Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI
ENTRATE
Art. 1. Risultati differenziali
1.
Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il livello
massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2003 resta determinato in
termini di competenza in 144.108 migliaia di euro e tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in
413.166 migliaia di euro. 2. Tenuto conto degli effetti della presente
legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2004 è
determinato un saldo netto da impiegare pari a 44.758 migliaia di euro, mentre
per l'anno 2005 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 384.327
migliaia di euro; il livello massimo del ricorso al mercato è fissato per l'anno
2004 in 258.229 migliaia di euro. 3. Ai sensi dell'articolo 18 della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni,
l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare
le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti.
Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale
15 febbraio 1999, n. 6.
Art. 2. Attualizzazione delle entrate derivanti dalla
definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione
degli articoli 37 e 38 dello Statuto
1. L'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato alla contrazione di mutui
ed all'effettuazione di altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle
entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e
dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto. 2. Ferme
restando le autorizzazioni di cui al comma 1, le quote annuali riconosciute
dallo Stato per la definizione del contenzioso finanziario sono utilizzate dalla
Regione per far fronte a spese di investimento.
Art. 3. Contenzioso finanziario
1. In
relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle
disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo
previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per
il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le
relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento
positivo. 2. In relazione al verificarsi delle entrate connesse alle
diverse modalità di condono disciplinato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289,
di cui allo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata
alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è
autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai
pertinenti capitoli in relazione alle finalità previste dal corrispondente
accantonamento positivo.
Art. 4. Norme relative alle tasse sulle concessioni
governative regionali
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le seguenti parole "con
esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. 27,
42, 43 e 44". 2. All'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993,
n. 24 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: "4. Le tasse
sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione,
licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella
tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività. 5. Gli uffici
amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento
delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione
dell'atto o dell'ultimo rinnovo. 6. Le tasse sulle concessioni
regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti
correnti postali intestati alla tesoreria della Regione. 7. Gli enti
cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o
concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui
al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a
trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi
dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali
distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice
fiscale o partita I.V.A.". 3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5 è abrogato. 4. A decorrere dall'1 gennaio
2003 e fino al 31 dicembre 2006 l'importo dei canoni relativi alle concessioni
del demanio marittimo è ridotto ad un decimo a favore delle imprese operanti nel
settore dei cantieri navali.
Art. 5. Disposizioni per la determinazione degli indennizzi
per l'occupazione di beni del demanio marittimo
1. Il
comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito
dal seguente: "Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per
l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare
territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le
utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le
modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26
luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 49 del 1994 e dall'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari
a quella che sarebbe dovuta, maggiorata rispettivamente del 200 per cento e del
100 per cento. In ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore,
rispettivamente, a quaranta volte e a venti volte il canone.". 2. Il
comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito
dal seguente: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.P.R. 1 luglio
1997, n. 684, l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti
marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i
quali curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito.". 3.
Al comma 3 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 dopo
le parole "uffici del Genio civile competenti per territorio" aggiungere "ovvero
delle Agenzie del demanio". 4. Per il contenzioso pendente alla data di
entrata in vigore della presente legge e per quello che può insorgere per gli
atti notificati entro la medesima data, le posizioni irregolari possono essere
definite nel modo seguente: a) le maggiorazioni previste dal comma 1
dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come modificato dalla
presente legge, non si applicano nei confronti dei soggetti già titolari di
concessione o di rapporti contrattuali con l'amministrazione, che non hanno
rinnovato gli stessi, o che abbiano proseguito il rapporto con il bene già
regolato dalla concessione, purché non abbiano apportato innovazioni sostanziali
alle opere autorizzate, né modifiche alla destinazione d'uso del bene e
presentino istanza di regolarizzazione entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione; b) nei confronti dei soggetti che
occupano senza titolo beni demaniali marittimi si applica, maggiorato del 30 per
cento, il solo canone concessorio nella misura dovuta ai sensi dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, dalla data di inizio
dell'occupazione fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda,
attualizzato alla data di pagamento. La domanda di regolarizzazione
dell'occupazione deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. Il rilascio della concessione demaniale è
subordinato al pagamento della somma come sopra determinata. 5. Nel
caso di rigetto della domanda non si applicano le disposizioni di cui alle
lettere a) e b) del com ma 4. 6. Ove per effetto dell'applicazione
delle disposizioni che precedono la somma complessiva dovuta risulti superiore
ad euro 15.000, la parte eccedente può essere corrisposta in dodici rate
bimestrali maggiorate degli interessi legali. 7. Eventuali eccedenze di
somme corrisposte dal concessionario rispetto a quelle dovute per effetto dei
precedenti commi sono oggetto di compensazione con il canone successivo.
Art. 6. Beni sdemanializzati
1. Gli
impianti, i manufatti e le opere fisse regolarmente realizzate sul demanio
marittimo, a qualsiasi uso destinate, o che costituiscono pertinenza di immobili
parimenti regolari, che abbiano definitivamente perduto la propria vocazione
demaniale marittima e non siano più utilizzabili per la diretta fruizione del
mare o per usi istituzionali o per altra finalità di interesse pubblico possono,
a discrezione dell'Amministrazione, per iniziativa propria o su documentata
richiesta di eventuali concessionari in regola con i pagamenti, essere esclusi
dal demanio marittimo, con le modalità previste dall'articolo 35 del Codice
della navigazione, unitamente all'area di sedime, previa verifica di
compatibilità con gli interessi marittimi. 2. I beni sdemanializzati
vengono a far parte del patrimonio immobiliare disponibile della Regione
siciliana. 3. Ai fini del procedimento i pareri richiesti
dall'Amministrazione regionale agli uffici competenti ed all'Amministrazione
finanziaria si intendono favorevolmente resi decorsi novanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta. Il provvedimento di sdemanializzazione è
adottato dall'Amministrazione regionale entro i successivi centottanta giorni. I
predetti termini possono essere interrotti una sola volta, ripetendosi, per
l'acquisizione di supplementi istruttori o di integrazioni supplementari. 4.
I beni sdemanializzati acquisiti al patrimonio immobiliare disponibile
della Regione siciliana possono essere alienati a favore del concessionario
richiedente valutatane anche la convenienza economica. Il prezzo di vendita è
determinato dai competenti uffici finanziari ed è pari al valore di mercato del
bene.
Art. 7. Semplificazione procedure per il rilascio di
concessioni marittime demaniali
1. La Regione esercita le
funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare
territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative
all'approvvigionamento di fonti di energia. 2. Entro trenta giorni dal
ricevimento delle istanze di concessione, le capitanerie di porto competenti per
territorio avviano l'iter istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri,
ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del
Codice della navigazione, ovvero ne propongono il rigetto. 3. I pareri
di cui al comma 2, non resi entro i successivi sessanta giorni, si intendono
acquisiti con esito favorevole, anche con riferimento al disposto dell'articolo
542 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione. Il predetto
termine può essere interrotto una sola volta, per un periodo non superiore a
trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni e/o chiarimenti. 4.
Entro il ventunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al
comma 2, la capitaneria di porto provvede all'inoltro della documentazione
tecnico-amministrativa, in uno con le proprie valutazioni, all'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di acquisire l'autorizzazione
al rilascio del titolo concessorio. 5. L'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente, con riferimento al disposto dei commi 1 e 3, nei
sessanta giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione, fatta
salva la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti alle capitanerie
di porto, interrompendo il suddetto termine per un periodo non superiore a
trenta giorni, autorizza le stesse all'adozione dei provvedimenti finali. 6.
Entro i successivi trenta giorni le capitanerie di porto provvedono
all'emanazione delle concessioni. 7. Al fine di favorire la libera
concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché
quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza
fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del
Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di
pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, previo parere della competente Commissione del l'Assemblea
regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio
della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del
Codice della navigazione.
Art. 8. Tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 è così sostituito: "5. Entro i termini
previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti
passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo
raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente,
all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia
regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al
comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati
conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente.". 2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6 è abrogato. 3. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la
misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di
cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni, convertito in euro con decreto dirigenziale n. 506
del 20 dicembre 2001 è così determinata:
1) Rifiuti dei settori edilizia,
mineraria, estrattiva
lapideo |
|
E 0,001236/kg |
2) Altri rifiuti speciali |
|
E 0,00624/kg |
3) Restanti tipi di rifiuti |
|
E 0,01236/kg |
4) Scarti e sovvalli corrispondente |
|
20% tariffa |
5) Fanghi anche palabili corrispondente |
|
20% tariffa | 6) Incenerimento senza
recupero di energia corri-
Art. 9. Vigilanza sulle attività di
riscossione
1. La Regione nell'esercizio delle sue
funzioni di vigilanza e di controllo sulla attività del concessionario della
riscossione dei tributi, si avvale, per il tramite del dipartimento regionale
finanze e credito nel cui ambito è istituito il servizio regionale di
riscossione, degli uffici dell'Agenzia delle entrate, per esercitare controlli
sulla procedura esecutiva relativa a singole partite iscritte a ruolo. 2.
Per intensificare la vigilanza e al fine di favorire l'incremento
dell'azione di recupero dei carichi iscritti a ruolo, gli uffici, di cui la
Regione si avvale, provvedono ad eseguire accessi mirati ad accertare lo stato
delle procedure esecutive relative a partite iscritte a ruolo, aventi importo
non inferiore a 5.000 euro, individuati anche a campione sulla base di criteri
oggettivi. 3. Gli uffici che a seguito degli accessi operano la
verifica devono far pervenire al dipartimento regionale finanze e credito il
relativo verbale contenente i risultati del controllo, l'accertamento di
eventuali irregolarità connesse, le indicazioni per l'irrogazione delle relative
sanzioni. Il verbale di verifica contiene, altresì, un quadro statistico sui
singoli aspetti rilevati.
Art. 10. Spese di istruttoria delle procedure di valutazione
di impatto ambientale
1. Ai fini dell'istruttoria per il
rilascio dei pareri di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6, il committente privato versa in entrata al bilancio regionale una somma
pari allo 0,1 per cento dell'importo del progetto di massima presentato. 2.
Le somme versate sono finalizzate al miglioramento delle strutture
necessarie per il rilascio dei giudizi richiesti e dei servizi forniti.
Art. 11. Recupero risorse
1. Le
disponibilità non utilizzate nel fondo di rotazione unificato istituito presso
l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), con l'articolo 63
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni,
sono riversate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
e senza oneri di commissione, in entrata del bilancio regionale nel limite di
20.000 migliaia di euro. 2. L'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione versa in
entrata del bilancio della Regione 20.000 migliaia di euro con prelevamento
dalle disponibilità della gestione del Fondo siciliano lavoratori disoccupati,
previa specifica previsione di spesa nel bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2003 del Fondo medesimo.
Art. 12. Disposizioni in materia di terre di uso
civico
1. I soggetti occupatori di terre di uso civico,
proprietari in forza di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto o
titolari di provvedimento di assegnazione da parte del comune che abbiano
presentato, o presentino entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, istanza di legittimazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1,
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 5,
commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 per edificazioni in
regola alla data del 31 dicembre 1997 con le norme degli strumenti urbanistici,
conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione. La
legittimazione e l'affrancazione sono subordinate al versamento, da effettuarsi
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge a favore del comune
interessato, del prezzo di affrancazione determinato, per ogni metro quadrato
dell'area di sedime dell'edificazione e delle pertinenze, nella misura dell'80
per cento del valore agricolo medio della coltura più redditizia della
corrispondente regione agraria, determinato per l'anno precedente, ai sensi
dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed
integrazioni con obbligo entro i successivi tre mesi di integrare l'istanza con
l'attestazione di avvenuto pagamento ed, in caso di assegnatari, con
l'attestazione di avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di
assegnazione. Il prezzo di affrancazione, nella ipotesi di edificazioni su più
elevazioni, grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più
occupatori della stessa elevazione esso è rapportato alla superficie occupata
oggetto di legittimazione; per le terre e per le pertinenze degli edificati, il
prezzo di affrancazione è ridotto ad un terzo. Il prezzo di affrancazione delle
edificazioni, come precedentemente calcolato, viene ridotto alla metà, ove alla
data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga
utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente
separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad
un terzo ove si tratti anche di abitazione avente i requisiti dell'edilizia
economica e popolare utilizzata, al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato
o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta. 2. Fermo
restando la conformità con le norme degli strumenti urbanistici, i soggetti
proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto,
ovvero in possesso di edificazione in virtù di provvedimento, da parte del
comune, di assegnazione del terreno su cui insiste, conseguono tacitamente la
legittimazione e la conseguente affrancazione presentando istanza ai sensi
dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 come
modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 28, integrata dalla attestazione di avvenuto pagamento a favore del comune
interessato del prezzo di affrancazione determinato secondo le modalità previste
dal comma 1, nonché dell'avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di
assegnazione in caso di assegnatari, entro i sei mesi successivi alla notifica,
a cura del comune interessato, di essere occupatore di terre di uso civico a
seguito di definitivo accertamento e/o ricognizione delle terre di uso
civico. 3. Resta salva la possibilità del commissario per la
liquidazione degli usi civici della Regione di procedere, entro il termine di
sei mesi dall'avvenuta consegna delle attestazioni, alla verifica della
sussistenza delle condizioni da parte dei soggetti che abbiano tacitamente
conseguito la legittimazione. In assenza delle prescritte condizioni il
commissario revoca la legittimazione conseguita ai sensi dei commi 1 e 2. 4.
A tutti i soggetti esclusi dalle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3,
individuati, a cura del comune interessato, quali occupanti abusivi di terre di
uso civico, fino al conseguimento della eventuale legittimazione, ovvero fino
all'esecuzione della reintegra al demanio civico o alla acquisizione al
patrimonio comunale ai sensi del com ma 7 dell'articolo 26 della legge regionale
29 aprile 1999, n. 10, ed in caso di bonario rilascio, fino al verbale di
avvenuta consegna, si applica, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una indennità di occupazione determinata per anno o frazione di anno
calcolata in caso di edificazione su una o più elevazioni nella misura di euro
5,00 per metro quadrato edificato per ciascuna elevazione, ed in caso di
pertinenze e terreni nella misura di euro 1,00 per metro quadrato di terreno
occupato, a favore del comune interessato. 5. I comuni, con formale
provvedimento di concessione, che in ogni caso non può superare la durata di
anni 15, possono concedere, anche prima della assegnazione alle categorie di cui
all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre di uso civico in
loro possesso, ivi incluse le terre già oggetto di quotizzazione ed abbandonate,
per finalità agricole, di ripristino ambientale, di fruizione naturalistica,
ricreativa, sportiva, produttiva e turistica e, in questi ultimi tre casi ove
l'utilizzo rappresenti un reale beneficio per la generalità della popolazione e
risulti in conformità con i vigenti strumenti urbanistici, deve intendersi
inefficace il vincolo di inedificabilità di cui all'articolo 2 della legge
regionale 10 agosto 1985, n. 37, fermo restando l'obbligo dell'eventuale
ripristino dello stato dei luoghi a cura del concessionario alla scadenza della
concessione medesima. 6. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 28 è così sostituito: "4. Gli articoli
5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella
Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre
private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso
unitario a favore del comune interessato commisurato: a) al valore di cinque
volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lettere a) e
b), dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per i
fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate; b) al valore di
cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il
compenso unitario è ridotto della metà.". 7. Dopo il comma 5
dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, è aggiunto il
seguente comma: "5 bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che
ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25
luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui
determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del
presente articolo, è ridotto del 50 per cento.".
Art. 13. Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle
sedi viarie disponibili
1. L'articolo 25 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituito: "1. L'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla
legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come
sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di
sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli
strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico. 2.
La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente
a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza: a) titolari di
provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni
sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumano
l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi; b) possessori che
risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici
registri; c) proprietari frontisti; d) occupatori da oltre un
ventennio. 3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate
al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto
determinato al netto del soprasuolo ed in relazione ai valori agricoli medi
definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione
agraria di appartenenza nei seguenti modi: a) per i suoli non edificabili o
destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq: il valore
agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente; b) per l'area
di sedime dei fabbricati e relativa corte insistente: il valore agricolo medio
della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del
vivaio. Qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente, utilizzato come
abitazione dello stesso o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da
un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più
redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio riferito alla
relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è pari ad un terzo
qualora si tratti di edificio avente i requisiti dell'edilizia economica e
popolare. Il prezzo di concessione dell'area di sedime del fabbricato non può
essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno
circostante; c) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B,
C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 edificati o
edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq: il valore
agricolo medio della coltura più redditizia, aumentato di un quarto, con
esclusione della coltura in serra e del vivaio; d) per i suoli edificabili
con densità fondiaria maggiore di 1 mc/mq: il valore è determinato moltiplicando
il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della
coltura in serra e del vivaio, per l'indice di cubatura che risulta nello
strumento urbanistico in vigore; e) su istanza del richiedente in base al
valore venale del suolo; f) per i suoli trazzerali occupati prima della
formazione delle mappe catastali, e pertanto catastati a privati sin
dall'impianto del Catasto, il valore determinato è abbattuto del 20 per
cento. 4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi
precedenti può essere presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge
entro il 30 giugno 2003 o entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del
procedimento di accertamento dell'occupazione, al Servizio demanio trazzerale e
usi civici che redige il verbale di liquidazione ed il decreto di
sdemanializzazione. 5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce
l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad
una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di
tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In
ogni caso deve essere versata l'intera somma determinata con le modalità di cui
al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione, la concessione delle
zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo
del valore dell'area determinato con le modalità di cui al comma 3, con un
minimo di euro 25,82. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree
illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore
determinato secondo quanto previsto dal predetto comma 3 relativamente
all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa. 6. Con l'istanza di
cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte
dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali, non catastati
come sedi viarie, abusivamente occupati. L'adozione dei provvedimenti predetti
resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito
della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene
richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente
irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute
del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la
cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei
singoli procedimenti, la riscossione delle sanzioni già irrogate resta sospesa.
Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui
si dà avvio alla procedura di reintegro, può essere presentata istanza di
legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato
del 30 per cento. 7. Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino
di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza
da enti pubblici, sono da intendersi trasferite dall'Amministrazione regionale
ai detti enti che ne cureranno la manutenzione. 8. Sono trasferite al
demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa
catastali, sin dall'impianto, come regie, che non risultino ancora dichiarate
demaniali con apposito decreto nonché i suoli oggetto di provvedimento di
esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del Belice del
1968. 9. Ai fini della determinazione dei canoni per la concessione di
suoli trazzerali ricadenti in verde agricolo ed utilizzati a scopo agricolo,
resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici con un
minimo di canone annuo di cinquanta euro.".
Art. 14. Sanzioni amministrative - Addizionale
regionale
1. La sanzione amministrativa comminata ai sensi
dell'articolo 219 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 è integrata da una
addizionale regionale di euro 2.000.
Art. 15. Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso
irriguo ed igienico
1. All'articolo 8 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Il
comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e
successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: a) a decorrere
dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per
uso irriguo, di cui all'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e
successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata,
regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare
a bocca libera come appresso indicato: 1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha
0,01 a Ha
2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00
o da Ha 2.01 a Ha
3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00
o da Ha 4.01 a Ha
4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00
o da Ha 6.01 a Ha
5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00
o da Ha 8.01 a Ha
sull'eccedenza da l/s.
5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da
Ha 10.01, per due Ha o frazione in più |
. |
E 20,00". | 3. Il comma 1,
lettera g), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive
modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: "g) a decorrere dal 1°
gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati,
concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso
quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la
richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di
autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle
precedenti lettere è stabilito come appresso indicato: 1) fino a 2/10 di
modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100; 2) sull'eccedenza per ogni 1/10 di
modulo euro 150".
Art. 16. Licenze di attingimento. Modifica dell'articolo 70
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10
1. L'art. 70
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente: "Art.
70 - 1. Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia di
acque pubbliche di cui all'articolo 69, le licenze di attingimento si intendono
annualmente rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento del
canone relativo dal genio civile competente e salvo diverso avviso di
quest'ultimo da esprimere entro trenta giorni.".
Art. 17. Recupero risorse derivanti dalla definizione delle
pratiche di sanatoria edilizia
1. Per le istanze di
concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate
entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla
legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché dalla legge 23 dicembre 1994, n.
724 e dalle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, che
alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora
definite con l'emissione del relativo provvedimento, il richiedente la
concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia
giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La
perizia giurata deve asseverare l'esistenza di tutte le condizioni di legge
necessarie per l'ottenimento della sanatoria, ivi compreso l'avvenuto pagamento
del conguaglio dell'oblazione dovuta o l'avvenuta prescrizione del diritto al
conguaglio a debito o al rimborso dell'oblazione stessa nei termini di cui
all'articolo 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato
dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 convertito in
legge con la legge 13 marzo 1988, n. 68 nonché la presentazione del certificato
generale del casellario giudiziale previsto dall'articolo 39, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La perizia giurata deve
altresì contenere gli estremi dell'avvenuta richiesta di parere inoltrata agli
enti di tutela qualora non possa asseverarsi l'avvenuto rilascio del parere
degli stessi enti, al fine di poter computare l'eventuale avvenuta decorrenza
del termine perentorio previsto dal comma 6 e del termine perentorio previsto
per il tacito accoglimento delle istanze di sanatoria dal presente comma.
Decorso il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione di detta perizia
giurata da parte del comune, qualora non venga comunicato all'interessato alcun
provvedimento motivato di diniego, la concessione o autorizzazione edilizia in
sanatoria si intende accolta, sempre che si sia provveduto o si provveda entro i
successivi trenta giorni al versamento a favore del comune degli oneri
concessori dovuti in base a quanto calcolato in via provvisoria dalla perizia
giurata e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali
da adottarsi entro il termine perentorio di cui al comma 3; nell'ipotesi di
rateizzazione si provvede con le modalità di cui al comma 5. 3. Gli
uffici comunali devono effettuare l'esame delle perizie giurate anche
successivamente all'avvenuto tacito accoglimento delle istanze di sanatoria e
comunque entro il termine perentorio di duecentosettanta giorni dalla
presentazione delle istanze medesime. Qualora gli uffici comunali rilevino dalla
perizia giurata l'incompletezza della stessa o la mancanza dei requisiti di
legge necessari per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in
sanatoria, il responsabile del procedimento amministrativo sospende il
procedimento e sospende la concessione o autorizzazione in sanatoria
eventualmente già assentita tacitamente, dandone comunicazione al richiedente la
sanatoria ed al redattore della perizia giurata che possono presentare una
perizia suppletiva tendente a superare i motivi della sospensione, entro
quindici giorni dalla notifica della stessa; entro il successivo termine
perentorio di quarantacinque giorni, il responsabile del procedimento può
denegare la sanatoria richiesta e può annullare la concessione o autorizzazione
edilizia già tacitamente assentita. Il responsabile del procedimento notifica
agli interessati l'annullamento della concessione o autorizzazione tacitamente
assentite. Il professionista redattore della perizia giurata assume per tale
atto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli articoli 359 e 481 del codice penale. 4. Per le istanze di
sanatoria per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge è
stata già richiesta o deve ancora essere richiesta dal comune l'integrazione
documentale di cui al comma 1 è consentito effettuare l'integrazione in
alternativa alla presentazione della perizia giurata. La perizia giurata
sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione o autorizzazione
edilizia in sanatoria, qualora munita di certificazione comunale di ricevimento
da rilasciarsi all'atto della presentazione e di dichiarazione da effettuarsi da
parte del richiedente la sanatoria, che comprovi l'avvenuto pagamento degli
oneri concessori e l'avvenuta decorrenza del termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della perizia in assenza di determinazione
comunale. 5. Decorso il termine di trenta giorni dalla espressa
richiesta notificata dal comune, il ritardato pagamento degli oneri concessori
dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria comporta
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, lettere
b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; il mancato pagamento,
decorso il termine di cui alla citata lettera c), comporta altresì la
riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle somme maggiorate con
dette sanzioni. All'iscrizione a ruolo di dette somme, oltreché delle eventuali
spese di istruttoria e segreteria, consegue il rilascio della concessione
edilizia in sanatoria, da effettuarsi anche a mezzo di recapito al domicilio
dell'istante. Gli oneri concessori dovuti, aventi importi superiori a 2.500 euro, riguardanti gli oneri relativi al costo di costruzione e agli oneri di
urbanizzazione, ivi compreso quelli di urbanizzazione pro-quota di cui al comma
6, possono essere corrisposti fino ad un massimo di 6 rate semestrali di pari
importo; in tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta
giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate
in scadenza, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data di
pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del pagamento della prima
rata medesima. 6. Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10
dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare
il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già
presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve
intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso
una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e
integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la
sospensione non può in nessun caso superare i trenta giorni, trascorsi i quali
il termine riprende a decorrere. 7. Al fine di accelerare le procedure
relative all'emissione dei pareri di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490 sugli abusi edilizi, su richiesta delle competenti sovrintendenze ai beni
culturali ed ambientali, possono essere assegnate, previo assenso dei
lavoratori, presso le suddette strutture, senza ulteriori oneri, unità di
personale in possesso di adeguato titolo di studio provenienti dal bacino dei
lavoratori socialmente utili in atto utilizzate dagli enti locali, dalla Regione
e dagli enti sottoposti a controllo e vigilanza della medesima. 8. Gli
oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione relativo alle
opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed
integrazioni sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge; per la detrazione delle somme già versate, queste ultime vanno rese
attuali. Per le istanze di sanatoria presentate per le opere di cui all'articolo
31, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mancato pagamento, in tutto
o in parte, degli oneri di concessione comporta l'applicazione degli interessi
legali sulle somme dovute. 9. In sostituzione della convenzione di cui
all'articolo 35, comma 9, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito
dall'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, gli oneri di
urbanizzazione pro-quota sono determinati nella misura del centocinquanta per
cento degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'ottenimento della sanatoria
edilizia. 10. Il personale in servizio presso i comuni assunto per le
finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 e
successive modificazioni deve completare l'esame delle pratiche di sanatoria
edilizia e determinarsi sulle stesse entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. 11. Il primo e il secondo capoverso del
comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono così
sostituiti: "1. Il parere dell'autorità preposta alla gestione del
vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in
sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla
realizzazione del l'opera abusiva. 2. L'autorità competente, nel rilasciare
parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle
esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo.". 12.
L'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 è così
sostituito: "1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui
all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di
cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni
anno. 2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione
aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione
dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni
edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.".
Art. 18. Norme per il contenimento del consumo di nuovo
territorio
1. La Regione promuove il recupero ai fini
abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei
seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di
approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di
nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per
il contenimento dei consumi energetici. 2. Negli edifici destinati in
tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo
residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei
seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di
cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e
modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il
recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la
sostituzione dei solai esistenti. 3. Si definiscono come sottotetti i
volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il
tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si
definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al
servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita
degli stessi. 4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze
dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione
edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso
interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai
regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7. 5. Il recupero
abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola
unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il
volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la
superficie relativa. 6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei
locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e
comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40. 7. Gli
interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e
dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di
colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può
avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e
terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di
aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali
omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente
regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è
obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere
dal fatto che il centro storico interessato risulti o meno sottoposto a vincolo
paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di
centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non reso. E' fatto salvo
l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490. 8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere
conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti
vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti
tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. 9. Le opere
assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato
al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, calcolati secondo le
tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.
La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla Regione di
una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero
desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve
risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata
ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17,
o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione
edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico
comunale. 10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è
consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio
e delle relative pertinenze.
Art. 19. Disposizioni in materia di edilizia residenziale
pubblica
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della
legge regionale 26 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, al
fine di favorire il rapido trasferimento degli alloggi, gli enti gestori, previa
richiesta motivata e specifica, sono autorizzati dalla Presidenza della Regione
alla esecuzione dei frazionamenti ed agli accatastamenti degli immobili anche
tramite tecnici liberi professionisti appositamente incaricati previ accordi con
i rispettivi ordini professionali. Detti interventi sono consentiti solo ove gli
immobili risultino completati anche nei prospetti. 2. Le spese per i
frazionamenti sono poste a carico dei cessionari in sede di stipula degli atti
di cessione degli immobili. 3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 11, è sostituito dal seguente: "1. Gli
alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o
gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della
Regione sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti
che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto. La
determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo
è fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento
dell'atto di assegnazione agli aventi diritto.". 4. E' abrogato il
comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, nonché
l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. 5.
Al fine di favorire la riqualificazione urbana attraverso l'insediamento
di attività commerciali o artigianali, nei fabbricati realizzati con programmi
di edilizia sovvenzionata ovvero convenzionata-agevolata è consentito il cambio
di destinazione d'uso delle pertinenze degli alloggi realizzate alla data del 30
giugno 2002, fatta eccezione delle pertinenze assoggettate a vincolo permanente
ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 6. Il
termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e
successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2003. 7.
E' consentito il riscatto degli alloggi popolari da parte degli inquilini
che abbiano maturato dieci anni di locazione, a prescindere dai piani di
vendita, dietro presentazione di domanda, sempreché gli stessi abbiano
corrisposto i canoni e gli oneri accessori. 8. Il disposto di cui
all'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55 e successive
modifiche ed integrazioni si applica agli alloggi acquistati in attuazione della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, recepita, modificata ed integrata dalla legge
regionale 3 novembre 1994, n. 43 e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n.
37. 9. Gli alloggi acquistati ai sensi della legge regionale 3 novembre
1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni possono essere alienati
trascorso il periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di
acquisto, purché sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto. 10.
Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n.
26, come modificato ed integrato dall'articolo 16 della legge regionale 19
giugno 1982, n. 55, la parola "venti" è sostituita dalla parola "dieci".
Art. 20. Opere interne
1. In deroga ad
ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o
autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né
modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento
e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando
l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni
culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo. 2. Nei
casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario
dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade
l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla
progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di
sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie
vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta
euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura
precaria. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto
dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è
dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie
chiusa. 4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da
considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere
suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o
strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie
esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle
verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline,
gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con
strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private. 5. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la
regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate. 6.
Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può
vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione
sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso
originaria delle superfici modificate. 7. I proprietari di edifici
regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o
produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere
eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di
sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie
utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri. 8.
Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo
realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli
previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale
frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni
urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di
abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di
volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e
che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai
limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero
abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del
prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile.
Art. 21. Risparmi di energia1. I
dipartimenti regionali e gli uffici di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, gli enti locali e gli enti, aziende ed
istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale sono
tenuti, in linea con gli impegni assunti dallo Stato nell'articolo 3 del
protocollo di Kyoto, a realizzare diminuzioni di consumi di energia che
comportino, oltre al contenimento dei costi, la riduzione dell'impatto
ambientale sulla base di apposita programmazione energetica per il triennio
2003-2005, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 2.
L'Assessore regionale alla Presidenza propone iniziative per la promozione
della programmazione e della riduzione dei consumi e vigila sui livelli di
realizzazione del risparmio energetico.
Art. 22. Valorizzazione beni immobili demaniali e
patrimoniali
1. Ai fini della valorizzazione dei beni
immobili del demanio e del patrimonio della Regione, si applicano la disciplina
e le procedure di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 ed al decreto del
Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41. 2. Per la
realizzazione degli interventi di valorizzazione possono essere applicate le
procedure previste dall'articolo 3, comma 112, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonché le disposizioni di cui al terzo periodo dello
stesso articolo 3, comma 99. 3. Con decreto del Presidente della
Regione sono indicati i criteri per la determinazione del canone, le modalità di
pagamento e la durata della concessione o locazione che può essere superiore a
quella indicata dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 2001, n. 41. 4. Ove, ai fini del presente articolo, si
rendesse necessaria la variazione della destinazione d'uso degli immobili
oggetto di valorizzazione, al rilascio della relativa autorizzazione provvede il
sindaco previa indizione da parte della Presidenza della Regione di apposita
Conferenza dei servizi.
Art. 23. Manutenzione del patrimonio
regionale1. All'articolo 3 del decreto legislativo
presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, così come modificato dall'articolo 1 della
legge regionale 14 dicembre 1950, n. 88, sono aggiunti i seguenti commi: "Su
segnalazione delle amministrazioni competenti, l'Azienda regionale delle foreste
demaniali, attraverso i propri uffici provinciali, assicura la manutenzione dei
giardini annessi a palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque
utilizzati per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale. Gli eventuali
contratti in corso che prevedono oneri a carico della Regione restano in vita
fino alla scadenza. I lavori di cui al comma precedente sono effettuati in
economia ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16,
utilizzando il personale iscritto nei contingenti di cui agli articoli 47 e
seguenti della stessa legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nell'ambito dei
lavori annualmente programmati, senza nuovi oneri per la Regione.".
Titolo II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIDUZIONE DELLA
SPESA
Art. 24. Patto di stabilità regionale
1.
Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza
e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i
consorzi di bonifica, partecipano al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica regionale (Patto di stabilità regionale). 2. A tal fine il
Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio
e le finanze, sentito l'Assessore competente per materia, sentita la Conferenza
Regione-autonomie locali, annualmente, con proprio decreto, individua le
modalità per il rispetto dei parametri finanziari coerenti con le disposizioni
vigenti per ciascuna categoria di enti. 3. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, agli enti locali della Regione siciliana si applicano le
disposizioni dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le
comunicazioni previste dai commi 13 e 17 dell'articolo 29 della citata legge n.
289 del 2002 sono trasmesse anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze, dipartimento bilancio e tesoro. 4. Il comma 3 dell'articolo 76
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è abrogato.
Art. 25. Tetti di spesa1. Al fine di
perseguire gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità
regionale, la spesa sanitaria per il triennio 2003-2005 non può superare i
valori complessivi indicati nel corrispondente D.P.E.F. e per singolo aggregato
economico. 2. Fermo restando il limite previsto per ciascun aggregato
economico, eccezionali motivati scostamenti possono realizzarsi nel rispetto dei
valori complessivi di cui al comma 1. 3. L'Assessorato regionale della
sanità, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, definisce,
per singolo aggregato economico, il tetto di spesa per provincia, applicando il
sistema degli abbattimenti tariffari. 4. I direttori generali delle
Aziende unità sanitarie locali, nei successivi trenta giorni, negoziano con ogni
singola struttura l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo
28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 26. Enti vigilati
1. Dopo il
comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive
modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi: "2 bis. La
relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale
compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze
economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente
intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e
finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali
azioni sulle variabili economiche e finanziarie. 2 ter. Contestualmente
all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni,
l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per
il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici
obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle
verifiche periodiche. 2 quater. Entro dieci giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti
generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della
relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al
fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come
conseguibili. 2 quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli
obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta,
procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione
responsabili dell' inadempimento. 2 sexies. Gli obiettivi di cui al
presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi
straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.". 2.
Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti
per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo
17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, aggiunti con il comma 1
dell'articolo 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le riduzioni
dei contributi regionali derivanti dalla mancata ottemperanza a dette
disposizioni, gli enti, le aziende e gli istituti sottoposti a vigilanza e
tutela dell'Amministrazione regionale ai quali la Regione eroga contributi o
trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio
del bilancio adeguano le spese e le entrate secondo le disposizioni dei commi
seguenti. 3. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello
massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare
delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante
dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento
e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese,
nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica
destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata
riduzione fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e
del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di
esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il
bilancio regionale. 4. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il
livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime
entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto
consuntivo, rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per
cento. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate,
nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica
destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato
incremento fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e
del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di
esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il
bilancio regionale. 5. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole
"di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite con le parole "di cui al comma 2". 6.
Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito: "6. I
contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali
sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda
semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno
precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione
utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione
utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da
erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente
complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite
massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti
maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con
le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente
comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.". 7.
In deroga agli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito, con
modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo
restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione
degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma
dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del
mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei
presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di
amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano
prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e
comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova
applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree
di sviluppo industriale. 8. La disposizione di cui all'articolo 18
della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, deve intendersi nel senso che le
norme ivi richiamate sono estese ai presidenti degli enti, aziende ed istituti
sottoposti al controllo della Regione anche se già insediati alla data di
entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. 9.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di
realizzazione dell'incremento delle entrate della Regione, l'Assessore regionale
per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in
ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla
legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, acquisendo, dal commissario liquidatore,
stati di avanzamento trimestrali delle liquidazioni. 10. L'Assessorato
regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è
autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle
associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non
aderenti alle Associazioni stesse. Le convenzioni devono basarsi sugli stessi
criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e
successive modifiche ed integrazioni. 11. In ragione dell'autonomia
finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile
1995, n. 29, articolo 18, è recepito il decreto del Presidente della Repubblica
20 agosto 2001, n. 363.
Art. 27. Monitoraggio spesa sanitaria
1.
Al fine di assicurare il costante monitoraggio della spesa sanitaria, i
direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende
ospedaliere, delle Aziende universitarie Policlinico, del Centro di formazione
permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS), dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia inviano trimestralmente
all'Assessorato regionale della sanità, all'Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze ed alla Commissione legislativa Servizi sociali e sanitari
dell'Assemblea regionale siciliana i dati sullo stato di attuazione della spesa
in relazione a quanto riportato nel bilancio di previsione secondo un modello di
rilevazione concertato tra le predette Amministrazioni regionali. 2. I
dati di cui al comma 1 devono essere certificati dai collegi dei sindaci e
devono essere monitorati dagli Assessorati regionali vigilanti che, ove
rilevassero uno scostamento sensibile tra lo stato di attuazione della spesa e
le previsioni di bilancio, lo contestano al direttore generale, affinché assuma
le conseguenziali iniziative di contenimento della spesa. 3. Il mancato
invio dei dati di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla fine del trimestre,
costituisce elemento di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n.
502. 4. In coerenza con il patto di stabilità regionale e secondo
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347
convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive
modifiche e integrazioni, per l'anno 2003 le Aziende unità sanitarie locali sono
tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le Aziende ospedaliere a
conseguire un utile di almeno l'uno per cento dei ricavi di competenza
dell'esercizio. Gli obiettivi possono essere disattesi soltanto in presenza di
eventi straordinari la cui valenza è certificata dal collegio sindacale e
verificata congiuntamente dall'Assessorato regionale della sanità e
dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. 5. Le Aziende
sanitarie che nell'esercizio 2002 hanno riportato un risultato economico
negativo o inferiore alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono tenute a redigere un piano di copertura
delle perdite, di durata non superiore a tre anni, contestualmente all'adozione
del bilancio di previsione per l'anno 2003. 6. Il direttore generale
che non consegue gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5, anche con riferimento al
mancato rispetto degli obiettivi annuali previsti nel piano di copertura delle
perdite di cui al comma 5, viene dichiarato decaduto dalla Regione con la
procedura di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. Il costo relativo al personale di cui all'articolo 33 e
seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non concorre alla
determinazione del risultato economico ai fini della applicazione della
sanzione. 7. I direttori generali delle Aziende sanitarie in
applicazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 possono conferire incarichi esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo
51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 con la corresponsione di un
compenso non superiore al 50 per cento di quello stabilito per i consulenti del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali. 8. Gli incarichi
già stipulati cessano alla loro scadenza e sono rinnovabili nei limiti delle
disposizioni di cui al comma 7.
Art. 28. Ripiano disavanzi Aziende unità sanitarie locali ed
ospedaliere
1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 3 della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 sono abrogati. 2. Al ripiano
definitivo dei disavanzi delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende
ospedaliere relativi all'anno 2001, ammontanti complessivamente a 434.250
migliaia di euro, al netto della quota di 73.750 migliaia di euro cui si è
provveduto mediante la spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2002
dall'articolo 3, com ma 5, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, che viene
pertanto destinata alle finalità del presente articolo, si fa fronte mediante il
maggiore avanzo finanziario presunto relativo all'esercizio finanziario 2002, di
cui 48.250 migliaia di euro derivante dall'abrogazione di cui al comma 1.
Art. 29. Sperimentazioni gestionali
1.
Le sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9 bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato da ultimo
dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive
modifiche ed integrazioni costituiscono obiettivo della programmazione sanitaria
ed ospedaliera della Regione. E' fatto divieto alla Regione di intervenire a
copertura dei disavanzi della gestione finanziaria dei soggetti che sostengono
la sperimentazione.
Art. 30. Contenimento oneri per ritardati
pagamenti
1. All'articolo 4 della legge regionale 9 agosto
2002, n. 10 le parole "15 per cento" sono sostituite con le parole "20 per
cento". 2. All'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10
sono aggiunti i seguenti commi: "2. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere
possono effettuare operazioni finanziarie a breve termine previa autorizzazione
dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, purché i relativi oneri
per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi
cumulati con quelli di cui al comma 1, non superino il limite di cui al comma
1. 3. Gli esiti delle suddette operazioni finanziarie affluiscono
direttamente alle casse delle Aziende e sono da queste distribuite alle varie
categorie di creditori in funzione dell'anzianità del credito e
proporzionalmente all'ammontare dello stesso. Nella erogazione di dette somme
deve anche tenersi conto della qualità del credito, allo scopo di non arrecare
pregiudizio alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in genere e quelle
salvavita in particolare.".
Art. 31. Dismissione degli immobili delle Aziende unità
sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere
1. I
direttori generali delle Aziende sanitarie, titolari di patrimoni immobiliari
non destinati ad uso assistenziale, verificano entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente legge la congruità dei loro proventi ai valori di
mercato. 2. Qualora i proventi determinati dalla gestione immobiliare
di cui al comma 1 risultino inferiori ai corrispondenti valori di mercato, i
direttori generali devono procedere all'immediato adeguamento della rendita o
alla dismissione del relativo patrimonio immobiliare. 3. Entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, i direttori
generali redigono l'elenco degli immobili e definiscono gli esiti delle
verifiche di cui al comma 1, dandone comunicazione all'Assessorato regionale
della sanità e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per gli
aspetti finanziari. 4. Contestualmente i direttori generali pongono in
essere tutti gli adempimenti finalizzati all'ottimale gestione del patrimonio
immobiliare di cui al presente articolo, procedendo alla vendita dei beni
immobili non proficuamente utilizzati mediante aste pubbliche per lotti
costituiti da singoli immobili o porzioni immobiliari, dandone comunicazione
secondo i criteri di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e
successive modifiche ed integrazioni. 5. Gli acquirenti dei beni
dismessi presentano allo sportello unico di cui all'articolo 36 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, un'unica domanda finalizzata al rilascio di
ogni autorizzazione, nulla osta ed atto di assenso comunque denominato necessari
allo svolgimento nell'immobile dell'attività produttiva prescelta. Il relativo
procedimento deve concludersi nel termine di novanta giorni. 6. Qualora
la richiesta di cui al comma 4 comporti il coinvolgimento di altre pubbliche
amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di
servizi che, per quanto non previsto nel presente articolo, si svolge con le
modalità di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni. Se una o più delle amministrazioni
convocate richiedano, alla prima seduta, chiarimenti o integrazioni gli stessi
vanno forniti nel termine di quindici giorni e comunque entro la data della
seconda seduta, nella quale la conferenza deve concludere i propri lavori.
L'assenza o il silenzio di una delle amministrazioni convocate in entrambe le
sedute equivale ad assenso e comporta per il responsabile del procedimento
l'onere di acquisire dichiarazione espressa del legale rappresentante
dell'impresa circa la conformità alla normativa dell'attività che si va a
realizzare. 7. I ricavi derivanti dalla cessione degli immobili devono
essere destinati prioritariamente alla copertura delle perdite degli esercizi
precedenti e l'eventuale parte eccedente deve essere accantonata in un apposito
fondo di riserva patrimoniale per almeno un biennio. 8. Le medesime
procedure trovano applicazione per gli immobili non più destinabili ad uso
assistenziale a seguito della ristrutturazione della rete ospedaliera regionale
previa delibera della Giunta regionale.
Art. 32. Conferimento sedi farmaceutiche
1.
In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il 10 per cento
delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è conferito
dall'Assessore regionale per la sanità, sulla base di una graduatoria regionale
per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia
rurale sussidiata delle isole minori con almeno 10 anni di anzianità di
servizio. 2. Un'apposita commissione, da nominarsi con decreto
dell'Assessore regionale per la sanità, valuta i titoli presentati secondo
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e definisce la graduatoria di cui al comma 1 che
rimane in vigore fino ad un massimo di tre anni. A parità di punteggio
costituisce titolo di preferenza la minore età anagrafica. 3. Il nuovo
conferimento può avvenire solo dopo la rinuncia dei beneficiari alla sede
farmaceutica sussidiata.
Art. 33. Presidi farmaceutici di
emergenza
1. Nelle località disagiate prive di assistenza
farmaceutica, a seguito della chiusura dei dispensari farmaceutici disposta
dall'Assessorato regionale della sanità in quanto non conformi alla vigente
normativa introdotta dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono
istituiti presidi farmaceutici di emergenza (P.F.E.) destinati alla
distribuzione di farmaci di uso comune e di pronto soccorso aperti e funzionanti
tutto l'anno, da affidare, previo concorso per titoli, ad un titolare di
farmacia del comune di cui fa parte la località suddetta.
Art. 34. Interventi in favore dei pazienti colpiti dalla
malattia di Alzheimer
1. Nell'ambito degli obiettivi del
vigente Piano sanitario regionale ogni Azienda unità sanitaria locale della
Regione attiva i seguenti servizi per i pazienti colpiti dalla malattia di
Alzheimer: a) un servizio di assistenza domiciliare integrata, in tutti i
distretti sanitari, per i pazienti residenti nel territorio di competenza; b)
almeno un centro diurno integrato da attivarsi anche mediante protocolli di
intesa con i comuni; c) una residenza sanitaria assistenziale e/o un nucleo
specifico all'interno delle R.S.A. già operanti. 2. Con decreto
dell'Assessore regionale per la sanità sono definite le modalità operative per
l'attivazione dei servizi di cui al comma 1.
Art. 35. Controlli veterinari
1. I
controlli veterinari effettuati a destinazione sugli allevamenti transumanti o
che si spostano per urgenti motivi di alimentazione in base a quanto previsto
dall'articolo 14 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, devono essere oggetto di
compensazione economica da parte dell'Azienda unità sanitaria locale di
partenza, presso la quale tali allevamenti sono censiti, a favore del settore di
sanità pubblica veterinaria, competente sui territori di destinazione, che ha
effettuato gli accertamenti sanitari.
Art. 36. Forniture beni e servizi
1.
Alle forniture di beni e servizi per le Aziende unità sanitarie locali e
ospedaliere, effettuate ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aggiunto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano rispettivamente i
limiti di importo previsti dal comma 3 dell'articolo 31 e dal comma 2
dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. 2. Al comma
1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, sono premesse
le seguenti parole "Per l'appalto di forniture di beni e servizi superiori a
100.000 euro". 3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10
dicembre 2001, n. 20, è così sostituito: "2. Nessuna fornitura di beni
o servizi può essere frazionata allo scopo di sottrarla all'applicazione del
presente articolo.".
Art. 37. Rinegoziazione mutui
1. Al
fine di realizzare con modalità omogenee la rinegoziazione dei mutui per i quali
è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, l'Assessore regionale
per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, con gli istituti di
credito mutuanti, apposite convenzioni, distinte per settore di intervento,
tendenti ad individuare tassi di interesse alla cui stregua i singoli contratti
di mutuo si intendono modificati e le più idonee modalità di applicazione in
relazione alle diverse forme tecniche. 2. I tassi determinati nelle
predette convenzioni non possono essere superiori a quelli che saranno fissati
in campo nazionale per la rinegoziazione dei mutui agevolati ai sensi di leggi
statali, ed avranno decorrenza dall'1 gennaio 2003 con effetti su tutti i ratei
di interessi maturati successivamente a tale data. I predetti tassi devono
comunque tener conto della differente decorrenza prevista dalla vigente
normativa statale regionale. 3. Le convenzioni sono applicate su tutti
i contratti di mutuo già stipulati che alla data del 1° gennaio 2003 risultino
regolati ad un tasso di interesse superiore ai tassi individuati per la
tipologia corrispondente o analoga nelle convenzioni medesime. Dalla
rideterminazione delle rate e dei piani di ammortamento non possono derivare
maggiori oneri né a carico dei mutuatari né a carico della Regione. 4.
La riduzione del tasso derivante dalla rinegoziazione convenuta opera a
favore della Regione siciliana e dei mutuatari in proporzione al rapporto
sussistente tra interesse a carico della Regione ed a carico del mutuatario, con
le modalità che saranno individuate nelle convenzioni di cui al comma 1 in
relazione alle diverse forme tecniche di agevolazione. Il tasso a carico del
mutuatario non può comunque essere inferiore all'1,50 per cento, fermo restando
il mantenimento in suo favore di eventuali condizioni più favorevoli esistenti
alla data di rinegoziazione. 5. A decorrere dalla data di stipula delle
convenzioni di cui al presente articolo, non trovano più applicazione, in ordine
ai singoli contratti i cui tassi di interesse vengono in tal modo ridotti, le
altre modalità di rinegoziazione già previste dall'ordinamento regionale. 6.
Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 le minori spese, rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente, non possono essere destinate a
nuove o maggiori spese, fatti salvi gli eventuali oneri discendenti da rapporti
finanziari pregressi tra gli istituti di credito e la Regione siciliana. Dette
somme vanno iscritte, con decreto del dirigente generale del dipartimento
bilancio e tesoro, in un apposito fondo dello stato di previsione della rubrica
bilancio.
Art. 38. Interventi decreto Presidente Consiglio dei
Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud
1. Per
la prosecuzione degli interventi individuati dall'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud, i dipartimenti regionali competenti per materia trasferiscono le
competenze e le relative risorse finanziarie previste per ciascun progetto
direttamente agli enti attuatori, che provvedono a tutti gli adempimenti
necessari per la definizione degli interventi medesimi. 2. Il
dipartimento regionale bilancio e tesoro provvede all'iscrizione nelle
pertinenti rubriche del bilancio regionale delle somme necessarie all'attuazione
del comma 1 su richiesta del dipartimento regionale della programmazione.
Art. 39. Sicurezza nei luoghi di lavoro
1.
Fatti salvi fino alla naturale scadenza i contratti in corso, ai fini del
contenimento della spesa, nell'Amministrazione regionale, negli enti locali,
negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della
Regione i datori di lavoro ricorrono, per l'espletamento dei compiti di
sorveglianza sanitaria, alle Aziende sanitarie locali competenti per
territorio.
Art. 40. Soppressione ISMIG
1.
L'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) è
soppresso. 2. Il personale dipendente dell'Istituto che presta servizio
nelle sedi di Palermo, Catania e Messina è trasferito rispettivamente all'Ente
ospedaliero Villa Sofia di Palermo, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di
Catania e all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina. Il relativo
trattamento economico, se più favorevole, è quello in godimento al momento della
soppressione, con riassorbimento della parte eccedente nel caso di futuri
miglioramenti. 3. Il dirigente incaricato di ciascuna delle Aziende
provvede all'equiparazione giuridica delle posizioni contrattuali del personale
nel rispetto delle qualifiche e delle posizioni funzionali previste dai vigenti
contratti collettivi nazionali per il personale del comparto sanità. 4.
I finanziamenti già previsti per l'ente soppresso, pari a 7.747 migliaia
di euro, dall'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui alla
delibera della Giunta regionale del 15 novembre 2002, vengono trasferiti dal
l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 all'Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO di
Palermo. Il patrimonio dell'Istituto soppresso è trasferito all'Ente ospedaliero
Villa Sofia, che subentra all'ISMIG in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi.
Art. 41. Consorzio obbligatorio tra i produttori di
manna
1. In applicazione dell'articolo 24 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 il consorzio obbligatorio tra i produttori di
manna è incorporato dall'Ente di sviluppo agricolo, che subentra nei rapporti
attivi e passivi e nel patrimonio dell'incorporato consorzio, nonché nelle
specifiche funzioni già esercitate dal consorzio stesso. 2. Il
personale del consorzio, in servizio al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, è inquadrato in un apposito ruolo ad esaurimento, mantenendo il
profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti al momento del passaggio.
Art. 42. Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati
nella lotta alla mafia
1. L'articolo 16 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20, è abrogato. 2. L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere ai soggetti beneficiari previsti dalla legge regionale
16 novembre 1984, n. 91, dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990,
n. 21, dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e
dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, i contributi nella
misura e con le modalità ivi previsti. 3. Ferme restando le finalità di
cui alle leggi regionali citate, gli enti e le associazioni beneficiarie dei
contributi sono autorizzati ad utilizzare e rendicontare le somme accreditate a
titolo di contributo per gli anni di attività a decorrere dal 2001 entro un anno
dalla data di accreditamento degli stessi.
Art. 43. Norme in favore delle IPAB
1.
L'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, si applica anche alle IPAB operanti in Sicilia.
Art. 44. Atti di programmazione
economico-finanziaria
1. Il Governo regionale provvede,
per quanto di competenza regionale, alla definizione dei contenuti del POR
Sicilia, del Complemento di programmazione e degli Accordi di programma quadro,
(inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione
siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) previa espressione da parte
dell'Assemblea regionale siciliana degli atti di indirizzo. (Inciso omesso in
quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto). 2. Gli atti di indirizzo (inciso
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) costituiscono atti di programmazione
economico-finanziaria. 3. (Inciso omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto) Le proposte di modifica (inciso omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto) finanziarie sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale
siciliana. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 4.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 5.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 6.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 45. Diritto di accesso
1. Dopo
l'articolo 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunto il
seguente articolo 28 bis: "1. I deputati dell'Assemblea regionale
siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai
documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli
precedenti. 2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di
deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione siciliana,
devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di
accesso di cui al presente articolo. 3. I deputati regionali sono
esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro
diritto.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi: "3 bis. Le
commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti
loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli
uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o
controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di
chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere
chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere
dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito
all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti
amministrativi. 3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, il Presidente
della Regione, su proposta motivata del dirigente generale, può opporre il
segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone,
secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione
ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone
tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta
segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da
questi delegato. 3 quater. Per le esigenze conoscitive di cui al
presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere,
devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori.".
Art. 46. Istituzione del registro dei
pareri
1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità, pubblicità, nonché per assicurare omogeneità
nell'attività degli uffici degli Assessorati regionali e dell'Ufficio
legislativo e legale in ordine ai pareri resi e richiesti dagli enti sottoposti
a vigilanza e controllo della Regione siciliana, sono istituiti, presso gli
stessi il "registro dei pareri resi" ed il "registro dei pareri
richiesti". 2. Nel "registro dei pareri resi" e nel "registro dei
pareri richiesti" sono specificati i dati identificativi dell'ente richiedente
e/o emittente, la data e l'oggetto della richiesta di parere, nonché la data del
rilascio dello stesso da parte degli uffici di cui al comma 1. 3. I
pareri indicati nei registri di cui al comma 2, sono raccolti per esteso in un
apposito "bollettino dei pareri" curato dalla Presidenza della Regione
siciliana.
Art. 47. Immobili da destinare a sedi
istituzionali
1. Nell'ambito delle dotazioni di bilancio
destinate al pagamento di fitti per gli immobili ad uso dell'Amministrazione
regionale, per l'acquisto o la realizzazione di immobili da destinare a sedi
istituzionali dell'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a
contrarre con gli istituti di credito mutui di durata massima ventennale. 2.
Per l'attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni del comma 6
dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni. 3. Su disposizione del Presidente della
Regione gli immobili ubicati nella città di Catania o negli altri capoluoghi di
provincia che sono o saranno nella disponibilità dell'Amministrazione regionale,
possono essere adibiti a sede di strutture operative e di rappresentanza della
Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali o ad uffici
dell'Assemblea regionale siciliana e di organi ed organismi di rilievo
istituzionale.
Art. 48. Attivazione spesa misure P.O.R.
1.
Al fine di velocizzare la spesa relativa alle misure del P.O.R. Sicilia
2000-2006 e conseguire gli obiettivi di spesa dell'anno 2003, le maggiori somme
risultanti dalle rimodulazioni finanziarie delle misure vengono utilizzate per
intero attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle circolari e ai
bandi regionali già approvati al momento dell'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 49. Ufficio idrografico regionale
1.
All'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 sono apportate
le seguenti modifiche: a) ai commi 1, 2, 3 e 4 le parole "Servizio" e
"Servizio Tecnico" sono sostituite dalla parola "Ufficio"; b) al comma 2 le
parole "sino alla riforma dell'Amministrazione regionale" sono sostituite dalle
parole "nelle more dell'attuazione della legge sul decentramento di funzioni
agli enti locali"; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis.
Lo svolgimento organico e l'indirizzo delle attività
tecnico-scientifiche-conoscitive, di previsione e prevenzione di cui
all'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'articolo 3, commi 2 e
3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al ciclo integrato del
l'acqua, avviene ad opera del predetto ufficio che, a tal fine, provvede per la
realizzazione, l'organizzazione e la gestione delle reti di rilevamento e
sorveglianza e del relativo sistema informativo pluviometeoidrologico
polifunzionale promuovendo, anche, l'innovazione tecnologica di interesse. A tal
fine l'Ufficio utilizza stabilmente il personale tecnico di cui all'articolo 2,
comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito
nella legge 3 agosto 1998, n. 267."; d) alla fine del comma 4 è aggiunto il
seguente periodo: "L'Ufficio, per le prerogative di autonomia di cui al comma
2, adotta le necessarie articolazioni organizzative e funzionali, previa
deliberazione della Giunta regionale. Si applicano le norme e la disciplina
discendenti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10."; e) dopo il comma 4
è aggiunto il seguente: "5. Per il potenziamento dell'Ufficio e
l'avviamento del centro funzionale di previsione e prevenzione del rischio
idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267
sono trasferite le somme di cui al comma 2 dello stesso articolo, assegnate alla
Regione siciliana e non impegnate, alla data del 28 febbraio 2003".
Art. 50. Disposizioni in materia di motorizzazione
civile
1. Una quota delle entrate previste nel bilancio
della Regione e derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 11 settembre
2000, n. 296, nonché di quelle previste dall'articolo 19, comma sesto, della
legge 1 dicembre 1986, n. 870, è destinata al funzionamento ed al potenziamento
dei servizi delle motorizzazioni civili della Sicilia. Al fine di dare
attuazione al disposto dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nell'ambito delle risorse regionali destinate a tali finalità, il dipartimento
regionale trasporti e comunicazioni è autorizzato a stipulare, per la
certificazione e la rendicontazione della spesa oggetto della norma suddetta,
apposita convenzione con società specializzata. 2. Ferma restando la
titolarità dei relativi adempimenti per l'espletamento delle attività di
revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
gli uffici della motorizzazione civile possono utilizzare, tramite convenzione,
le stazioni realizzate da privati.
Titolo III INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art.
51. Divulgazione agricola
1. Al fine del
potenziamento e della più capillare diffusione sul territorio della Regione
delle attività di divulgazione agricola, a valere delle disponibilità
dell'U.P.B. 2.2.1.3.1 del bilancio della Regione, l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni,
di importo inferiore alla soglia di applicazione del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, con le organizzazioni
professionali di categoria e della cooperazione agricola che hanno realizzato
progetti-programma nei settori dell'assistenza tecnica, della divulgazione e
della contabilità aziendale. 2. L'articolo 14 della legge regionale 1
agosto 1977, n. 73 e l'articolo 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14
sono abrogati.
Art. 52. Indennità compensativa pregressa
1.
Ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, la somma di 7.500 migliaia di euro, relativa alle assegnazioni di cui alla
legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni, è
destinata nell'esercizio 2003 alla corresponsione della indennità compensativa
pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32.
Art. 53. Attività di ricerca delle facoltà di
agraria
1. Le università degli studi di Palermo e Catania
utilizzano i fondi già attribuiti ai sensi dell'articolo 28 della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'articolo 55 della legge regionale 20 aprile
1976, n. 36, dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e degli
articoli 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50 per il
potenziamento delle attività di ricerca delle rispettive facoltà di agraria.
Art. 54. Disposizioni sull'ESA
1.
L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare, entro il corrente
esercizio finanziario, l'avanzo di amministrazione utilizzabile, come
determinato dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002, approvato
secondo le vigenti disposizioni, per i seguenti fini istituzionali: a)
ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti
(capitolo 252); b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo
sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali (capitolo 260); c)
spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della
legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 delle sezioni operative di assistenza
tecnica (capitolo 261); d) spese per la manutenzione di programmi di
interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257); e) spese
per la manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267); f) spese per il
ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in
concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507). 2. Ai
fini del comma 1 per gli esercizi finanziari dal 2000 al 2002 non si applicano
all'Ente di sviluppo agricolo le disposizioni dell'articolo 32 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6. 3. A modifica dell'ultimo comma
dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, l'incarico di
direttore generale, equiparato a dirigente generale della Regione siciliana,
viene conferito secondo la procedura prevista all'articolo 9, comma 4, della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e la disciplina di cui al decreto del
Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, a dirigenti di prima fascia
dell'Amministrazione regionale. Il relativo contratto di lavoro sarà stipulato
dal presidente dell'ente.
Art. 55. Disposizioni per il settore
agricolo
1. In relazione all'assegnazione a favore della
Regione, disposta in attuazione del comma 4 octies, dell'articolo 13 del decreto
legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze è autorizzato, per l'anno 2003, ad effettuare operazioni finanziarie per
l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni
finanziarie di cui al presente comma è vincolata al finanziamento degli
interventi previsti dai commi 4 bis e 4 ter del medesimo articolo 13, nonché
dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185. 2. Al coofinanziamento regionale
degli interventi di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dal
comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni. 3. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "prorogano al 30 giugno 2003" sono
sostituite dalle parole "possono prorogare, con durata concordata tra le
parti". 4. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività
creditizia prorogano, con durata massima al 30 giugno 2004, le scadenze delle
operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento scadute a partire dal
31 dicembre 2002 o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2003, purché
contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che
non beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 13, commi 4 bis e 4 ter
del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dall'articolo 1
della legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 56. Imprenditori agricoli
1.
Nell'applicazione della legislazione regionale sono considerati
imprenditori agricoli a titolo principale anche le società di persone e di
capitali, aventi sede sociale nel territorio della Sicilia, a condizione
che: a) l'oggetto sociale preveda la conduzione di azienda agricola o di
allevamento del bestiame, agriturismo e/o turismo rurale; b) il reddito
derivante dall'attività agricola sia superiore al 50 per cento del reddito
totale rilevabile dai bilanci societari; c) la persona delegata per statuto
alla conduzione dell'azienda sia in possesso dei requisiti di capacità
professionale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Art. 57. Turismo rurale
1. Per
l'esercizio delle attività di turismo rurale, agrituristiche ed agricole, nei
territori dei parchi naturali della Regione siciliana, è consentita, previo
nulla osta dell'ente parco, la fornitura di energia elettrica ed il collegamento
alla rete telefonica, anche per via aerea con palificazione.
Art. 58. Mutamento destinazione opere per
l'agricoltura
1. Gli immobili e le opere che hanno
beneficiato di aiuti regionali per l'agricoltura non possono essere distolti
dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto per almeno dieci anni
dalla data di fine lavori.
Art. 59. Risarcimento imprese agricole
1.
Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
la somma di 3.000 migliaia di euro, relativa alle assegnazioni di cui alla legge
15 ottobre 1981, n. 590, e successive modifiche e integrazioni è destinata
nell'esercizio finanziario 2003 alla corresponsione di risarcimenti alle imprese
agricole e serricole danneggiate da calamità naturali nell'anno 2003 nella
provincia di Ragusa.
Art. 60. Istituzione del fondo regionale per l'impiantistica
sportiva
1. E' istituito, presso l'Istituto per il credito
sportivo, il Fondo regionale per l'incremento, potenziamento e miglioramento
degli impianti e delle attrezzature sportive di seguito denominato "Fondo",
attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai requisiti per
l'accesso ai finanziamenti dello stesso Istituto per il credito sportivo. Con
decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è
disciplinato il funzionamento del Fondo. 2. Il Fondo viene alimentato
dai finanziamenti della Regione siciliana e dagli interessi maturati sugli
stanziamenti non utilizzati. 3. Al Fondo possono confluire anche le
disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di
regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti allo
sport. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni da altri soggetti
pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo. 4. Il Fondo, per le
finalità indicate al comma 1, assolve alle concessioni di contributi per
interessi in relazione a mutui concessi dall'Istituto per il credito
sportivo. 5. La dotazione iniziale del Fondo, fissata in 1.500 migliaia
di euro, è garantita con parte delle disponibilità del Fondo speciale destinato
al potenziamento delle attività sportive isolane. 6. Per gli anni
successivi, gli ulteriori conferimenti sono determinati ai sensi dell'articolo
3, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche
ed integrazioni. 7. I contributi di cui al comma 4 possono essere
concessi a soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti per l'accesso
ai finanziamenti dell'Istituto per il credito sportivo. 8. Le risorse
del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso di soppressione del
Fondo, le somme residue comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto
unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e
perfezionati, sono versate in entrata nel bilancio della Regione. 9.
Gli impianti realizzati con i contributi di cui al presente articolo sono
posti a disposizione delle pubbliche istituzioni o comunque sono destinati a
finalità sociali in misura proporzionale all'entità dell'intervento finanziario
regionale concesso.
Art. 61. Certificazione antisismica per strutture
sanitarie
1. Per le case di cura esistenti e le strutture
sanitarie di cui ai punti 2.1 e 2.2 del decreto assessoriale 17 giugno 2002, n.
890 che erogano prestazioni sanitarie in ambito extraospedaliero ed attualmente
ubicate in edifici la cui costruzione sia antecedente al decreto ministeriale 3
giugno 1981, la produzione di certificazione antisismica è sostituita da
certificazione di rispetto delle normative vigenti all'epoca della costruzione
in materia di agibilità e di successive verifiche di conformità e di staticità
comprovanti che sono state prese tutte le precauzioni possibili in relazione
alla tipologia del fabbricato.
Art. 62. Contributi a favore dello sport sociale, giovanile
e scolastico
1. Il secondo comma dell'articolo 14 della
legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente: "Nel piano
per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale,
giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti finanziamenti nella misura
massima del: a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di
promozione sportiva e del tempo libero; b) 20 per cento a sostegno delle
spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di
addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e
promozionali; c) 7,5 per cento a sostegno dell'attività scolastica ad
iniziativa degli organi di autogoverno della scuola; d) 7,5 per cento a
sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive.
Art. 63. Concessione benefici legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32
1. Gli aiuti ed i benefici previsti dagli
articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 e dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2002, n.
16, per progetti e programmi di investimento di importo non superiore a 200
migliaia di euro, sono concessi secondo le disposizioni sulla procedura
automatica stabilite dall'articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32. Per progetti e programmi di investimento di importo superiore si
applicano le disposizioni dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32 sulla procedura valutativa.
Art. 64. Assegnazioni agli enti locali
1.
Per il triennio 2003-2005 le assegnazioni annuali a favore dei comuni, per
lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente
legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 745.000
migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari
almeno al 5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno
lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza
Regione-autonomie locali, a spese di investimento. 2. Per l'esercizio
2003 l'assegnazione a favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni
amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di
sostegno allo sviluppo, è determinata in 144.634 migliaia di euro, al netto del
gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai
sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, stimato
definitivamente in 60.000 migliaia di euro, ed è destinata, per una quota pari
almeno al 5 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di
almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla
conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento. 3. Le
quote dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 da assegnare in conto capitale
possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento. 4.
Per l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale alle province è ridotta in
base ad una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003.
Sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è determinata la riduzione
definitiva della medesima assegnazione. L'Assessore regionale per il bilancio e
le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio. 5. A
decorrere dall'esercizio 2005 le assegnazioni annuali a favore delle province
per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente
legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo
allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 un importo
corrispondente alle somme complessivamente introitate dalle stesse province
nell'anno 2003 per effetto delle disposizioni dell'articolo 10 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2. 6. Al comma 1 dell'articolo 76 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è aggiunto il seguente comma: "1 bis.
Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia
di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il
finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.". 7. Al comma
4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola
"promozione" sono aggiunte le parole "e/o gestione" e dopo le parole
"Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "da
iscrivere in un apposito capitolo di spesa". 8. Al comma 5
dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "da
emanarsi" sono aggiunte le parole "previo parere della Commissione legislativa
permanente". 9. Per il triennio 2003-2005 continua ad applicarsi la
disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. 10. La conferenza
Regione-autonomie locali determina la percentuale a valere sui fondi di cui al
comma 1, da destinare da parte dei comuni alla partecipazione finanziaria per
l'attuazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
connesse all'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328. 11.
All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le
parole "pari all'1 per cento" sono sostituite dalle parole "pari al 3 per
cento". 12. I residui attivi relativi ai trasferimenti regionali sono
esclusi, analogamente ai residui derivanti dai trasferimenti erariali, dal
computo della somma totale dei residui attivi di fine esercizio che concorrono
all'accertamento della condizione di ente locale strutturalmente deficitario ai
sensi delle vigenti disposizioni statali. 13. All'applicazione per
l'anno 2002 delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge
regionale 17 marzo 2000, n. 8, come previsto dall'articolo 9 della legge
regionale 3 ottobre 2002, n. 14, si provvede in sede di riparto del fondo per le
autonomie per l'esercizio 2003 con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno
scolastico 2001-2002. 14. Agli eventuali maggiori oneri a carico dei
bilanci dei comuni derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
si provvede con le entrate derivanti dall'articolo 17 della presente
legge. 15. Nell'ambito delle assegnazioni alle province di cui al comma
1, la somma di 7.747 migliaia di euro è destinata all'erogazione, in favore
degli enti gestori di licei linguistici e musicali, delle somme previste
dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, relative
all'anno 1997. 16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
Art. 65. Programma triennale ed elenco annuale delle opere
pubbliche. Proroga termine
1. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito
dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 per l'anno 2003 il
programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati,
anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30
giugno 2003.
Art. 66. Autorizzazione utilizzo risorse
trasferite
1. Le risorse finanziarie trasferite agli enti
locali per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio
1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli esercizi
finanziari 2000 e 2001, possono essere utilizzate negli anni 2003 e 2004.
Art. 67. Acquisizione di beni immobili in favore
dell'IRCAC
1. Al fine di sostenere iniziative di sviluppo socio-economico, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione
(IRCAC) è
autorizzato a chiedere ai sensi dell'articolo 505 del codice di procedura civile
l'assegnazione di beni immobili appartenenti a società cooperative a
responsabilità limitata, gravati da ipoteche in favore dello stesso, e
sottoposte a procedure esecutive o in liquidazione, a condizione che dalle
assegnazioni non discendano per l'IRCAC obblighi di pagamenti nei confronti di
altri creditori. 2. Gli immobili assegnati entrano a far parte del
patrimonio dell'istituto e devono essere trasferiti in proprietà ai comuni nel
cui territorio ricadono gli immobili stessi e ad imprese che realizzano
investimenti nel territorio della Regione nei settori agricoli, industriali,
commerciali, artigianali o in altri settori produttivi. 3. Il prezzo di
vendita è determinato dall'ispettorato regionale tecnico. 4. Il
ricavato implementa il fondo unico costituito ai sensi dell'articolo 63 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni.
Art. 68. Istituzione di centri di assistenza alle
cooperative
1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B.
8.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula
cooperativa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad istituire centri di assistenza
alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative del settore riconosciute ai sensi del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577. 2. I centri svolgono a favore delle imprese cooperative siciliane
attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di
innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di
impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei
consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie
connesse al miglioramento delle attività aziendali, nonché le attività
finalizzate alla certificazione di qualità e al controllo di gestione delle
cooperative. I centri possono inoltre, nell'ambito dei finanziamenti di cui al
comma 1, effettuare attività di scambio di buone prassi cooperative, promuovere
iniziative di promozione e formazione cooperativa in collaborazione con scuole
ed università e dotarsi di sistemi tecnologicamente avanzati finalizzati
all'assistenza in rete delle cooperative siciliane. 3. Le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di
facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese cooperative
utenti.
Art. 69. Sostegno piccole e medie imprese
1.
L'IRFIS è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese, rientranti
nei limiti dimensionali stabiliti dalla disciplina comunitaria, che operano nei
settori dell'industria vetraria, tessile, cartaria e delle materie plastiche,
prestiti a tasso agevolato per far fronte alle spese di avvio dell'attività e di
gestione, compresa la formazione di scorte. L'agevolazione è concessa alle
imprese che hanno realizzato nuovi insediamenti produttivi avvalendosi dei
finanziamenti della legge 9 dicembre 1992, n. 488, secondo l'ordine cronologico
di approvazione delle relative graduatorie o altre fonti di finanziamento
pubblico. 2. Nei limiti fissati dal Regolamento CE n. 69/01 della
commissione 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis, il prestito è
erogato al tasso dell'1 per cento per un importo non superiore al predetto
contributo pubblico ottenuto ai sensi della legge n. 488 del 1992 o altre fonti
di finanziamento pubblico. Il prestito ha una durata di trentasei mesi e può
essere rinnovato per lo stesso periodo sussistendo le condizioni economiche e
finanziarie dell' impresa. 3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2
fermo restando l'importo massimo può essere concessa, su richiesta dell'impresa,
in forma mista in parte come prestito a tasso agevolato e per la restante parte
come contributo a fondo perduto. 4. Per le finalità del presente
articolo l'IRFIS è autorizzato ad utilizzare 2.000 migliaia di euro a valere
sulla disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge
regionale 5 agosto 1957, n. 51. 5. Le residue disponibilità nonché i
successivi rientri in conto capitale degli stanziamenti di cui alla lettera b)
dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, all'articolo 3 della
legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, all'articolo 50 della legge regionale
8 novembre 1988, n. 34, all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n.
96, all'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 sono
trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5
agosto 1957, n. 51. 6. Le disponibilità del fondo di rotazione di cui
all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 sono trasferite al
fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957,
n. 51 e destinate quanto a 10.000 migliaia di euro alle originarie finalità del
fondo e quanto a 24.000 migliaia di euro alle finalità di cui all'articolo 26
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed
integrazioni. 7. Alla lettera b) dell'articolo 7 della legge regionale
18 maggio 1996, n. 33, dopo le parole "integrata la polizza fidejussoria
rilasciata da primarie compagnie di assicurazioni" sono aggiunte le parole "o da
società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento
del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata
da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui
all'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non
inferiore al 60 per cento del credito nascente dal finanziamento
concesso". 8. I benefici di cui all'articolo 11 della legge regionale 5
agosto 1957, n. 51, sono applicati ai settori agevolabili ai sensi del decreto
legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, concernente le agevolazioni all'industria, individuati
con la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, oggi Ministero delle attività produttive.
Art. 70. Rimborso anticipazioni consorzi
ASI
1. Al fine di consentire la risoluzione dei
contenziosi, sulla base di lodi arbitrali e/o decisioni giurisdizionali anche di
primo grado, relativi all'acquisizione di aree mediante espropriazione o
derivanti dalla realizzazione, anche in concessione, di infrastrutture,
indipendentemente dall'ente finanziatore, l'Assessore regionale per l'industria
è autorizzato a prorogare i termini di restituzione delle anticipazioni concesse
ai consorzi per le aree di sviluppo industriale ai sensi dell'articolo 26 della
legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, anche se non ancora utilizzate. La proroga
dei termini per la restituzione delle anticipazioni non può superare cinque
anni. 2. I consorzi per le aree di sviluppo industriale devono
predisporre un piano di rientro delle anticipazioni a partire dal terzo anno.
Alla scadenza della proroga l'Assessorato regionale dell'industria provvede al
recupero delle somme anticipate e non ancora rimborsate mediante compensazione
con i contributi a qualsiasi titolo concessi ai sensi dell'articolo 29 della
legge regionale 4 gennaio 1984, n. l. 3. A decorrere dall'anno 2003 al
capitolo di spesa 642402 del bilancio della Regione non si applicano i commi 2 e
3 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Art. 71. Piani regolatori consorzi ASI
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.
71, nel testo modificato dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1985,
n. 37, continuano ad applicarsi ai piani regolatori dei consorzi ASI che
conservano efficacia fino all'introduzione della nuova specifica disciplina
prevista nella legge di riforma di detti enti.
Art. 72. Aree e siti produttivi ASI
1.
Le aree ed i siti produttivi allocati nelle zone ASI e nelle aree dei
comuni destinate a Piani insediamenti produttivi conservano l'originaria
destinazione d'uso ed urbanistica anche a seguito della dismissione della
corrispondente attività produttiva.
Art. 73. Ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della
legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è aggiunto il seguente comma: "Al fine
di salvaguardare i livelli occupazionali, il soggetto titolare che abbia ceduto
il permesso o la concessione a terzi, senza la preventiva autorizzazione di cui
al comma 1, può presentare istanza di autorizzazione in sanatoria alla suddetta
cessione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, purché il soggetto cessionario sia in possesso dei necessari requisiti di
legge. Il soggetto cessionario è tenuto al pagamento dei relativi oneri
concessori anche riferiti ad anni pregressi.".
Art. 74. Interporti
1. Ferme restando
le disposizioni di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, per la
realizzazione di interporti nella Regione siciliana con le risorse di cui
all'articolo 52, comma 34, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dipartimento
regionale trasporti è autorizzato ad avvalersi anche di società a prevalente
capitale pubblico e partecipando anche al capitale di società operanti nel
settore.
Art. 75. Nautica da diporto
1. Nelle
more della approvazione di una organica disciplina per la gestione del demanio
marittimo regionale, nel territorio della Regione siciliana il procedimento di
concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture
dedicate alla nautica da diporto è disciplinato dagli articoli da uno a dieci
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2
dicembre 1997, n. 509, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente
articolo e dai decreti attuativi emessi in attuazione dell'articolo 10, commi 4,
5 e 6 del medesimo regolamento. 2. Alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 2 le parole "dal dirigente generale preposto alla direzione
generale del demanio marittimo dei porti del Ministero dei trasporti e della
navigazione" sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente generale del
dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente". 3. Al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 1
dell'articolo 6 le parole da "redatto ai sensi" sino a "della legge 11 febbraio
1994, n. 109" sono sostituite dalle seguenti "redatto ai sensi dell'articolo 16
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla legge regionale 2
agosto 2002, n. 7". 4. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "ne ordina
la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene
richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali della
provincia" sono sostituite dalle seguenti "ne dà pubblicità mediante affissione
nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana è gratuita". 5. Al comma 2
dell'articolo 5 le parole da "g) altre amministrazioni" sino a "tutela di
specifici interessi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "g) il
dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Amministrazione regionale per
esprimersi in ordine alla valenza turistica dell'intervento, ed alla sua
idoneità al perseguimento delle finalità di sviluppo turistico; h) la
capitaneria di porto competente per territorio per gli aspetti connessi alla
sicurezza della navigazione; i) il comando dei vigili del fuoco
territorialmente competente, per tutti gli aspetti di propria competenza; l)
il comando marittimo autonomo della Sicilia; m) il comando zona
fari; n) il compartimento Ferrovie dello Stato; o) l'Ufficio
del Genio civile opere marittime ove il progetto comporti varianti a strumenti
urbanistici comunali; p) altre amministrazioni che, in forza di leggi,
regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi risultino preposte alla
tutela di specifici interessi pubblici.". 6. Al comma 9 dell'articolo 5
le parole "Ministero dei beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle
seguenti "Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione". 7. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6
dopo le parole "strumenti di pianificazione ed urbanistici" sono aggiunte le
parole "o in mancanza degli stessi". 8. Dopo il comma 5 dell'articolo 6
è inserito il seguente comma: "6. L'approvazione del progetto
definitivo equivale alla approvazione del piano regolatore portuale ai sensi
dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sia che la
richiesta di concessione pervenga da un soggetto privato, sia che venga avanzata
dal comune territorialmente competente.". 9. Dopo il comma 6
dell'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "7. Con successivo
decreto emesso dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti può essere modificato il contenuto dei decreti emessi in applicazione
del comma 4 del presente articolo, al fine di adattare le modalità di
espletamento della pubblica gara e fissare gli elementi di cui agli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 alle esigenze di sviluppo turistico della
Regione.". 10. La definizione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509, si applica anche ai casi diversi da quelli relativi al
rilascio della concessione demaniale marittima di cui all'articolo 1 del
medesimo regolamento. 11. Il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, coordinato con le modifiche di cui alla
presente legge è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana contestualmente alla presente legge.
Art. 76. Uffici dei Project managers
1.
E' istituito nel bilancio della Regione siciliana, rubrica sanità, Fondo
sanitario regionale, per l'anno 2003 un Fondo con la dotazione finanziaria di
1.500 migliaia di euro. 2. Il Fondo è destinato alle spese per l'anno
2003 relative all'avvio ed al funzionamento degli Uffici dei Project managers
finalizzati all'istituzione delle Fondazioni e definizione dei Progetti
gestionali dei Centri di Eccellenza di Catania, Messina e Palermo, nonché alla
copertura degli oneri relativi ai contratti con i soggetti incaricati.
Relativamente al rapporto contrattuale si fa riferimento alla tipologia
contrattuale prevista per i direttori generali di Aziende sanitarie con
quantificazione del compenso parametrato a quello previsto per i direttori di
Aziende sanitarie di fascia B. 3. Il rapporto di lavoro del Project
manager è regolato da contratto di diritto privato, stipulato dall'Assessore
regionale per la sanità e disciplinato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed
integrazioni. Il Project Manager per le finalità di cui al presente comma si
avvale della collaborazione di consulenti esterni, nonché di personale e di
mezzi messi a disposizione dai membri pubblici o privati della Fondazione. 4.
L'Azienda ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, l'Azienda ospedaliera
Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina,
incaricate di realizzare le strutture dei Centri di Eccellenza, mettono a
disposizione dell'ufficio dei Project managers idonei locali, mezzi tecnologici,
personale qualificato e quanto altro necessario per il suo funzionamento. 5.
All'onere di cui al presente articolo si provvede con parte delle
disponibilità del Fondo sanitario regionale. 6. Per gli anni
successivi, gli oneri relativi gravano sul bilancio delle Fondazioni.
Art. 77. Bed and breakfast
1. Al comma
1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "di
tre camere" sono sostituite con le parole "di cinque camere ed un massimo di
venti posti letto". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 88 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma: "1 bis.
L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non
di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi.
L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei
contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo
delegati.". 3. All'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, è aggiunto il seguente comma: "14. All'attività di bed and
breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli
articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge.".
Art. 78. Centro di informazione comunitaria "Carrefour
Sicilia"
1. Al fine di promuovere e sostenere le attività
informative sui programmi per la cooperazione, lo sviluppo rurale e le risorse
umane, la Regione eroga contributi attraverso il centro di informazione
comunitaria "Carrefour Sicilia" per iniziative volte a favorire la diffusione
delle conoscenze relative alla partecipazione di enti territoriali regionali,
associazioni, scuole, singoli cittadini, ai programmi comunitari banditi
nell'ambito dell'Unione, al fine di individuare nuove forme di attività che
favoriscano lo sviluppo socio-economico regionale.
Art. 79. Formazione e aggiornamento
autista-soccorritore
1. L'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
finanzia, con le risorse destinate a tali finalità dal P.O.R. Sicilia 2000-2006
e dal relativo complemento di programmazione, le attività di prima formazione e
di aggiornamento per la qualifica di operatore esperto nelle situazioni di
emergenza-urgenza (autista-soccorritore) programmate ed avviate dal Centro
interaziendale per l'addestramento professionale integrato di Palermo.
Art. 80. Aeroporto intercontinentale del
Mediterraneo
1. Il Presidente della Regione è autorizzato
ad attivare tutte le procedure per l'affidamento dell'incarico dello studio di
fattibilità e del progetto di massima, finalizzato alla realizzazione
dell'aeroporto intercontinentale del Mediterraneo, da allocare nell'area centro
orientale della Sicilia.
Art. 81. Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o
recupero di aree attrezzate per attività produttive
1. E'
istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per programmi di
realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive", al
fine: a) di favorire nuovi insediamenti produttivi e/o ampliamenti di
quelli esistenti; b) dello svolgimento di operazioni relative
all'acquisizione di aree destinate o impegnate ad attività produttiva, loro
infrastrutturazione per il recupero di beni dismessi ivi presenti. 2.
Al fondo di rotazione possono partecipare consorzi per le aree di sviluppo
industriale, soggetti di gestione dei contratti d'area, dei patti territoriali
ed altri soggetti di gestione, pubblici o assimilati. 3. Il fondo è
costituito con le risorse che annualmente sono individuate dall'Assessore
regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio
e le finanze, nell'ambito di quelle di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984,
n. 1 e con le altre che perverranno allo stesso dalle misure nazionali o
comunitarie o assegnate o di appartenenza agli enti di cui al comma 2 che
vogliano concordare il modo di utilizzo di tali risorse e delle altre acquisite
o di cui è prevista l'acquisizione da parte del fondo. 4. Con decreto
dell'Assessore regionale per l'industria sono stabilite le modalità di utilizzo
del fondo, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri: a)
validità quinquennale del programma di utilizzazione delle risorse del
fondo con riferimento ai programmi di spesa di ogni singolo ente o
soggetto; b) ripartizione del fondo per ogni ente o soggetto in misura
minima proporzionale all'estensione territoriale di competenza o oggetto del
programma di utilizzazione; c) tempi di reintroito non superiori a
cinque anni dalla erogazione; d) garanzie di reintroito. 5. I
Consorzi per le aree di sviluppo industriale possono svolgere le attività di cui
al presente articolo anche in deroga alle prescrizioni di cui alla legge
regionale 4 gennaio 1984, n. 1, in materia di acquisizione aree e/o interventi
infrastrutturali di cui agli articoli 26 e 27 della citata legge regionale e
nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle aree di sviluppo
industriale.
Art. 82. Interventi in favore delle imprese operanti nel
settore turistico
1. Per le finalità di cui agli articoli
76 e 78 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono autorizzati, per
l'esercizio finanziario 2003, un limite di impegno ventennale di 3.000 migliaia
di euro per le opere murarie e gli impianti fissi e un limite di impegno
decennale di 500 migliaia di euro per le attrezzature e per l'arredamento.
Art. 83. Indennità integrativa attività socialmente
utili
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad
erogare l'indennità integrativa di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468 ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso la Regione
siciliana. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa
fronte con le disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed
il collocamento dei lavoratori disoccupati.
Art. 84. Ricostruzioni immobili ed infrastrutture Eruzione e
sisma del 27 ottobre 2002
1. Il ripristino e la
ricostruzione degli immobili e delle infrastrutture di Piano Provenzana e
limitrofi, ricadenti nel comune di Linguaglossa, danneggiati o distrutti
dall'eruzione e dal sisma del 27 ottobre 2002 possono avvenire nel rispetto
della cubatura preesistente, ivi compresi i cantinati, anche in deroga alla
vigente normativa di salvaguardia del parco dell'Etna, ai sensi del quarto comma
dell'articolo 30 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98. 2. Ove
ricorrano motivi di ordine geologico connessi alla sismicità della zona, la
ricostruzione medesima può avvenire, con il parere favorevole dell'ufficio del
genio civile e dell'autorità preposta alla tutela del Parco, con diversa
localizzazione rispetto al sito originario. In tale ipotesi gli interventi di
ricostruzione possono essere effettuati prescindendo dalla esecutività del Piano
territoriale di coordinamento del Parco dell'Etna, così come previsto
all'allegato A, parte terza, paragrafo 4.1.1. del decreto presidenziale 17 marzo
1987 di istituzione del Parco dell'Etna e con procedura d'urgenza, prevedendo la
conferenza dei servizi da parte di tutti gli organi che devono rilasciare
parere. Il comune di Linguaglossa può presentare agli organi competenti del
Parco il piano particolareggiato per l'intera area, nel rispetto delle
indicazioni contenute nell'articolo 8, punto 3, della legge regionale 6 maggio
1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 85. Esecuzione opere
1.
L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2003, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dei capitoli
672003, 672004, 672005 e 672006 le somme relative all'esecuzione delle opere
ricomprese nel programma annuale di spesa dell'esercizio finanziario 2001, per
le quali è stato adottato dall'organo competente il provvedimento di
aggiudicazione a seguito delle procedure di gara espletate entro il 31 dicembre
2002. 2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati
presentano istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 86. Concessioni gas naturale
1.
La data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di
concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo
transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015.
Art. 87. Insediamenti produttivi in verde
agricolo
1. Gli insediamenti produttivi, realizzati in
verde agricolo in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mantengono la
destinazione urbanistica di opificio industriale, anche qualora il programma di
investimento che ne ha dato titolo non sia più ricompreso in patti territoriali,
in contratti d'area e nelle previsioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, a
condizione che i relativi immobili, alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano ultimati o in corso di ultimazione, secondo quanto
indicato dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Art. 88. Tariffe fornitura acqua
dissalata
1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge
regionale 15 novembre 1982, n. 134 sono così sostituiti: "3. A
decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici
sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le
utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore
dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti
territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36. Le
utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del
servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi
acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di
dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al
presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua
dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può
erogare tale differenza anche attraverso società pubblica da costituire,
finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari
ambiti territoriali ottimali". 2. Il comma 4 dell'articolo 37 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.
Titolo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'
Art.
89. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47
1. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977,
n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 11 le parole "alla lettera b)" sono sostituite
con le parole "alla lettera a)"; b) il comma 14, punto 3) è così
sostituito: 3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle
correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di
seguito riepilogate: a) Programma operativo regionale; b)
altri interventi comunitari; c) Fondo sanitario regionale; d)
finanziamenti dello Stato ed altri enti; e) interventi finanziari
con risorse proprie della Regione. 2. All'articolo 1 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono
aggiunti i seguenti commi: "23. L'Amministrazione regionale adotta, in
via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1
gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del
dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la
contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità
finanziaria. 24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta
definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri
uffici a decorrere dall'1 gennaio 2005, mantenendo in parallelo l'attuale
contabilità finanziaria.".
Art. 90. Disposizioni in materia di residui
attivi
1. Le entrate accertate contabilmente fino
all'esercizio 2001 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2002, non
corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi sono
eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. 2.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e
tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede
all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto
decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio
finanziario 2002. 3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del
presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento
all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei
pertinenti capitoli di entrata.
Art. 91. Disposizioni in materia di residui passivi e di
residui perenti
1. Le somme perente agli effetti
amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1992,
non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2002, sono eliminate
dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. 2. Con
decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si
procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia
di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio
finanziario 2002. 3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del
bilancio della Regione fino all'esercizio 2001 e quelli di conto capitale
assunti fino all'esercizio 2000 o, qualora trattasi di spese per investimenti
fissi lordi ed acquisti di terreni, fino all'esercizio 1997, cui alla chiusura
dell'esercizio 2002 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti,
sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio
medesimo. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano
alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia
esecutivo, così come definito dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge
regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le
deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto. 5.
Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e
tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede
all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti
decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio
finanziario 2002. 6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi
dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione
di somme perente da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata
l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento
con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui
gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante
iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del
dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7
e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e
dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. 7. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste
demaniali della Regione siciliana.
Art. 92. Controlli atti di liquidazione delle
spese
1. Le ragionerie centrali in deroga alle
disposizioni dell'articolo 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni, esercitano i propri controlli sugli atti
di liquidazione delle spese per indennità di missione e di quelle ad esse
correlate sulla scorta della nota di liquidazione. Il dirigente responsabile
della spesa predispone e sottoscrive la nota di liquidazione nella quale
dichiara altresì che tutta la necessaria documentazione giustificativa è stata
prodotta, è regolare ed è in suo possesso. 2. Lo schema tipo della nota
di liquidazione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Le Ragionerie centrali,
almeno due volte l'anno, esercitano controlli a campione presso i dirigenti
responsabili per verificare l'ammissibilità di ciascun documento giustificativo
e la sua rispondenza con le voci riepilogate nella relativa nota di
liquidazione.
Art. 93. Disposizioni in materia di tesoreria unica
regionale
1. All'articolo 21 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi: "1 bis. Le amministrazioni
regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in favore degli
enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin
quando le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti
per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70
per cento rispetto al saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente
generale del dipartimento bilancio e tesoro su richiesta delle amministrazioni
regionali interessate all'emissione di specifici titoli di spesa può
autorizzare, in casi motivati ed eccezionali, deroghe al rispetto del predetto
limite. 1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed
in conto capitale accreditate in favore degli enti di cui al comma 1 negli
appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre
anni dalla data dell'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti
sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le
predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della
Regione. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro,
si provvede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente
comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale del consuntivo
della Regione. Dell'eliminazione delle somme di cui al presente comma è data
comunicazione agli enti interessati. 1 quater. Le disponibilità di cui
al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un apposito Fondo da
utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate
prima dell'emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter. 1
quinquies. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme
eliminate ai sensi del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il
relativo obbligo, previa istanza documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi
successivi alla notifica del decreto di cui al comma 1 ter alle amministrazioni
regionali che hanno dato luogo agli originari trasferimenti, con le
disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui
gravavano originariamente le spese, successivamente o, in mancanza di
disponibilità, preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante
iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreto del
dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, mediante prelevamento
dall'apposito Fondo. 1 sexties. Trascorso il termine sopra indicato
nessuna somma può essere più richiesta all'Amministrazione regionale.". 2.
Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è
sostituito dai seguenti: "3. I soggetti cui si applicano le
disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente
generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. 3 bis. Con decreto del dirigente
generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, si provvede alle modifiche ed
integrazioni dell'elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla
tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione
del decreto dirigenziale".
Titolo V DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
Art.
94. Disposizioni per l'ARPA
1. All'articolo 90
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti
modifiche: a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2 bis.
Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'ARPA Sicilia trovano
applicazione il comma 2 dell'articolo 5, il comma 2 dell'articolo 7 e gli
articoli 11 e 53 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e gli articoli 15
e seguenti del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, salvo i necessari
adeguamenti disposti con apposito regolamento. Al personale dell'Agenzia, ivi
comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale
del servizio sanitario."; b) al comma 4 le parole "laboratori
provinciali" sono sostituite con le parole "laboratori chimici"; c)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: "4 bis. Il
servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei
dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di
igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle A.U.S.L. di
appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative
attrezzature. 4 ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA
Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai
dipartimenti di prevenzione ed ai laboratori di igiene e profilassi medici con
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8 sono definite le
modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e
dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed
integrazione. 4 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso
i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio
all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 2001. 4 quinquies. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA
Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni
immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia."; d) alla
lettera a) del comma 6 le parole "non immediatamente" sono soppresse; e)
alla lettera a) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso
nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del
diploma di laurea ai quali si applica l'articolo 3 bis, commi 8, 10 e 11, del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento delle tre figure
apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie locali di massima
dimensione"; f) alla lettera b) del comma 6 le parole da "un gettone"
sino ad "analoghi enti" sono sostituite con le parole "una indennità annua lorda
il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aumentato al
20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed
organizzativa dell'Agenzia"; g) il comma 7 è così sostituito: "7.
Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti
periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene
e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici
continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte."; h) il comma 10 è
così sostituito: "10. Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al
fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dei
laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di
funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità,
sentito l'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengono stabiliti i
parametri per la definizione della quota di fondo sanitario regionale da
destinare all'ARPA Sicilia.". 2. A decorrere dal trentesimo giorno
successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale dei
laboratori chimici di igiene e profilassi, ancorché temporaneamente amministrato
dalla Azienda unità sanitaria locale di appartenenza e nelle more del definitivo
inquadramento, ha comunque un rapporto di dipendenza funzionale esclusivo con
l'ARPA.
Art. 95. Fondo nazionale politiche
migratorie
1. All'articolo 40 della legge regionale 27
dicembre 2002, n. 23, dopo le parole "capitolo 313301" sono aggiunte le
seguenti: "nonché ad attivare le stesse risorse del Fondo nazionale per le
politiche migratorie ripartite annualmente dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali alla Regione siciliana in forza dell'articolo 45 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.".
Art. 96. Personale enti parco
1. Al
comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come
sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole
"dipendente dall'Amministrazione regionale o da enti pubblici" sono sostituite
dalla parola "comandato". 2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge
regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'articolo 8 della legge
regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole "31 marzo 1995" sono sostituite dalle
parole "28 febbraio 2003" e le parole da "o che" a "ininterrotto" sono
soppresse.
Art. 97. Cessione gratuita di computer e di attrezzature non
più in uso presso l'Amministrazione regionale
1. Per
contribuire allo sviluppo della conoscenza informatica dei giovani, la Regione
siciliana, su richiesta delle scuole e dei centri sociali, cede gratuitamente
alle stesse le relative attrezzature non più utilizzate presso i propri uffici,
né richieste dagli enti sottoposti a vigilanza e/o tutela della Regione. Il
passaggio di proprietà avviene mediante firma di apposito contratto di cessione
a titolo gratuito. 2. Il Presidente della Regione, con apposito
decreto, fornisce l'elenco delle attrezzature che si possono cedere
gratuitamente. 3. Entro trenta giorni gli enti e le onlus che ne hanno
diritto formulano l'apposita richiesta.
Art. 98. Vivaio di viti americane
1.
Per l'esercizio finanziario 2003 il vivaio governativo di viti americane è
autorizzato ad utilizzare le somme stanziate nell'esercizio finanziario 2002 per
le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 per far
fronte ad oneri pregressi.
Art. 99. Interpretazione autentica dell'articolo 60 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
1. Alle agevolazioni
di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 deve
riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere generale rivolta a
chiunque ponga in essere, nel termine previsto, gli atti indicati nello stesso
articolo.
Art. 100. Interpretazione autentica dell'articolo 30 della
legge regionale 23 maggio 1991, n. 36
1. L'articolo 30,
comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 va interpretato nel senso
che nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 5 marzo 1991,
n. 65, il pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie i cui
stabili, costruiti con i contributi erogati dalla Regione, con propri fondi e/o
con fondi statali acquisiti ed iscritti nel bilancio della Regione stessa, siano
stati colpiti da ordinanze di sgombero perché inagibili, con inagibilità anche
parziale, per effetto degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, è sospeso
sino al totale riattamento e alla ricostruzione degli immobili cui si
riferiscono.
Art. 101. Interpretazione autentica della legge regionale 1
agosto 1990, n. 16
1. Per "ciascuno dei nuclei familiari"
di cui alla legge regionale 1 agosto 1990, n. 16 deve intendersi "moglie e
figli, anche non conviventi" dei marittimi deceduti o dispersi nei naufragi
previsti dallo stesso articolo 1. 2. Il contributo straordinario di
lire 50 milioni a favore dei "nuclei familiari", come definiti al comma 1, deve
intendersi per ogni vittima appartenente allo stesso nucleo familiare. 3.
Ai fini della corresponsione dei benefici di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16 per "familiari delle
vittime e dei dispersi del naufragio della nave-traghetto Espresso
Trapani-Livorno, avvenuto al largo del porto di Trapani il 29 aprile 1990",
devono intendersi "moglie e figli, anche non conviventi" delle vittime e dei
dispersi del naufragio stesso.
Art. 102. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71
1. L'articolo 2,
comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è da interpretarsi nel
senso che non è obbligatoria la contestuale adozione del Piano regolatore
generale e delle relative prescrizioni esecutive. 2. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge le prescrizioni esecutive possono essere
adottate anche dopo l'approvazione del Piano regolatore generale e comunque
entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione
dello strumento urbanistico generale.
Art. 103. Interpretazione autentica dell'articolo 114 della
legge regionale 3 maggio 2001, n. 6
1. La disposizione
contenuta nell'articolo 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 "almeno
centottantuno giorni di navigazione" deve intendersi nel senso della detrazione
dai giorni di navigazione effettiva dei periodi di fermo di cui agli articoli
170, comma 2, e 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Art. 104.(Articolo omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto).
Art. 105. Estensione benefici ex articolo 13 della legge
regionale 15 maggio 2002, n. 4
1. I benefici disposti
dall'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 sono estesi ai
creditori ex soci del consorzio Casa Nostra a fronte dei versamenti effettuati
in conto costruzione del complesso edilizio Ritiro Tremonti del comune di
Messina colpiti da ordinanza di sgombero. 2. La spesa autorizzata per
le finalità dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 è
destinata, nel limite di 250 migliaia di euro alle finalità del comma 1.
Art. 106. Consorzi di bonifica
1.
Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato
ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui
all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati fino
al 31 dicembre 2005, con l'applicazione del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro. 2. Per il triennio 2003-2005 sono assicurate agli
operai, ai braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 2000-2002
abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, a
qualunque titolo salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale
30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti garanzie occupazionali: a) 51
giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato
prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e
c); b) 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un
anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali; c)
151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una
prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali. 3. Per
le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia
di euro per l'esercizio 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1). 4. Per le finalità di
cui al comma 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro per
l'esercizio finanziario 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1). 5. Per gli esercizi
finanziari successivi, gli oneri di cui ai commi 3 e 4 sono quantificati ai
sensi della lettera g) dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Alle spese di vigilanza e
custodia delle dighe e delle opere di ritenuta soggette al decreto del
Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, si provvede con le
disponibilità dell'U.P.B. 2.3.1.3.1, capitolo 146514. 7. All'articolo
24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni,
come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo il comma 6 bis è
aggiunto il seguente: "6 ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e
straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione
da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di
importo previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7". 8. Al comma
4 dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, dopo le parole
"in servizio" sono aggiunte le parole "o in quiescenza". 9. Le
disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto
1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2003-2004 e la relativa copertura
di spesa deve essere assicurata entro l'esercizio finanziario 2004.
Art. 107. Provvedimenti in favore familiari vittime del
dovere
1. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9
della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni sono estesi in favore del coniuge superstite o dei genitori o degli
orfani o del convivente more uxorio dei dipendenti in servizio presso
l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende unità sanitarie locali
e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati vittime di azioni criminose
nell'adempimento del proprio dovere. 2. Ai fini del riconoscimento dei
benefici di cui al comma 1, il servizio competente del dipartimento regionale
enti locali acquisisce dal Prefetto della provincia dove è stato commesso il
delitto un dettagliato rapporto redatto secondo quanto stabilito all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 sulle
circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di
eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito e lo
trasmette al Presidente della Regione che dispone il riconoscimento della
condizione di "vittima del dovere" con apposito decreto. All'emanazione dei
provvedimenti concessivi dei suddetti benefici provvede il competente servizio
del dipartimento regionale enti locali.
Art. 108. Provvedimenti in favore dei figli delle vittime
del disastro aereo di Ustica
1. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si
applicano anche ai figli delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27
giugno 1980, nati o residenti in Sicilia, a condizione che non abbiano superato
il quarantacinquesimo anno di età o che non siano dipendenti di enti
pubblici.
Art. 109. Proroga termine per la gestione del sistema di
emergenza
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 11
della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, è prorogato al 31 dicembre
2004.
Art. 110. Pareri di idoneità statica e
sismica
1. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e
successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge
regionale 10 agosto 1985, n. 37, ai fini dell'idoneità statica e sismica di cui
all'articolo 4 delle legge 5 novembre 1971, n. 1086, e degli articoli 17 e 18
della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si applicano le procedure di cui alla
lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n.
37 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale
27 maggio 1987, n. 26. 2. I competenti uffici di zona del Genio civile
provvedono a disporre verifiche a campione dei progetti assoggettati alla
procedura di cui al presente articolo.
Art. 111. Autorizzazioni per le opere in zone soggette a
vincolo paesistico
1. Le autorizzazioni ad eseguire opere
in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse
storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme
specifiche, dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di
novanta giorni. 2. Decorso il termine previsto dal comma 1, nei
successivi trenta giorni, è data facoltà agli interessati di richiedere
l'autorizzazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione, che si pronunzia attraverso un commissario ad acta.
Trascorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione
della richiesta il parere si intende reso in senso favorevole.
Art. 112. Scuole di restauro lapideo
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione può autorizzare gli enti locali ad istituire scuole di restauro
lapideo in città facenti parte del patrimonio dell'Unesco per l'arte
barocca.
Art. 113. Smaltimento dei reflui
1.
Nei comuni privi di fognature, in deroga alle disposizioni generali e fino
alla realizzazione delle stesse, è possibile utilizzare una tipologia
alternativa di scarichi prevista dalla delibera del comitato interministeriale
per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, con il
supporto di una relazione idrogeologico-ambientale che accerti le condizioni di
compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato
5 della citata delibera.
Art. 114. Consiglio di amministrazione
CIAPI
1. Per i centri interaziendali di addestramento
professionale integrato della Sicilia, enti rientranti tra quelli ai quali si
applica il dettato dell'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,
la stessa norma trova applicazione anche per i componenti del consiglio di
amministrazione. 2. L'onere conseguente all'applicazione del comma 1
grava sui bilanci degli enti di pertinenza.
Art. 115. Assegnazioni legge 31 dicembre 1991, n.
433
1. Le assegnazioni di cui alla legge 31 dicembre 1991,
n. 433 sono utilizzate anche per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo
20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 116. Diritto allo studio in favore di detenuti in
espiazione di pena
1. Al fine di estendere il diritto allo
studio anche ai detenuti in espiazione di pena è stanziata la somma di euro 200
mila da assegnare agli Atenei. Detta somma è così ripartita: a) 100
mila euro per le tasse e quote di iscrizione e per l'acquisto dei testi e dei
materiali didattici; b) 100 mila euro per l'attrezzatura e la
predisposizione delle aule multimediali per lo svolgimento delle lezioni e per
gli esami.
Art. 117. Assicurazione infortuni alunni scuole
materne
1. Dopo il comma 2bis dell'articolo 17 della legge
regionale 24 febbraio 2000, n. 6 come modificato dall'articolo 29 della legge
regionale 17 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il seguente: "2ter. Lo
stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il
capitolo 372524 "Spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei bambini
delle scuole materne regionali" confluisce nel fondo previsto, dal comma 1,
terzo capoverso, è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e posto a disposizione
delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.".
Art. 118. Norme in materia di autoservizi
pubblici
1. Dopo l'articolo 3quinquies della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 29, modificato dall'articolo 4 della legge regionale
9 agosto 2002, n. 13, è aggiunto il seguente articolo 3 sexies: "Art. 3
sexies. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15
gennaio 1992, n. 21 ed alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, le imprese di
trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in
qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio
autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti
previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2002, n. 395.". 2. Il
comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 è così
sostituito: "1. Le licenze sono concesse con bando di concorso
esclusivamente a persona fisica. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il
cumulo di licenze, anche se rilasciate da comuni diversi. Le autorizzazioni per
il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a
persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo.".
Art. 119. Gestione del personale RESAIS
1.
Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è
così sostituito: "6. La gestione del personale a carico del fondo di
cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e
successive modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, specificata al
primo comma dell'articolo 2 della presente legge, cui compete l'obbligo della
rendicontazione annuale.". 2. La Resais subentra all'Assessorato
regionale dell'industria ed agli enti economici in liquidazione di cui
all'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nel contenzioso
relativo al personale di cui al comma 6 dell'articolo 7 della medesima
legge. 3. Ogni semestre la Resais presenta all'Assessorato regionale
dell'industria una relazione sull'andamento del contenzioso e sulle transazioni
intervenute.
Art. 120. Edifici di culto
1. Nelle
more di una generale razionalizzazione della gestione del patrimonio regionale,
finalizzata al contenimento dei costi di mantenimento, gli edifici di culto e le
loro pertinenze di proprietà della Regione, affidati a qualunque titolo ad enti
ecclesiastici da almeno 40 anni, sono ceduti in proprietà a titolo gratuito in
favore degli stessi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
per gli immobili che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico
costituenti abbazie, certose e monasteri.
Art. 121. Gestione di riserve
1. Le
province regionali nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3 dell'articolo
39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed
integrazioni, possono avvalersi, mediante la stipula di specifica convenzione,
di società per azioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 1986,
n. 9 le cui finalità statutarie prevedono espressamente lo svolgimento di
servizi afferenti la salvaguardia e la valorizzazione ambientale.
Art. 122. Composizione Consiglio regionale delle
miniere
1. Il Consiglio regionale delle miniere è
integrato da un geologo, membro di diritto, nominato dall'Assessore regionale
per l'industria e scelto su una terna proposta dall'ordine regionale dei
geologi.
Art. 123. Eliminazione barriere
architettoniche
1. Al fine di assicurare il rimborso dei
costi sostenuti per l'eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche degli edifici privati, l'Assessore regionale per gli enti locali
è autorizzato ad erogare i relativi fondi in favore dei comuni per consentire la
liquidazione delle istanze presentate dai soggetti portatori di handicap
riconosciuti invalidi secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria
regionale formata ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13. 2. Per le
finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la
spesa di 500 migliaia di euro.
Art. 124. Contributi a favore dell'Azienda delle foreste
demaniali
1. L'articolo 14 della legge regionale 29
dicembre 1975, n. 88, è sostituito dal seguente: "Articolo 14 - La Regione
trasferisce annualmente all'Azienda delle foreste demaniali due contributi
finalizzati rispettivamente al finanziamento integrale delle spese in conto
capitale ed al pareggio del bilancio di parte corrente. 2. Alle
erogazioni di cui al comma 1 provvede il dipartimento regionale bilancio e
tesoro.".
Art. 125. Licei socio-psico-pedagogici
1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, lo stanziamento di cui
all'U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373710, è destinato agli istituti licei
socio-psico-pedagogici sperimentali paritari legalmente riconosciuti (ex
istituti magistrali).
Art. 126. Contingente dei Carabinieri
1.
Le somme stanziate, nell'esercizio finanziario 2003, per le finalità
dell'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive
modifiche ed integrazioni possono essere utilizzate anche per far fronte agli
oneri afferenti gli anni precedenti.
Art. 127. Benefici in favore soci cooperative
agricole
1. I benefici di cui all'articolo 2 della legge
regionale 10 ottobre 1994, n. 37 in favore dei soci delle cooperative agricole
sono estesi anche ai soggetti che hanno concesso garanzie in favore di consorzi
di cooperative agricole, alle condizioni di cui al medesimo articolo. 2.
Per godere dei benefici di cui al comma 1, i soggetti garanti debbono
avere già presentato domanda ed essere compresi nell'elenco delle cooperative
escluse, approvato con decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato e della pesca del 28 aprile 2000, pubblicato
sulla Gazzetta Uf-ficiale della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno
2000.
Art. 128. Aggiornamento e revisione del piano regolatore
generale degli acquedotti
1. Per le finalità di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, con riferimento
all'aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti di
cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, è autorizzata la spesa di 500 migliaia
di euro nell'ambito delle disponibilità della U.P.B. 6.2.2.6.4.
Art. 129. Comuni con aree boscose superiori al 30 per cento
dell'intero territorio
1. Nei comuni le cui aree boscose
superano il 30 per cento dell'intero territorio, la densità edilizia
territoriale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è aumentata a 0,20 mc/mq.
Art. 130. Collegamenti marittimi isole
minori
1. Alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, dopo
l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 5 bis - Norma
transitoria - 1. Al fine di assicurare la continuità dei collegamenti marittimi
con le isole minori della Sicilia, a partire dall'1 gennaio 2003 e fino
all'affidamento dei servizi, secondo le procedure previste dal comma 2
dell'articolo 1 della presente legge, trova applicazione il Capo II della legge
regionale 13 maggio 1987, n. 18. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è
prorogato il piano di riparto dei servizi di collegamento di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 40 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, fino
all'affidamento, tramite procedura concorsuale, della rete dei servizi
individuati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.".
Art. 131. Piani regolatori generali
1.
Nella redazione dei piani regolatori generali dei comuni con più di
sessantamila abitanti caratterizzati dalla maggioranza della popolazione
residente al di fuori del nucleo urbano centrale, in aggregazioni costituite da
contrade e frazioni diffuse sul territorio e caratterizzati altresì
dall'utilizzazione agricola del territorio stesso su proprietà fondiarie che
presentano forti frazionamenti nelle zone agricole individuate nel piano
regolatore stesso ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, può
essere consentito un indice edilizio fondiario massimo di 0,10 mc/mq. Tale
indice non è computato ai fini del dimensionamento complessivo del piano
regolatore generale.
Art. 132. Fondo di garanzia personale formazione
professionale
1. E' costituito un fondo di garanzia del
personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto
all'albo previsto dall'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24,
già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla
programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzato ad una
politica di sostegno al reddito. 2. La dotazione finanziaria del fondo
di garanzia, per l'anno 2003, è di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con
parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il
collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni successivi la spesa è
quantificata ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10. Il fondo è, altresì, alimentato dalle risorse assegnate
dallo Stato ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. 3. I benefici non possono superare la durata di 60 mesi. Durante
tale periodo l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a prevedere nel piano
dell'offerta formativa appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione,
di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, nonché
l'inserimento negli sportelli multifunzionali ove necessario.
Art. 133. Banca del sangue cordonale
1.
Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, l'ulteriore
spesa di 300 migliaia di euro. Le spese occorrenti sono poste a carico del fondo
sanitario regionale di parte corrente.
Art. 134. Concessioni immobili in uso
gratuito
1. Gli immobili di proprietà dell'Amministrazione
regionale già in uso alle compagnie portuali della Sicilia che hanno mantenuto
invariata l'utilizzazione e la destinazione, possono essere concessi in uso
gratuito alle società sorte dalla trasformazione delle compagnie portuali a
norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 fino a quando
mantengono tale utilizzazione e, comunque, per un periodo non superiore ad anni
trenta a condizione che il concessionario provveda a proprio carico a tutte le
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 135. Opere funzionali rete
ferroviaria
1. Nella fascia di 150 metri a partire dalla
battigia sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali
alla rete ferroviaria, munite di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti
preposti, prescindendo dalle deliberazioni del consiglio comunale di cui
all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
Art. 136. Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di
Messina
1. Una quota del 15 per cento del contributo in
favore dell'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina" è destinata, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003, all'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di
Messina per il perseguimento della propria attività istituzionale.
Art. 137. Opera nazionale mutilati ed invalidi
civili
1. A decorrere dall'anno 2003 una somma pari al 30
per cento del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 26, è concessa all'Opera nazionale mutilati ed
invalidi civili (ONMIC).
Art. 138. Corsa dell'Etna
1. E'
consentito lo svolgimento della Corsa dell'Etna nella strada provinciale 92
della provincia di Catania dal chilometro 0,0 al chilometro 11,0, limitatamente
al periodo dell'anno compreso tra il 15 marzo e il 15 settembre.
Art. 139. Abrogazione e modifiche di
norme
1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato. 2.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo
le parole "delle banche dati" sono aggiunte le parole "Al fine di consentire ai
comuni di migliorare l'accertamento dei propri tributi, il protocollo può
stabilire le tecniche di utilizzo della banca dati dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato per la visualizzazione dei redditi analiticamente
dichiarati dai contribuenti". 3. All'articolo 19 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il
seguente comma: "2 bis. Con gli stessi fini e modalità dei commi 1 e 2
è concesso, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo
all'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, all'Unione nazionale
invalidi civili e all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili". 4.
Alla fine del primo comma dell'articolo 59 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71, sono aggiunti i seguenti punti: "10) da un dottore
agronomo forestale libero professionista, iscritto al relativo albo
professionale su terna proposta dalla Federazione regionale degli ordini
professionali; 11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile
competente per territorio.". 5. Nelle more della nomina del dottore
agronomo forestale di cui al comma 4 restano valide le sedute del consiglio
nella composizione attuale. 6. All'articolo 81 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, le parole "tre quote quadrimestrali anticipate, di cui la
prima" sono sostituite con le parole "due quote semestrali anticipate,
rispettivamente" e dopo le parole "del bilancio stesso" sono aggiunte le parole
"ed entro il quindici luglio dell'anno di riferimento". 7. Al comma 2
dell'articolo 90 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "maggio
2003" sono sostituite con le parole "dicembre 2004". 8. Alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo
le parole "soggetto beneficiario" sono aggiunte le parole "compresi i consorzi
di garanzia fidi"; al secondo periodo dopo le parole "in ogni caso il tasso"
sopprimere le parole "comprensivo di ogni onere accessorio". 9. Al
punto 2) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, le parole da "contributi in conto interessi" a "lire 1.000 milioni" sono
sostituite con le parole "contributi in conto interessi sui mutui contratti con
gli istituti di credito, per un importo superiore a 100.000 euro e fino a
516.458,90 euro". 10. Al comma 1 dell'articolo 172 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da "dei consorzi possono fare
parte" a "enti pubblici" sono sostituite con le parole "dei consorzi possono
fare parte enti pubblici ed enti locali". 11. Al comma 4 dell'articolo
94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole "duecento soci"
sono aggiunte le parole "a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle
garanzie o che intenda fruire". 12. Al comma 2 dell'articolo 5 della
legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, le parole "anche in deroga al numero
minimo di associati previsti dalla relativa normativa di settore" sono
soppresse. 13. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7
agosto 1990, n. 25, dopo le parole "e/o con sistemi allo stesso assimilabili"
sono aggiunte le parole "che sono individuati con decreto dell'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca". 14.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10,
come modificato dall'articolo 2, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4,
alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole "unitamente agli emendamenti
approvati in sede di adozione ed alle osservazioni ed opposizioni accolte dal
consiglio comunale, anche come prescrizioni esecutive del Piano regolatore
generale". 15. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 7
agosto 1997, n. 30, è abrogato. 16. Al comma 4 dell'articolo 29 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 23 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo le parole "dei principali quotidiani" è
aggiunta la parola "regionali". 17. Al comma 5 dell'articolo 127 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è soppressa la parola "non". 18.
All'articolo 64 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono apportate
le seguenti modifiche: a) la rubrica è così sostituita: "Valorizzazione
beni culturali e riserve naturali"; b) è aggiunto il seguente
comma: "5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
applica, in quanto compatibili e nel rispetto delle specifiche finalità
istitutive di ciascuna area naturale protetta, le disposizioni del presente
articolo con riferimento alle riserve naturali, sentito l'ente gestore e con
priorità del medesimo a parità di servizi offerti e di oneri
finanziari.". 19. Alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, sono
apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2 è aggiunto il
seguente comma: "4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti
iscritti alle università non statali legalmente riconosciute che rilasciano
titoli di studio. Detti soggetti accedono agli interventi di cui all'articolo 3
solo ove ricorrano le condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti
destinatari."; b) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 è
aggiunta la seguente lettera: "g) un rappresentante degli studenti che
frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli
E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.". 20. Al comma
1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive
modifiche ed integrazioni, la parola "appositamente" è soppressa. 21.
Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21
e successive modifiche ed integrazioni, la parola "appositamente" è
soppressa. 22. Al comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite con le parole "ai
commi 1 e 3". 23. Al comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, le parole "su richiesta del Presidente della Regione" sono
soppresse. 24. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7
agosto 1990, n. 23, dopo le parole "a tal fine" aggiungere la parola "anche" e
al comma 5 dopo le parole "Per la progettazione" aggiungere le parole ", la
conduzione, lo sviluppo". 25. All'articolo 42 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, sostituire le parole "nei confronti della Sicilcassa S.p.A.
in liquidazione coatta amministrativa" con le parole "e dell'Istituto autonomo
delle case popolari di Palermo nei confronti degli istituti di credito" e
sostituire le parole "del suddetto istituto di credito" con le parole "di
ciascuno dei suddetti enti". 26. All'articolo 9 della legge regionale
11 maggio 1993, n. 15, è aggiunto il seguente comma: "5. Le
disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i
rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dell'articolo
13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano ai
rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in
servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano
svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici". 27. Al comma
3 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, le parole "in
possesso dei requisiti di cui al comma 1" sono soppresse. 28. Per le
finalità assistenziali e amministrativo-gestionali delle strutture dei presìdi
del Servizio sanitario regionale, le parole "enti ospedalieri" di cui alle leggi
vigenti, sono sostituite dalle parole "Aziende sanitarie locali e aziende
ospedaliere". 29. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, dopo le parole "dipendenti regionali genitori" sono aggiunte
le parole "o coniugi non legalmente od effettivamente separati". 30. Al
comma 2 dell'articolo 16 bis della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, sono
soppresse le parole "soli" e "all'1 novembre 2002". 31. Alla fine
dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è aggiunto il
seguente inciso: "nonché per le spese di funzionamento della commissione
giudicatrice di cui al bando di gara previsto dal decreto del Presidente della
Regione 2 aprile 2002". 32. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge
regionale 7 maggio 2001, n. 6, dopo la parola "2003" aggiungere le parole "2004
e 2005". 33. All'ufficio speciale per i controlli di secondo livello
sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia si applicano, con decreto
dell'Assessore regionale alla Presidenza, su proposta del direttore dell'ufficio
speciale medesimo, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 34. A decorrere dall'anno 2003
al capitolo di spesa 550801 del bilancio della Regione non si applica il
disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6. 35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 36.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche: a) le
parole "alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "alla data
del 31 dicembre 2002"; b) alla fine della lettera è aggiunto il
seguente periodo "Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta
alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.". 37.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche: a) le
parole "alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "alla data
del 31 dicembre 2002"; b) alla fine della lettera è aggiunto il
seguente periodo "Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta
alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.". 38.
L'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è così
sostituito: "Articolo 13. - Il rinnovo delle commissioni provinciali per
l'artigianato di cui all'articolo 10 deve avvenire entro i sessanta giorni
antecedenti la scadenza della commissione in carica.". 39. Al comma 2
dell'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato
dal comma 15 dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le
parole "e a lire 1.000 milioni" sono sostituite con le parole "e fino al massimo
di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine". 40.
All'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 97 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificata dal comma 17
dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "e a lire
1.000 milioni" sono sostituite con le parole "e fino al massimo di euro
1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine". 41. I commi 2 e 3
dell'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, sono
abrogati. 42. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, dopo la parola "2003" aggiungere le parole "2004 e
2005". 43. All'articolo 120 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,
sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal
seguente: "2. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente
commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i
criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al
comma 1."; b) è aggiunto il seguente comma: "3. Le
disposizioni assessoriali di cui al comma 2 si applicano anche alle istanze
eventualmente già presentate riferite ad eventi dannosi verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.". 44.
La lettera b) del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, è così sostituita: "b) per la concessione di acque termali
il canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul
fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le
aziende termali devono corrispondere il saldo dell'anno precedente e un acconto
per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente
nell'anno precedente.". 45. Il Titolo I della legge regionale 28 giugno
1966, n. 14, è abrogato. 46. Il comma 2 dell'articolo 107 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito: "2. L'Assessore
regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, un
contributo annuo di 138 migliaia di euro allo studio teologico San Tommaso con
sede in Messina.". 47. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24, è sostituito dal seguente comma: "4.
I proventi di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili previsto
dall'articolo 21 della presente legge.". 48. Al comma 2 dell'articolo
22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, le parole "l'immediata" sono
soppresse. 49. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28
gennaio 1998, n. 3, introdotto dall'articolo 43 della legge regionale 23
dicembre 2002, n. 23, le parole "5.000 migliaia di euro" sono sostituite con le
parole "7.500 migliaia di euro". 50. Al comma 3 dell'articolo 13 della
legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole "di cui al comma 1" sono
inserite le parole "nonché il contributo regionale per la costituzione e l'avvio
della società di gestione del risparmio". 51. L'articolo 8 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato. 52. All'articolo 36 della
legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, le parole "della stessa legge" sono
sostituite con le parole "della legge 10 marzo 2000, n. 62". 53. Al
comma 3 dell'articolo 108 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le
parole "e fruizione" sono aggiunte le parole "anche multimediale". 54.
All'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è aggiunto il
seguente comma: "7. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i
contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso
destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata
inferiore a nove anni.". 55. L'articolo 5 bis del decreto legge 6
maggio 2002, n. 83 convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, si applica in
Sicilia per i conducenti di veicoli in uso a personalità istituzionali. 56.
Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, dopo
le parole "di cui al comma 1" sono aggiunge le parole "per la quale è prevista
la figura del vicepresidente". 57. Il comma 3 dell'articolo 2 della
legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, è soppresso. 58. Il comma 2
dell'articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è così
sostituito: "2. La lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 11
aprile 1981, n. 61, è abrogata.". 59. La lettera l) dell'articolo 4
della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è così sostituita: "l) dai
presidenti dei consigli di circoscrizione di Ragusa Ibla e di Ragusa
centro". 60. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9
della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è sostituito dal seguente: "1.
La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito
agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti
nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro
comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche
statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello
stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del
presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati
urbani e rurali.". 61. Il quarto capoverso del comma 1 dell'articolo 1
della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1
dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è abrogato. 62.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 63. Al
comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole
"previsti dai Progetti integrati territoriali del P.O.R. 2000-2006" sono
soppresse. 64. Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, dopo la parola "promozione" sono aggiunte le parole "e/o
gestione". 65. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le
seguenti modifiche: nella lettera b) le parole "a venti metri" sono sostituite
dalle parole "a dieci metri"; nella lettera d) le parole "ad un quinto" sono
sostituite dalle parole "ad un decimo"; dopo la lettera e) è aggiunta la
seguente lettera "f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche
previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad
esclusione di quanto previsto dalla lettera c)". 66. Al comma 1
dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, dopo la lettera
f) è aggiunta la seguente lettera: "g) da un rappresentante designato
dall'assoenologi". 67. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale
13 settembre 1999, n. 20, dopo le parole "coniuge superstite," sono aggiunte le
parole "la vittima sopravvissuta," e dopo le parole "criminalità organizzata"
sono aggiunte le parole "o della vittima sopravvissuta che abbia riportato
un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento". 68. Al punto
f) dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, dopo le parole
"dei lavoratori" aggiungere la parola "regionali" e sostituire la parola
"confederazioni" con la parola "organizzazioni". 69. Il comma 1
dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è sostituito dal
seguente: "1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale
o dirigenziale che possa comportare oneri diretti o indiretti a carico del
bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque
oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve
essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura
dell'Assessore competente, la quale, previa acquisizione di relazione
finanziaria dal dipartimento bilancio e tesoro ne autorizza l'adozione, della
quale l'amministrazione è obbligata a dare conoscenza alla competente ragioneria
centrale.". 70. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 27 della legge regionale
23 dicembre 2002, n. 23, le parole "l'Assessore per il bilancio e le finanze"
sono sostituite dalle parole "il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore per il bilancio e le finanze". 71. Alla fine del comma
11 bis dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sono aggiunte
le parole "e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'articolo 32 della
legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e
snellimento dell'azione amministrativa". 72. Il comma 4 dell'articolo 1
della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed
integrazioni, è abrogato. 73. All'articolo 46 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, dopo la parola "marinocoltura" sono aggiunte le parole "nonché
per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle
attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla
mattanza rilasciata dalle competenti autorità". 74. All'articolo 195
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostituire le parole "Federazione
regionale siciliana dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni e delle
regioni d'Europa (AICCRE)" con le parole "Comitato permanente di partenariato
dei poteri locali e regionali (COPPEM)". 75. Al comma 1 dell'articolo
68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, dopo le parole "primaria e
secondaria" sono aggiunte le parole "di riqualificazione, arredo e decoro
urbano".
Art. 140. Fondi globali e tabelle
1.
Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per
il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo
l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente
legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per
il fondo globale destinato alle spese in conto capitale. 2. Ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10, così come sostituito dall'articolo 52, comma 14, della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento
di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2003, nella
tabella C allegata alla presente legge. 3. Ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, nella tabella medesima. 4. Ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere
pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono
rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2003,
2004 e 2005, nella tabella medesima. 5. Ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa
indicate nella tabella F allegata alla presente legge sono abrogate. 6.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati
nella tabella G allegata alla presente legge. 7. Ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi
e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio
ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative
annue sono determinate nella tabella H allegata alla presente legge. 8.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui
all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono
indicate nella tabella I allegata alla presente legge.
Art. 141. Effetti della manovra e copertura
finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la
relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato
prospetto. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano con
decorrenza dall'1 gennaio 2003.
Art. 142.
1. La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo,
16 aprile 2003.
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