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Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 98 del 28 aprile 2000, s. o. n. 66/L) |
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI CAPO I - Potestà regolamentare Art. 1 Ambito di applicazione e calcolo degli importi CAPO II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell’Autorità sui lavori pubblici Art. 3 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici TITOLO II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI CAPO I - Organi del procedimento Art. 7 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici CAPO II - Disciplina dell’accesso agli atti e forme di pubblicità Art. 9 Pubblicità degli atti della Conferenza dei servizi TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE CAPO I - La programmazione dei lavori Art. 11 Disposizioni preliminari CAPO II - La progettazione Sezione prima: Disposizioni generali Art. 15 Disposizioni preliminari Sezione seconda: Progetto preliminare Art. 18 Documenti componenti il progetto preliminare Sezione terza: Progetto definitivo Art. 25 Documenti componenti il progetto definitivo Sezione quarta: Progetto esecutivo Art. 35 Documenti componenti il progetto esecutivo Sezione quinta: Verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti Art. 46 Verifica del progetto preliminare TITOLO IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA CAPO I - Disposizioni generali Art. 50 Ambito di applicazione CAPO II - Concorso di idee Art. 57 Modalità di espletamento CAPO III - Concorsi di progettazione Art. 59 Modalità di espletamento CAPO IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP Art. 62 Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo CAPO V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP Art. 65 Disposizioni generali TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI CAPO I - Appalti e concessioni Sezione prima: Disposizioni generali Art. 71 Disposizioni preliminari Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici Art. 76 Procedure di scelta del contraente Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici Art. 84 Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici Sezione quarta: Lavori in economia Art. 88 Tipologie di lavori eseguibili in economia CAPO II - Criteri di aggiudicazione Art. 89 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi TITOLO VI - SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI Art. 93 Riunione di imprese TITOLO VII - GARANZIE Art. 100 Cauzione provvisoria TITOLO VIII - IL CONTRATTO Art. 109 Stipulazione ed approvazione del contratto TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I - Direzione dei lavori Art. 123 Ufficio della direzione dei lavori CAPO II - Esecuzione dei lavori Sezione prima: Disposizioni preliminari Art. 128 Ordini di servizio Sezione seconda: Consegna dei lavori Art. 129 Giorno e termine per la consegna Sezione Terza: Esecuzione in senso stretto Art. 133 Sospensione e ripresa dei lavori Sezione quarta: Subappalto Art. 141 Subappalto CAPO III - Lavori in economia Art. 142 Modo di esecuzione dei lavori TITOLO X - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 149 Accordo bonario TITOLO XI - CONTABILITA’ DEI LAVORI CAPO I - Scopo e forma della contabilità Art. 152 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti CAPO II - Contabilità dei lavori in economia Art. 176 Annotazione dei lavori ad economia CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità Art. 183 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura TITOLO XII - COLLAUDO DEI LAVORI CAPO I - Disposizioni preliminari Art. 187 Oggetto del collaudo CAPO II - Visita e procedimento di collaudo Art. 192 Estensioni delle verificazioni di collaudo TITOLO XIII - DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI CAPO I - beni culturali Art. 211 Applicazione CAPO II - Progettazione Art. 213 Attività di progettazione per i beni culturali TITOLO XIV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ... LAVORI ESEGUITI NELL’AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26.02.1987 N. 49. TITOLO XV - DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 231 Abrogazione di norme ALLEGATI TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI CAPO I - Potestà regolamentare Art. 1 (Ambito di applicazione e calcolo degli importi) 1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria. 2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell’ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell’articolo 117 della Costituzione. 3. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge. 4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro. 5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell’I.V.A. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
CAPO II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici Art. 3 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) 1. L’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dell’Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall’Autorità stessa. 2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dall’articolo 8, comma 2, della Legge. 3. Tutte le delibere dell’Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l’Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali. Art. 4 (Esercizio della funzione di vigilanza) 1. Ai fini dell’esercizio della vigilanza, le richieste di cui all’articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti. 2. Ai fini dell’assunzione di notizie e chiarimenti, l’Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire. 3. L’Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese. Art. 5 (Istruttoria e provvedimenti conseguenti) 1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell’articolo 4, l’Autorità delibera l’apertura dell’istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati. 2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito. 3. Per l’espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l’Autorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando l’oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell’ispezione. 4. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all’accesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive modificazioni. Art. 6 (Esercizio del potere sanzionatorio) 1. L’Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all’articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte. 2. Decorso detto termine, l’Autorità valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito. 3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge. 4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici. 5. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge, l’Autorità informa i soggetti competenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari. L’amministrazione è tenuta a comunicare all’Autorità l’esito del procedimento disciplinare. TITOLO II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI CAPO I - Organi del procedimento
Art. 7 (Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici) 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge. 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro. 5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell’articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano. Art. 8 (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento) 1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico. 3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori:
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. 5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale. 6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della Legge. 7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 18 della Legge relativamente all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza. CAPO II - Disciplina dell’accesso agli atti e forme di pubblicità Art. 9 (Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi) 1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale. 2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi, l’amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara. 1. Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all’accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa. TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE CAPO I - La programmazione dei lavori Art. 11 (Disposizioni preliminari) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. 2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14 della Legge. 3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le disposizioni della Legge e del regolamento. Art. 12 (Fondo per accordi bonari) 1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell’articolo 31 bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi per l’accelerazione dei lavori. 2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti. 3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1. 4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti dal programma. 5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti. 6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi. 1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. 2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi. 3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni dall’approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento. 4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo. Art. 14 (Pubblicità del programma) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno. 3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea. Sezione prima: Disposizioni generali Art. 15 (Disposizioni preliminari) 1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l’altro, a principi di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo. 2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità. 3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’appaltatore e con l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro. 4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto. 5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione:
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione. 7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. 9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai. 10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. 11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell’"analisi del valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi. 12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l’impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili. 1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione. 2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata. 3. E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili. 1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a) lavori a misura, a corpo, in economia;
2. L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di sicurezza. Sezione seconda: Progetto preliminare Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare) 1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dall’articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara. Art. 19 (Relazione illustrativa del progetto preliminare) 1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell’intervento, contiene:
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto. 3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico. 4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, l’eventuale articolazione dell’intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario. 1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, con l’indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. Art. 21 (Studio di prefattibilità ambientale) 1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti. Art. 22 (Schemi grafici del progetto preliminare) 1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all’articolo 21, comma 1, lett. d) sono costituiti: a) per opere e lavori puntuali:
b) per opere e lavori a rete:
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 14, comma 7, della Legge. Art. 23 (Calcolo sommario della spesa) 1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
Art. 24 (Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare) 1. Il capitolato speciale prestazionale contiene: a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie; Sezione terza: Progetto definitivo Art. 25 (Documenti componenti il progetto definitivo) 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente. 2. Esso comprende:
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43 (trattasi di errore di coordinamento: si legga articolo 45 - n.d.r.). Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo. 4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo. Art. 26 (Relazione descrittiva del progetto definitivo) 1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi. 2. In particolare la relazione:
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve essere corredata da quanto previsto all’articolo 36, comma 3. Art. 27 (Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo) 1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere. 2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno. 3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse. Art. 28 (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo) 1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva. Art. 29 (Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale) 1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche. 2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale. Art. 30 (Elaborati grafici del progetto definitivo) 1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare. 2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto, da:
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti. 4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove. 5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da: a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell’intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000; 6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7. Art. 31 (Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti) 1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari. Art. 32 (Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo) 1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto. Art. 33 (Piano particellare di esproprio) 1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua. 2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento. 3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate. 4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo occorrendo apposito sopralluogo. 5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili. Art. 34 (Stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo) 1. La stima sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell’area interessata. 2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante. 4. L’elaborazione della stima sommaria dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante. 5. Il risultato della stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 17. Sezione quarta: Progetto esecutivo Art. 35 (Documenti componenti il progetto esecutivo) 1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
Art. 36 (Relazione generale del progetto esecutivo) 1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare. 2. La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti. 3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
Art. 37 (Relazioni specialistiche) 1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate. 2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde. 3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva. Art. 38 (Elaborati grafici del progetto esecutivo) 1. Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti: a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo; b) dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva. c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti; f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza di cui all’articolo 15, comma 7; g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati. 2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. Art. 39 (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti) 1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici. 2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione. 3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo. 4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. 5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità. 6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende: a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1: 10, contenenti fra l’altro:
b) la relazione di calcolo contenente:
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative. 8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
Art. 40 (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti) 1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. 2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori. 9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
Art. 41 (Piani di sicurezza e di coordinamento) 1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni. 2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute. 1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna. 2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta. 3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. Art. 43 (Elenco dei prezzi unitari) 1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità. Art. 44 (Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico) 1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l’aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 43. 2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43. 3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
Art. 45 (Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto) 1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto. 3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), il capitolato contiene, altresì, l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:
5. La classe di importanza è tenuta in considerazione:
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. 7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell’opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo. 8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7. 9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta. 10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. Art. 46 (Verifica del progetto preliminare) 1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento. 2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all’obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta. 3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l’intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell’efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione. Art. 47 (Validazione del progetto) 1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo. 2. La validazione riguarda fra l’altro:
Art. 48 (Modalità delle verifiche e della validazione ) 1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all’articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti. 2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività. 3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. Art. 49 (Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti) 1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l’acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici. 2. Terminata la verifica di cui all’articolo 47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento. 3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 8, della Legge. TITOLO IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA CAPO I - Disposizioni generali Art. 50 (Ambito di applicazione) 1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall’articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo. 2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale. 3. Ai fini del presente titolo si intendono per:
Art. 51 (Limiti alla partecipazione alle gare) 1. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’articolo 50, in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. 2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 3. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l’ambito territoriale previsto dall’articolo 18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali. 5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza. Art. 52 (Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria) 1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento; l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque si quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. 3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L’organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all’articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L’indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all’Autorità. Art. 54 (Requisiti delle società professionali) 1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L’organigramma riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 53. Art. 55 (Commissioni giudicatrici) 1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante. 2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge. 1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo. 3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 4. Quando la disciplina contrattuale prevede l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. Art. 57 (Modalità di espletamento) 1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l’importo è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. 2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso. 3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. 4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’articolo 55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara. 5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore. 6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. 1. Il bando per il concorso di idee contiene:
Art. 59 (Modalità di espletamento) 1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni. 2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni. 3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare. 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. 6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado. 7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6. 1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall’articolo 58, contiene l’indicazione:
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse. 3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, comma 5. Art. 61 (Valutazione delle proposte progettuali) 1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell’allegato C. CAPO IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Art. 62 (Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo) 1. I servizi di cui all’articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l’avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata. 2. I servizi di cui all’articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000 DSP. 3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste. 4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto. 5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto. 6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento. 7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della metà. 8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni. 9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 3. 10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del servizio. Art. 63 (Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito) 1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D. 4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara. 5. La lettera di invito deve indicare:
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa. 7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1-quater della Legge, per quanto compatibili. Art. 64 (Modalità di svolgimento della gara) 1. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni elemento di valutazione. 5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E. 6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l’esclusione dell’offerta. CAPO V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP Art. 65 (Disposizioni generali) 1. I servizi di cui all’articolo 50, sono affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato nel controvalore di 130.000 DSP. 2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara. 3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati. 4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi. Art. 66 (Requisiti di partecipazione) 1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52. 1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall’articolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell’articolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 2. 2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti. 3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova gara, modificando le relative condizioni. 4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all’allegato F) e per i restanti tramite sorteggio pubblico. 5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui allegato F). 6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l’esito della selezione ed il punteggio riportato. 1. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando. In caso di procedura d’urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione. 2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione appaltante. 3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare. 1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all’articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. 1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili. 2. La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica prevista dall’articolo 64, comma 6. TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI CAPO I - Appalti e concessioni Sezione prima: Disposizioni generali Art. 71 (Disposizioni preliminari) 1. L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore dei lavori in merito:
2. L'offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto. Art. 72 (Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali) 1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate. 2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte. 3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. 4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all’articolo 73, comma 3:
Art. 73 (Condizione per la partecipazione alle gare) 1. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento. 2. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili. 3. Le parti costituenti l’opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro. Art. 74 (Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente) 1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa. Art. 75 (Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici)
2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c). Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici Art. 76 (Procedure di scelta del contraente) 1. L’appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento. 2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda procedura. 3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo all’aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell’appalto, o l’eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento. Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee. 4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell’offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell’impresa. Art. 77 (Licitazione privata semplificata) 1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente, sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. L’elenco è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell’ordine di presentazione. 2. L’invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell’ordine in cui sono inserite nell’elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori. 3. (non ammesso) 4. Le imprese inserite nell’elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell’elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori cui si riferisce l’invito. 5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali. 6. L’elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell’articolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno. Art. 78 (Trattativa privata preceduta da gara informale) 1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 3. La stazione appaltante negozia il contratto con l’impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta. 4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque. 1. Nella licitazione privata e nell’appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse. 2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito scritto; per l’appalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni. 4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati. 5. I capitolati d’oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta. 6. Le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 7. Quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri ed i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di cui al comma 4 devono essere adeguatamente aumentati. 8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all’articolo 80, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l’appalto concorso. 9. Nella licitazione privata o nell’appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando. 10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni. 11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione Europea. Art. 80 (Forme di pubblicità) 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. 2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione. 3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2. 4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori. 5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante. 6. E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica. 7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l’indirizzo dell’ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie. 8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all’articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge. 9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani. 10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento. 11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O. 12. L’osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dell’impresa aggiudicataria. Art. 81 (Procedure accelerate) 1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante può stabilire i termini seguenti: un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando; un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito. 2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a). Art. 82 (Segretezza e sicurezza) 1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell’intervento dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza". 2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza. 3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall’articolo 78, commi 1, 2, e 3. 4. L’impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un’associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti. L’amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull’istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione. 5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza. Art. 83 (Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione di beni immobili) 1. Se il corrispettivo dell’appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell’appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l’importo minimo del prezzo che l’offerente dovrà versare per l’acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori. 2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l’offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte. 4. L’amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l’acquisizione del bene. 5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali. 7. L’inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell’articolo 828 del codice civile. Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici. Art. 84 (Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici) 1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91. 2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80. 1. Il bando di gara per l’affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell’offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell’opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni. 1. Lo schema di contratto di concessione indica:
Art. 87 (Contenuti dell'offerta) 1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
2. All’offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto. Sezione quarta: Lavori in economia Art. 88 (Tipologie di lavori eseguibili in economia) 1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. 3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. 4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti. CAPO II - Criteri di aggiudicazione Art. 89 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi) 1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3. 2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis della Legge e valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l’appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta. 3. A seguito dell’esclusione dell’offerta giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica l’avvenuta esclusione e le relative motivazioni all’Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunità Europea. 4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l’appalto al migliore offerente rimasto in gara. Art. 90 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari) 1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. 2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. 4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1. 5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione dell’offerta previsti dall’articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà. 6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all’articolo 89, commi 2 e 4. 7. La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Art. 91 (Offerta economicamente più vantaggiosa) 1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall’articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara. 2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali è determinata la valutazione. 3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all’allegato B. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all’allegato B, quello indicato nel bando. 4. La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista all’articolo 64, comma 6. Art. 92 (Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari) 1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 21, comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti. 2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione nell’ambito dei soggetti inadempienti. 3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi. 4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5, della Legge. 5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara. TITOLO VI - SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI 1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo. 2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l’impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1. 3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis della Legge comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. 4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Art. 94 (Fallimento dell’impresa mandataria o di un'impresa mandante) 1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall’appalto. 2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un’impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l’impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Art. 95 (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite) 1. L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti. 7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Art. 96 (Società tra imprese riunite) 1. Le imprese riunite dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. 2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge. 3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese. 4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale. 5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa. Art. 97 (Consorzi stabili di imprese) 1. I consorzi stabili di imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. 2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti. 3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti. 4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese. 5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori. Art. 98 (Requisiti del concessionario) 1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo. 3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d). 4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall’articolo 95. Art. 99 (Requisiti del promotore) 1. Possono presentare le proposte di cui all’articolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta. 2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1. 3. Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall’articolo 98. Art. 100 (Cauzione provvisoria) 1. La cauzione provvisoria prevista dall’articolo 30, comma 1, della Legge può essere costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell’offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta. 2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. Art. 101 (Cauzione definitiva) 1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 2. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 4. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. Art. 102 (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi) 1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Art. 103 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi) 1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro. 3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. Art. 104 (Polizza di assicurazione indennitaria decennale) 1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro. 2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro. 3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2. Art. 105 (Polizza assicurativa del progettista) 1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. 3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto. 4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. 5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali. 6. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. 7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l’Amministrazione dà comunicazione all’ISVAP. Art. 106 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione) 1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l’onere [del rimborso al dipendente dei due terzi] del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione
dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge. Art 107 (Requisiti dei fideiussori) 1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. (non ammesso) 3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dell’industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Art. 108 (Garanzie di concorrenti riuniti) 1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge. Art. 109 (Stipulazione ed approvazione del contratto) 1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario. 2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione. 3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. 4. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. Art. 110 (Documenti facenti parte integrante del contratto) 1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1. Art. 111 (Contenuto dei capitolati e dei contratti) 1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra l’altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento:
Art. 112 (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore) 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. 2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. 3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Art. 114 (Pagamenti in acconto) 1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata. 3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Art. 115 (Cessione del corrispettivo d’appalto) 1. Ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice. 3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2. 4. L’amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. 5. In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. Art. 116 (Ritardato pagamento) 1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 26, comma 1, della Legge. 2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 28, comma 9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi 3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento. 4. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. 1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo. 3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 119. 5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. Art. 118 (Risoluzione dei contratti per reati accertati) 1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Art. 119 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) 1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. 2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. 4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. 6. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Art. 120 (Inadempimento di contratti per cottimo) 1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell’appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Art. 121 (Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) 1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori. 2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 10, comma 1-ter, della Legge. Art 122 (Recesso dal contratto e valutazione del decimo) 1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. 2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. 5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese. TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 123 (Ufficio della direzione dei lavori) 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali. Art. 124 (Direttore dei lavori) 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:
Art. 125 (Direttori operativi) 1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
Art. 126 (Ispettori di cantiere) 1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
Art. 127 (Sicurezza nei cantieri) 1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni. 2. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono:
CAPO II - Esecuzione dei lavori Sezione prima: Disposizioni preliminari 1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore. 2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Sezione seconda: Consegna dei lavori Art. 129 (Giorno e termine per la consegna) 1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori. 2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta. 3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. 4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. 5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. 6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell’articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. 7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. 9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale. 10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9. 11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l’obbligo di informare l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Art. 130 (Processo verbale di consegna) 1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna. 3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. 4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda. 6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. 7. In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 133. Art. 131 (Differenze riscontrate all'atto della consegna) 1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. 2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. 3. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo 165. Art. 132 (Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro) 1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. 2. Qualora l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all’appaltatore subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7. Sezione terza: Esecuzione in senso stretto Art. 133 (Sospensione e ripresa dei lavori) 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. 3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. 7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 8. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 165. 9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso all’Autorità. Art. 134 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato) 1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge. 2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori. 3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante. 4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. 5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge. 6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136. 7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. 8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento. 9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto. 10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara. 11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali. Art. 135 (Diminuzione dei lavori) 1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. Art. 136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto) 1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi. 3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge. 5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Art. 137 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore) 1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 3. L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. 4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. Art. 138 (Sinistri alle persone e danni alle proprietà) 1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. 1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
1. Nell’ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma dell’articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l’appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. 2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. 3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. 4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 136. La stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo. 5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell’appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto. 6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore. 7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 122, all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori. 1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo della categoria. 2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l). 3. L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall’articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. 4. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55. 5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell’articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto. Art. 142 (Modo di esecuzione dei lavori) 1. I lavori in economia si possono eseguire:
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile dei procedimento. Art. 143 (Lavori in amministrazione diretta) 1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88. 2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro. 1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro. 2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell’articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto. 3. L'atto di cottimo deve indicare:
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. Art. 145 (Autorizzazione della spesa per lavori in economia) 1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento. 2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta. 1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. 2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori. Art. 147 (Provvedimenti in casi di somma urgenza) 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. 5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati. Art. 148 (Perizia suppletiva per maggiori spese) 1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. 2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro. TITOLO X - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’articolo 31 bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito. 2. Il responsabile del procedimento, valutata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un’eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria. 3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all’appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari. 4.Qualora l’appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta. 5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. 6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo. 7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall’appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l’importo fissato dalla Legge. Art. 150 (Definizione delle controversie) 1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l’appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 32 della Legge. L’arbitrato ha natura rituale. 2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile. 3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell’ambito dell’albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. 4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori pubblici. 5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all’articolo 32, secondo comma, della Legge. 6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. Art. 151 (Camera Arbitrale per i lavori pubblici) 1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dell’albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall’articolo 150. 2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale. 3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto; al suo interno l’Autorità sceglie il Presidente. L’incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all’Autorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma 8. 4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall’Autorità. 5. Possono essere ammessi all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell’elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all’elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali. 7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell’albo degli arbitri e nell’elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione. 8. L’appartenenza all’albo degli arbitri e all’elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza all’albo gli arbitri [non possono svolgere l’incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali]
, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi. 9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse. 10. Il compenso per lo svolgimento dell’incarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessità delle questioni. 11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione delle controversie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi dell’articolo 4, comma 10 quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica all’unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese e del compenso agli arbitri. 12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all’Autorità e all’Osservatorio. TITOLO XI - CONTABILITA’ DEI LAVORI CAPO I - Scopo e forma della contabilità Art. 152 (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti) 1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti. Art. 153 (Lavori in economia contemplati nel contratto) 1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. Art. 154 (Lavori di manutenzione) 1.Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l’importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro. 2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante. Art. 155 (Accertamento e registrazione dei lavori) 1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa. 2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. 1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. 3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore. 4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento. Art. 157 (Giornale dei lavori) 1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili. 3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. 4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente. Art. 158 (Libretti di misura dei lavori e delle provviste) 1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria. 3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. Art. 159 (Annotazione dei lavori a corpo) 1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. 2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. 3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. Art. 160 (Modalità della misurazione dei lavori) 1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. 2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza. Art. 161 (Lavori e somministrazioni su fatture) 1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate. Art. 162 (Note settimanali delle somministrazioni) 1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. Art. 163 (Forma del registro di contabilità) 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore. 2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato. 3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato. Art. 164 (Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità) 1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell’apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5. Art. 165 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità) 1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare. 5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. Art. 166 (Titoli speciali di spesa) 1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro. 2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto. 3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto. Art. 167 (Sommario del registro) 1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. 2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. 3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità. Art. 168 (Stato di avanzamento lavori) 1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’articolo 136. 2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167. 3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. Art. 169 (Certificato per pagamento di rate) 1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. 2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità. Art. 170 (Contabilizzazione separate di lavori) 1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto. Art. 171 (Lavori annuali estesi a più esercizi) 1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti. Art. 172 (Certificato di ultimazione dei lavori) 1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. 2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. Art. 173 (Conto finale dei lavori) 1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. 2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
Art. 174 (Reclami dell'appaltatore sul conto finale) 1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. 2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’articolo 149, eventualmente aggiornandone l’importo. 3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Art. 175 (Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale) 1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all’articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’articolo 149. CAPO II - Contabilità dei lavori in economia Art. 176 (Annotazione dei lavori ad economia) 1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
2. L’annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
Art. 177 (Conti dei fornitori) 1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi. 1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. 2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate. Art. 179 (Giustificazione di minute spese) 1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa. Art. 180 (Rendiconto mensile delle spese) 1. I rendiconti mensili sono essere corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. 2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese. Art. 181 (Rendiconto finale delle spese) 1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. 2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna. Art. 182 (Riassunto di rendiconti parziali) 1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni. CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità Art. 183 (Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura) 1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 cod. civ. 2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento. 3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 158. 4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 cod. civ. Art. 184 (Iscrizione di annotazioni di misurazione) 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento. Art. 185 (Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore) 1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta. 2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. 3. La firma dell’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese. Art. 186 (Firma dei soggetti incaricati) 1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. 2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. 3. Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità. TITOLO XII - COLLAUDO DEI LAVORI CAPO I - Disposizioni preliminari Art. 187 (Oggetto del collaudo) 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. 3. E’ obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
Art. 188 (Nomina del collaudatore) 1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo. 2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. 3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11. 4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
5. Nel caso dei lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all’organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il membro della commissione che assume la funzione di presidente. 6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche. 7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e vigilanza quella di cui all’articolo 16, comma 6 e all’articolo 30, comma 6 della Legge. 8. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni all’organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori. 9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica. 10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti. 11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea:
2. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d’opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti. 13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dell’elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12. Art. 189 (Avviso ai creditori) 1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia. 2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. 3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. Art. 190 (Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore) 1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:
3. All’organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato. 4. Ferma la responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme. Art. 191 (Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi) 1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori , al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo. 2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo. 3. Se l’appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’appaltatore. 4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale. 5. Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo. CAPO II - Visita e procedimento di collaudo Art. 192 (Estensione delle verificazioni di collaudo) 1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. 2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell’appaltatore rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l’amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. 4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto. Art. 193 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo) 1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore. Art. 194 (Processo verbale di visita) 1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. 3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza. 4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E’ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori. 5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita. 1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva. 3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede. Art. 196 (Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione) 1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. 2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo, alla stazione appaltante. Art. 197 (Difetti e mancanze nell'esecuzione) 1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell’articolo 202. 2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. 3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore. Art. 198 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato) 1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo. con proprio parere, alla stazione appaltante. 2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. Art. 199 (Certificato di collaudo) 1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Art. 200 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata) 1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. Art. 201 (Obblighi per determinati risultati) 1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento. Art. 202 (Lavori non collaudabili) 1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195. Art. 203 (Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo) 1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. 2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste. 3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. Art. 204 (Ulteriori provvedimenti amministrativi) 1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti. 3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore. Art. 205 (Svincolo della cauzione) 1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. 3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Art. 206 (Commissioni collaudatrici) 1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione. 2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo. Art. 207 (Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica) 1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento. Art. 208 (Certificato di regolare esecuzione) 1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. 2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 195. Art. 209 (Approvazione degli atti di collaudo) 1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo. Art. 210 (Compenso spettante ai collaudatori) 1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge. 2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione appaltante, per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell’articolo 17 della Legge. 3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio. 4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione. 5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento. 6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. 7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento. TITOLO XIII - DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI 1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro. Art. 212 (Scavo archeologico, restauro e manutenzione) 1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti sezioni:
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente. 3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale. 4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la conservazione. Art. 213 (Attività di progettazione per i beni culturali) 1. L’attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e dall’articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. 2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo. 3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo. 4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità dei beni sui cui si interviene. Art. 214 (Progetto preliminare) 1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici. 2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo. 3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale. 4. Le indagini riguardano:
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento. Art. 215 (Progetto definitivo) 1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all’intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l’esigenza di tutela e i fattori di degrado. 1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte. Art. 217 (Progettazione dello scavo archeologico) 1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici. 2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione. 3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente. 4. Le indagini riguardano:
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un progetto definitivo. 6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse. 7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici. 9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto preliminare. Art. 218 (Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza) 1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessaire per garantire la continuità del servizio. Art. 219 (Adeguamento del progetto) 1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti. 2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli organi competenti. Art. 220 (Lavori di manutenzione) 1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
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