essa non
possa acquisire autonomamente.
Nel caso di richiesta di elementi integrativi
i termini iniziano a decorrere nuovamente dalla data del ricevimento
degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale.
6. Il Comune, entro 90 giorni dalla data di
ricevimento della domanda, deve procedere al rilascio
dell'autorizzazione. A tale scopo, terminata la fase istruttoria, il
Dirigente del servizio comunale competente provvede a rilasciare
l'autorizzazione ovvero a notificare all'interessato un provvedimento di
diniego.
Per quanto concerne i procedimenti soggetti a
comunicazione, l'attività potrà essere iniziata decorso il termine di
30 giorni dalla comunicazione medesima, fatta salva l'adozione di
eventuali provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione
comunale.
Tale termine non si applica nella fattispecie
di subingresso nell'esercizio dell'attività in assenza di modifiche
strutturali ai locali di esercizio ed al settore merceologico.
7. La domanda, completa delle informazioni
contenuta nella modulistica e nella documentazione prescritta, per la
quale non sia stato comunicato il diniego entro 90 giorni dal suo
ricevimento, è ritenuta accolta.
8. In caso di concorrenza di domande i
relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore
a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda
prioritaria.
9. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi
all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10.
10. L'interessato può iniziare a svolgere
l'attività:
- dopo il rilascio dell'autorizzazione;
- decorso il termine stabilito per la
formazione del silenzio assenso senza che gli sia stato comunicato un
provvedimento di diniego.
Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, della
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, l'autorizzazione all'apertura
di una media struttura di vendita è revocata qualora il titolare:
a)
non
inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga su
richiesta motivata dell'interessato in caso di comprovata necessità
dipendente da fatti non imputabili all'impresa;
b)
sospenda
l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c)
venga
a trovarsi nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2,
3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
c)
nel
caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28.
11. Il dirigente del servizio comunale
competente, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, può
annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, ovvero, ove ciò
sia possibile, fissare un termine entro il quale l'interessato può
provvedere a regolarizzare l'attività.
12. Il rilascio di provvedimento autorizzativo
o di diniego di una autorizzazione per media struttura di vendita è
soggetto a verifica del rispetto dei criteri di rilascio delle relative
autorizzazioni approvati con deliberazione del Consiglio comunale
n................... del
..........................................................................,
previo esame contestuale della pratica da parte della Conferenza dei
servizi attività economiche, ambiente, urbanistica ed edilizia privata
del Comune con le modalità di cui all'articolo.... della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10, convocata dal responsabile del
procedimento.
Qualora la complessità della pratica richieda
l'analisi da parte di altri servizi dell'Amministrazione comunale e/o di
enti esterni alla stessa, i medesimi potranno essere convocati a
partecipare alla riunione della conferenza dei servizi.
Dei lavori della conferenza dei servizi verrà
redatto apposito verbale che costituirà parere istruttorio non
vincolante ai fini dell'emissione del provvedimento di rilascio o
diniego dell'autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita.
(N.B. La previsione dell'istituzione della
conferenza di servizi è da valutare da parte delle singole
amministrazioni comunali in relazione alle proprie esigenze
organizzative).
Il presente atto deliberativo, stante i
requisiti d'urgenza, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo .......... della legge regionale ....................
n..........
|